Trasporto merci su strada e brexit
Come cambia il trasporto merci su strada tra Regno Unito e Unione Europea alla luce del Trade and Cooperation Agreement (TCA)
I rapporti commerciali tra Regno Unito ed Unione Europea sono regolati dal c.d. Trade and Cooperation Agreement (TCA), accordo conclusosi in data 30/12/2020 ed entrato in vigore lo scorso primo gennaio. In materia di trasporti, assume sicuramente rilevanza la nuova disciplina sul trasporto merci su gomma che garantisce agli operatori libero accesso ai territori delle due parti, garantendo quindi i viaggi da e per il Regno Unito senza ricorso a permessi o autorizzazioni aggiuntive. Vi sono tuttavia cambiamenti significativi specialmente in termini di numero di viaggi consentiti agli operatori di trasporto ed operazioni di cabotaggio.
Il regime di cabotaggio
Ai sensi dell’art. ROAD 4 del TCA i trasportatori del Regno Unito potranno effettuare fino ad un massimo di due viaggi a carico da uno Stato membro dell’Unione Europea verso un altro Stato membro (senza ritornare nel Regno Unito) purché tali viaggi seguano un itinerario con partenza dal Regno Unito. Inoltre, di queste due operazioni aggiuntive soltanto una può essere svolta in regime di cabotaggio (ossia all’interno di un stesso Stato membro) a condizione però che venga effettuata non oltre 7 giorni dallo scarico del trasporto di ingresso nel territorio dell’Unione dal Regno Unito.
Esemplificando, un operatore inglese effettua un viaggio a carico da Southampton a Lione, un secondo viaggio a carico da Lione a Nizza (ma non oltre sette giorni dallo scarico a Lione), un terzo viaggio da Nizza a Torino, dopodiché dovrà necessariamente tornare nel Regno Unito.
Per il trasporto merci proveniente dall’Europa, invece, l’accordo prevede che possano essere svolti fino a due viaggi a pieno carico nel territorio del Regno Unito (quindi, entrambi in regime di cabotaggio), sempre che tali operazioni aggiuntive siano effettuate in seguito ad un trasporto in partenza da uno Stato membro UE e comunque non oltre sette giorni dallo scarico nel Regno Unito. Quindi, un operatore italiano effettua un viaggio da Torino a Dover, un secondo trasporto in regime di cabotaggio da Dover a Londra, un terzo trasporto anch’esso in regime di cabotaggio da Londra a Bournemouth, dopodiché sarà obbligato a fare rientro nel territorio dell’Unione Europea.
Si tratta di un cambiamento significativo rispetto al regime previgente in cui i trasportatori potevano effettuare carichi e scarichi illimitati nello stesso territorio e gli operatori saranno certamente chiamati a valutare l’impatto che questi cambiamenti avranno sulle loro attività di trasporto oltre manica.
Requisiti professionali
Con riferimento ai requisiti per l’accesso all’attività di trasportatore di merci su strada, viene confermata la validità della licenza comunitaria rilasciata ai sensi del Regolamento 1072/2009 recepito nel Regno Unito dallo European Union (Withdrawal) Act 2018 modificato dai regolamenti attuativi Licensing of Operators and International Road Haulage (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019. L’art. ROAD 5 del TCA conferma la regola per cui una copia certificata conforme alla licenza debba essere conservata a bordo del veicolo ed esibita su richiesta degli agenti predisposti al controllo.
Per i conducenti dei veicoli che effettuano viaggi tra regno Unito ed il territorio dell’Unione, l’art. ROAD 7 del TCA richiede il possesso di un certificato di idoneità professionale (come la Carta di Qualificazione del Conducente) nonché il rispetto da parte degli stessi delle norme in materia di tempi di guida, orari di lavoro, periodi di riposo, interruzioni ed uso del tachigrafico così come previsto dall’allegato ROAD 1 parte B dell’accordo.
Lorenzo Macchi
- Posted by Lorenzo Macchi
- On 10 Febbraio 2021