VENDITA PIRAMIDALE E MULTI-LEVEL MARKETING.
SISTEMI DI VENDITA LECITI?
I SISTEMI DI VENDITA PIRAMIDALI
Il modello di vendita piramidale è oramai riscontrabile in molteplici varianti e solitamente presenta delle caratteristiche tipiche quali il coinvolgimento di nuovi soggetti nel sistema, forme varie di pagamento o investimento per entrar a far parte del sistema e, il più importante, l’insostenibilità dello stesso sistema.
Quest’ultimo è il motivo principale per cui una vendita piramidale è dichiarata illegale. Ed il motivo è di spedita intuizione. Se basiamo la sostenibilità del nostro sistema di vendita sul reclutamento continuo di nuovi acquirenti, tale sistema tenderà inesorabilmente ad implodere se teniamo ben a mente che, di tutta evidenza, al mondo siamo un numero finito di soggetti.
Dunque, sarà molto semplice per chi si trova in cima alla piramide ottenere un facile riscontro economico dell’operazione di reclutamento, mentre, con il crescere della base della piramide diverrà man mano sempre più improbabile riuscire a replicare il risultato sperato.
In Europa, con la Direttiva n. 29 del 2005, il sistema di promozione a carattere piramidale è stato elencato tra le pratiche commerciali ingannevoli, in ogni caso sleali e dunque vietate, qualora consista in “avviare, gestire o promuovere un sistema di promozione a carattere piramidale nel quale il consumatore fornisce un contributo in cambio della possibilità di ricevere un corrispettivo derivante principalmente dall’entrata di altri consumatori nel sistema piuttosto che dalla vendita o dal consumo di prodotti.”
Su questa premessa, in Italia la disciplina trova la propria fonte privilegiata nella Legge 17 agosto 2005, n. 173 in cui viene vietata quel tipo di vendita in cui l’incentivo economico primario dei membri del sistema riposa sul mero reclutamento di altri membri invece che nella capacità di vendere o promuovere la vendita, anche se indiretta.
I MULTI-LEVEL MARKETING (MLM)
Le vendite multilivello, diversamente dalla vendita piramidale, non si basano su particolari investimenti iniziali da parte dell’aderente e promuovono la capacità di vendita ovvero di promozione, sia diretta che indiretta, attraverso la capacità di sviluppare una propria rete di vendita e distribuzione del prodotto.
Generalmente, i membri del MLM godono di un codice identificativo fornito dall’azienda principale al quale è collegata una rete di affiliati – che a loro volta possono godere di una sotto-rete – e provvigioni di vendita – solitamente proporzionali alla quantità di lavoro svolto.
Si tratta di un sistema fondamentalmente legale disciplinato anche questo dalla Legge n. 173 del 17-08-2005 nonché dal Decreto Legislativo n. 114 del 31-03-1998.
FIGURE ATIPICHE
Il sistema legislativo prevede espressamente, in base al principio dell’autonomia contrattuale, la possibilità per le parti di discostarsi dai contratti espressamente disciplinati dal diritto civile per crearne di atipici, redatti sulla scorta delle loro specifiche esigenze. Tali contratti sono teoricamente ammessi purché leciti e diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico.
Dunque, considerato che l’ordinamento non prevede né il contratto di affiliazione per il MLM né tantomeno quello di vendita piramidale ritenuta illecita, occorre fare molta attenzione nel districarsi tra le forme di vendita atipica per non generare ovvero cadere in vere e proprie truffe. Difatti, anche se il MLM di per sé appare lecito, non sono mancati i casi in cui lo stesso sia stato utilizzato con un’imprudenza tale da essere oggetto di provvedimenti giudiziari.
Al contrario, un sistema di vendita del tipo piramidale (al netto di ogni definizione legislativa), qualora non si traduca in un’operazione sleale e ingannevole ma in una vendita atipica meritevole di protezione, potrebbe financo ritenersi lecito.
In fin dei conti, giusto per evidenziare la vivacità del dibattito e le incertezze più applicative che interpretative sul tema, la stessa Corte di Giustizia Europea, ha avuto occasione di precisare, nella causa n. C-515/12 del 2014 che in assenza di un contributo finanziario dell’aderente, risulterebbe incerta l’identificazione della condotta che renda il consumatore meritevole di tutela.
Alfonso Massimo Cimò
- Posted by Alfonso Massimo Cimò
- On 18 Giugno 2019