Violenza sulle donne e violenza domestica: la legge si fa più severa
Introdotta da pochi mesi la legge 23 novembre 2023, n.168
Violenza sulle donne e violenza domestica: è stato introdotto da pochi mesi il d.d.l. n.923 presentato dal Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità Roccella, nonché dal Ministro dell’Interno Piantedosi e dal Ministro della giustizia Nordio.
Il d.d.l., approvato il 23 novembre 2023 con la Legge n.168, entrato in vigore il 9 dicembre 2023, consta di 19 articoli diretti principalmente a rafforzare la tutela delle vittime di violenza di genere, con il potenziamento delle misure cautelari applicabili e con l’anticipazione della tutela penale.
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/11/24/23G00178/sg
Vediamoli insieme.
Le novità introdotte
Articolo 1: la novità introdotta riguarda l’estensione dell’ambito di applicazione dell’ammonimento del questore e soprattutto degli obblighi informativi alle vittime di violenza domestica, che devono essere informate relativamente ai presidi sanitari e alle istituzioni pubbliche dalle forze dell’ordine.
Articolo 2: vengono apportate modifiche al codice antimafia, estendendo l’applicabilità da parte dell’autorità giudiziaria delle misure di prevenzione personali, ampliando la c.d. misura della sorveglianza speciale.
Articolo 3: si disciplina la formazione dei ruoli di udienza e la trattazione dei processi, assicurando la priorità ogni qual volta si tratti, per esemplificare, di reati di violazione dei provvedimenti di allontanamento della casa familiare, divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, lesioni personali aggravate ed interruzione di gravidanza non consensuale
Articolo 4: si occupa di affrontare il tema dei processi per delitti di violenza di genere e domestica, prevede la priorità relativamente alla richiesta e la decisione sulla misura cautelare personale.
Articolo 5: al fine di favorire la specializzazione nella trattazione dei processi in materia di violenza contro le donne e violenza domestica, stabilisce la specifica individuazione di uno o più procuratori o magistrati, per la cura degli affari in tale ambito;
Articolo 6: prevede iniziative formative specifiche in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica.
Articolo 7: si stabiliscono i termini per la valutazione delle esigenze cautelari nei procedimenti relativi ai delitti di violenza domestica e di genere, prevedendo l’art.362bis c.p.p., in materia misure urgenti di protezione della persona offesa, ove si fa espressa previsione del termine di 30 giorni dall’iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato, per la valutazione della sussistenza dei presupposti di applicazione delle misure cautelari. Il giudice provvede in ordine all’eventuale richiesta con ordinanza, entro il termine di venti giorni dal deposito dell’istanza cautelare nella cancelleria competente.
Articolo 8: si modifica la disposizione ex art.127 delle norme di attuazione del c.p.p., in materia di comunicazione delle notizie di reato, stabilendo l’obbligo del procuratore di acquisire trimestralmente dalle Procure, le informazioni sul rispetto dei termini relativi ai procedimenti;
Articolo 9: viene innalzata la pena da tre anni, a tre anni e sei mesi, per la violazione dell’art.387bis c.p., relativo alla violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, e dell’art.342ter c.c., in materia di ordini di protezione.
Articolo 10: viene introdotta nel codice di procedura penale la fattispecie ex art.382bis c.p., che consente l’arresto in flagranza differita nei casi di cui agli artt.387bis, 572 e 612bis c.p.
Articolo 11: prevede in materia di allontanamento d’urgenza dalla casa familiare, che il p.m. possa disporre tale provvedimento con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti della persona gravemente indiziata di delitti in ambito di violenza di genere e domestica, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave e attuale pericolo la vita o l’integrità fisica della persona offesa e laddove non si possibile, per motivi di urgenza, attendere la decisione del giudice.
Articolo 12: si interviene a rafforzamento delle misure cautelari e sull’uso del braccialetto elettronico, prevedendo che la polizia giudiziaria debba effettuare l’accertamento sulla fattibilità tecnica delle modalità di controllo previste ex art.275bis c.p., e prevedendo altresì l’applicazione della misura cautelare in carcere nel caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli strumenti tecnici di controllo.
Articolo 13: sono previse alcune deroghe alle condizioni di applicabilità delle misure cautelari coercitive.
Articolo 14: sono date disposizioni in materia di informazioni alla persona offesa dal reato e di obblighi di comunicazione relativi a tutti i provvedimenti adottati in relazione all’autore del reato.
Articolo 15: sono introdotte disposizioni per quanto concerne la sospensione condizionale della pena ex art.165 c.p., prevedendo il necessario superamento, con esito favorevole, dei percorsi di recupero, non essendo più sufficiente la mera partecipazione agli stessi.
Articolo 16: sono previste modifiche in materia di indennizzo in favore delle vittime di reato internazionali violenti
Articolo 17: è disciplinata la provvisionale a titolo di ristoro anticipato a favore delle vittime o degli aventi diritto. La provvisionale che consiste in una somma di denaro liquidata dal giudice come anticipo sull’importo integrale, spetterà in via definitiva.
Articolo 18: è previsto il riconoscimento e attività degli enti e delle associazioni organizzatori di percorsi di recupero destinati agli autori di reato
Articolo 19: è presente la clausola di invarianza finanziaria, che prevede che dall’attuazione della legge non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ciò comporta, come esplicitato, che le amministrazioni interessate al fine di attuare le diverse disposizioni, debbano provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.
- Posted by Sara Singh
- On 22 Gennaio 2024