Start-up Innovative e affitto d’azienda: un connubio vincente
Le Start-up Innovative sono una particolare forma di società di capitali introdotta nel 2012 dal legislatore allo scopo di sviluppare una nuova cultura imprenditoriale, votata all’innovazione e incline a sfruttare le opportunità riservate dallo sviluppo tecnologico.
Esse presentano una serie di vantaggi, tra cui facilitazioni burocratiche e fiscali per l’iscrizione al Registro delle Imprese, maggiore flessibilità nella gestione societaria e di assunzione, possibilità di finanziamento tramite equitycrowdfunding, facilitazioni nell’accesso al credito bancario e molto altro ancora.
Requisiti necessari per le Start-up innovative
Per la registrazione nella sezione speciale del Registro delle Imprese di una società come Start-up Innovativa, il legislatore ha previsto il rispetto di una serie di requisiti necessari, tra cui che la società non sia stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.
Si tratta di una serie di particolari operazioni straordinarie in forza delle quali si può dare vita ad una nuova società, la quale non può in tali casi acquisire lo status di Start-up Innovativa. La ratio sottesa a tale divieto sta nel fatto che il legislatore ha voluto espressamente evitare che si creassero delle Start-up Innovative frutto di spin-off di precedenti esperienze consolidate.
Infatti, in caso contrario, tale strumento giuridico sarebbe diventato un mero escamotage per far sì che società già costituite e affermate nel mercato italiano potessero attingere ad incentivi e vantaggi che il legislatore ha invece voluto destinare esclusivamente a quelle società costituite ex novo aventi ad oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.
Start-up innovative e affitto d’azienda
Lo stesso legislatore ha precisato che tale restrizione deve essere letta in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, dunque solo le operazioni espressamente previste sono oggetto di tale divieto. Di conseguenza, tutte le diverse situazioni di fatto e di diritto idonee per la costituzione di una società, fermo restando il rispetto degli altri requisiti, sono compatibili con la registrazione come Startup Innovativa, in particolare anche nel caso di società costituita che prenda in affitto un’azienda o di un suo ramo. Sebbene tale operazione sia disciplinata ai sensi dell’art. 2556 c.c. insieme alla cessione di azienda o di ramo di azienda, non è da confondere con quest’ultima in quanto nel caso dell’affitto non si ha un trasferimento definitivo ma solo provvisorio, di mero godimento e caratterizzato da un obbligo di restituzione finale dei beni.
In altre parole, il fatto che il complesso di beni organizzati dall’(altro) imprenditore per l’esercizio dell’impresa venga trasferito solo temporaneamente senza che possano essere compiuti atti di disposizione sugli stessi, in virtù dell’obbligo di restituzione finale, è la ragione per la quale il Ministero dello Sviluppo Economico con il parere n. 155183 ha precisato che l’affitto d’azienda con cui si procede alla costituzione di una nuova società non costituisce impedimento ai sensi della disciplina prevista dal D.L. n. 179/2012. A ben vedere, infatti, il contratto di affitto d’azienda o di un suo ramo rappresenta lo strumento giuridico migliore per raggiungere l’obiettivo prefissato dal legislatore, in quanto esso permette alle Startup, cioè piccole società spesso nella forma di S.r.l, quindi non dotate di ingenti capitali, soprattutto all’inizio della loro attività, di poter godere immediatamente e con un ridotto esborso economico, di quei beni necessari al perseguimento del loro oggetto sociale, o meglio, del loro core business.
- Posted by MepLaw
- On 9 Novembre 2021