S.R.L. ED OBBLIGHI CONTRIBUTIVI
Non capita di rado che una volta costituita ed avviata la S.r.l. – soprattutto quelle ad oggetto attività di più piccole dimensioni – si sottovalutino gli aspetti contributivi inerenti le prestazioni lavorative svolte in seno alla società, con la possibile conseguenza che un giorno l’Inps bussi alla porta dell’interessato.
Prima cosa da fare è sicuramente accertarsi di non essere esclusivamente socio di capitale. In tal caso infatti gli utili percepiti non costituisco reddito d’impresa ma di capitale che, in quanto tale, non è soggetto ad obblighi previdenziali.
Sgombrato il capo da questa ipotesi, il socio-lavoratore e/o amministratore della S.r.l. è tenuto ad onorare gli obblighi contributivi in ragione della base imponibile costituita dalla parte del reddito d’impresa dichiarato dalla S.r.l..
Tale distinzione non è certo di poco conto.
Difatti, mentre il socio-lavoratore è tenuto al versamento di un minimale contributivo e la base imponibile gli è attribuita a mente della quota di partecipazione agli utili, l’amministratore è tenuto solo al versamento di una contribuzione proporzionale a quanto percepito, senza l’imposizione di un minimale.
Dalla normativa regolatrice la materia e dagli ultimi interventi della giurisprudenza, è possibile estrapolare che l’amministratore, ossia colui che esercita un’attività di tipo direttiva ed organizzativa, necessaria per il raggiungimento degli scopi sociali, è tenuto all’iscrizione presso la Gestione Separata dell’Inps, mentre il socio lavoratore è tenuto ad iscriversi alla Gestione Commercianti dell’Inps ove ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti: la titolarità o gestione di imprese organizzate e/o dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari; la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione proprio per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l’esercizio dell’attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
Attenzione.
Nel caso del socio-lavoratore rimane sempre da accertare in concreto il presupposto della partecipazione personale all’attività aziendale in modo abituale e prevalente ai fini dell’iscrizione alla Gestione Commercianti.
Ora, la verifica della sussistenza dei suddetti requisiti di legge deve essere realizzata in modo puntuale e rigoroso ed i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell’attività del socio della S.r.l. devono prescindere dall’eventuale attività esercitata in qualità di amministratore.
Sul punto, inoltre, vale la pena evidenziare che, in caso di contenzioso, l’onere della prova del suddetto carattere di abitualità e prevalenza grava sull’INPS, essendo l’istituto titolare del diritto che intende far valere, ancorché sia convenuto in un giudizio di accertamento negativo.
ED IL SOCIO-LAVORATORE-AMMINISTRATORE DELLA S.R.L.?
L’esercizio di attività di lavoro autonomo dell’amministratore, soggetto a contribuzione nella Gestione Separata, che si aggiunge all’esercizio di attività di impresa commerciale, artigiana o agricola, che di per sé comporti l’obbligo dell’iscrizione alla Gestione Commercianti, non è regolato dal principio dell’attività prevalente per l’unificazione della posizione previdenziale in un’unica gestione, trattandosi di attività distinte ed autonome.
Conseguentemente, altrettanto distinto ed autonomo resta l’obbligo di iscrizione nella rispettiva gestione.
Difatti, le due attività si trovano su piani giuridici differenti, essendo quella del socio-lavoratore diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale attraverso l’opera prestata, mentre quella di amministratore diretta all’esecuzione del contratto di società, in forza del rapporto di immedesimazione organica caratterizzato da attività di tipo gestionale e rappresentativa.
Alfonso Massimo Cimò
- Posted by Alfonso Massimo Cimò
- On 10 Febbraio 2020