Udienze di separazione e divorzio: no alla sospensione totale
Quali sono i casi ritenuti urgenti che prevedono il normale svolgimento dell’udienza senza rinvio e sospensione dei termini?
In piena emergenza da Covid-19 tutti i procedimenti di separazione e divorzio, come del resto tutti gli altri procedimenti civili e penali non considerati urgenti, sono rinviati d’ufficio con sospensione dei termini. Fanno parte di questo gruppo in materia di Diritto di famiglia, tutte le udienze presidenziali e camerali, anche quelle riguardanti le coppie di fatto.
Nel caso delle separazioni consensuali il rinvio potrà essere posticipato di alcune settimane, mentre per le separazioni giudiziali può protrarsi anche di un anno e mezzo ed oltre. In quest’ultimo caso, purtroppo, l’aspetto temporale diventa un nodo essenziale soprattutto in questo periodo di forzata convivenza, in cui i coniugi, che hanno oramai maturato la decisione di separarsi, devono continuare a vivere seppur controvoglia sotto lo stesso tetto.
I D.P.C.M sin’ora promulgati hanno creato non poca confusione sia con riguardo alla possibilità di rinviare d’ufficio tutti i procedimenti di separazione e divorzio, sia in ordine alla questione inerente la sospensione dei termini processuali.
A generare tale confusione è stato in particolar modo il D.L. 08/03/2020, n. 11 ed il successivo D.L. 17/03/2020, n. 18, meglio noto come ‘Decreto Cura Italia’, il quale prevede che le udienze civili e penali siano rinviate a far data dal 15/04/2020 (tale termine è stato con ultimo decreto prolungato fino all’ 11 maggio).
A partire dall’11 maggio dunque spetterà ai capi dei singoli uffici giudiziari, in base alle esigenze ed alle emergenze, stabilire se le udienze nei vari procedimenti civili e penali si potranno tenere o meno (cit. art. 83, comma 6).
Tuttavia, questa regola di rinvio d’ufficio non si applica indistintamente a tutti i procedimenti civili e penali; in particolare l’art. 83, comma 3, D.L. 18/2020 prevede che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non operano con riguardo alle “cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità”. Pertanto, vi rientrano i procedimenti di separazione e di divorzio, i quali hanno quasi sempre, ad oggetto obbligazioni alimentari.
Alla luce dell’ art. 83, comma 3, D.L. 18/2020 sorge allora il dubbio se le udienze dei procedimenti di separazione e di divorzio debbano considerarsi rinviate d’ufficio oppure debbano normalmente avere svolgimento.
Il dubbio accresce per effetto del cit. comma 3 dell’art. 83 D.L. 18/2020, il quale precisa che tra i procedimenti che sfuggono all’applicazione del principio generale di rinvio delle udienze vi sono anche: «procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;» posto che lo status di coniuge separato o divorziato rientri indiscutibilmente tra i diritti fondamentali della persona.
A creare ancora maggiore confusione v’è infine il comma 2 del cit. art. 83 D.L. 18/2020, in forza del quale. «dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, […] per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto».
Dal combinato disposto si potrebbe desumere che debbano considerarsi esclusi dall’eccezione alla regola generale del rinvio d’ufficio di cui al comma 1 art. 83 D.L. 18/2020, nonché eccezione alla regola della sospensione dei termini processuali di cui al successivo comma 2 art. 83, tutti i procedimenti di separazione/divorzio in cui non si discute di «alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità», e quelli in cui, pur avendo ad oggetto «diritti fondamentali della persona» tuttavia non ci siano procedimenti cautelari.
Con riguardo ai procedimenti che hanno ad oggetto temi relativi ad «alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità» invece, si potrebbe distinguere tra la prima fase presidenziale e la seconda fase di merito, per concludere che verosimilmente solo la prima rientrerà tra le ipotesi cui non si applica la regola generale del rinvio d’ufficio dell’udienza e della sospensione dei termini. Ciò in quanto la fase presidenziale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 708 cpc, è finalizzata proprio all’adozione dei «provvedimenti temporanei ed urgenti» e dunque, è per sua stessa natura un procedimento di natura cautelare ed in quanto tale, destinato ad una trattazione celere e non suscettibile di rinvio.
Una volta adottati i «provvedimenti temporanei ed urgenti» di cui all’art. 708 cpc, il procedimento di separazione o di divorzio che si dovesse trovare nella fase di merito, rientrerà tra i procedimenti rinviabili d’ufficio, non possedendo più il carattere dell’urgenza in quanto già affrontato e regolamentato nella prima fase presidenziale.
Sulla questione sollevata al momento non esistono precedenti Giurisprudenziali di rilievo, tuttavia il Tribunale di Roma propende per lo slittamento.
Vero è che la complessità delle questioni sottese e l’urgenza di stabilire principi validi per disciplinare la materia in oggetto, ha indotto il Tribunale di Roma, conformemente all’orientamento interpretativo descritto, a stabilire la possibilità di derogare alla sospensione per l’immediata trattazione della causa in udienza presidenziale solo però laddove ricorra il carattere di urgenza. In tal modo ha trovato implicitamente accoglimento l’interpretazione letterale dell’’art. 83, comma 3, D.L. 18/2020 secondo cui :
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non operano nei seguenti casi:«a) cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;» e del cit. comma 3 dell’art. 83 D.L. 18/2020, il quale precisa che tra i procedimenti che sfuggono all’applicazione del principio generale di rinvio delle udienze vi sono anche: «procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;»
In conclusione, alla luce delle disposizioni di cui al cit. art. 83 D.L. 18/2020 (c.d. decreto Cura Italia) é possibile ritenere che non sono rinviabili d’ufficio le udienze di quei procedimenti di separazione e di divorzio aventi ad oggetto «obbligazioni alimentari», che si trovino nella fase presidenziale. Allo stesso modo per tali procedimenti, in virtù del combinato disposto dei commi 1 e 2 dell’ art. 83 D.L. 18/2020, non potranno considerarsi sospesi i relativi termini processuali. In ultimo preme rilevare che spetterà al giudice chiamato ad esaminare l’istanza inviata dai legali, di volta in volta, a decidere se il requisito sussista oppure no.
Stefania Mara Desantis
- Posted by Stefania De Santis
- On 9 Aprile 2020