Royalty-based Crowdfunding
Il Crowdfunding è uno strumento giuridico che consente di realizzare forme di finanziamento collettivo e si distingue in diverse tipologie, tra cui il Royalty-based Crowdfunding.
Origine e applicazioni del crowdfunding
Il termine “crowdfunding” è composto dalle parole inglesi crowd, che genericamente significa “folla” ma in questo caso specifico indica una moltitudine di soggetti che hanno un interesse comune coincidente con il sostegno di un determinato progetto personale o professionale, e funding, cioè la raccolta di somme di denaro a titolo di finanziamento del suddetto progetto a fronte di una ricompensa a favore degli investitori.
L’incontro tra la domanda degli investitori e l’offerta dei proponenti per la raccolta di capitali avviene per mezzo di siti internet, anche detti piattaforme o portali, i quali rappresentano un canale di finanziamento alternativo rispetto a quello tradizionale coincidente con le banche o altri intermediari finanziari. Il vantaggio principale per le imprese che ricorrono a tali nuovi strumenti di finanziamento, generalmente società di piccole dimensioni aventi lo status di Start-up, consiste nel fatto che la concessione del finanziamento non è più subordinata alla valutazione di un singolo intermediario finanziario in base alle proprie strategie di finanziamento, spesso non coincidenti con quelle di società aventi ad oggetto attività ad elevato tasso tecnologico, ma ad una vasta e multiforme platea di potenziali investitori interessati alla crescita futura della società investita perché partecipi dell’idea imprenditoriale.
In altre parole, il lancio di una campagna di crowdfunding permette di creare e/o rafforzare una vera e propria community rappresentata da tutti quei soggetti investitori che credono fortemente in un progetto ancora embrionale. Inoltre, proprio il fatto che tali offerte siano rivolte direttamente al pubblico permette alle società di valutare l’appealing del proprio prodotto o servizio sul mercato, per non parlare del fatto che il raggiungimento dell’obbiettivo di raccolta del capitale permette a sua volta di aumentare la credibilità finanziaria della società agli occhi di altri grandi soggetti investitori, cioè quelle stesse banche o altri intermediari finanziari che inizialmente potevano non avere interesse ad investire in piccole realtà innovative la cui business valuation è estremamente complicata proprio per l’assenza di dati storici attendibili e significativi.
Alcune tipologie di crowdfunding
Esistono diverse tipologie di crowdfunding, le quali si distinguono tra loro in base alla ricompensa che gli investitori ricevono per il finanziamento concesso. Quella sicuramente maggiormente diffusa in Italia, per altro l’unica soggetta ad una disciplina specifica ed organica introdotta con il D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012 (Decreto Crescita 2.0) e successive modifiche, è l’Equity-based Crowdfunding, con cui si consente alle imprese di raccogliere capitali offrendo partecipazioni societarie agli investitori. Dunque, questi ultimi hanno interesse ad assumere la qualità di socio della società in cui decidono di investire, partecipando al capitale proprio e, quindi, agli utili e alle perdite. Tuttavia, essa non sempre rappresenta la soluzione migliore, sia per i proponenti che potrebbero non avere interesse a diluire la propria partecipazione sociale e/o ad allargare la compagine sociale a soggetti terzi, sia per gli investitori stessi che potrebbero non voler assumere il rischio d’impresa, soprattutto considerando che si tratta di partecipazioni sociali in società che i primi anni non hanno solidi profitti e che sono particolarmente esposte al fallimento.
Per queste ragioni in questi casi lo strumento maggiormente idoneo è il Royalty-based Crowdfunding, per mezzo del quale gli investitori finanziano una determinata iniziativa imprenditoriale ricevendo in cambio una parte dei profitti futuri del progetto per il quale è stato prestato il finanziamento. In particolare, coloro che aderiscono alla campagna di crowdfunding ottengono un reddito regolare derivante dalle royalties ricevute, quale ad esempio quello derivante da diritti di proprietà intellettuale sul marchio, diritti di autore, brevetti, licenze e così via. In questo modo, i soggetti investitori rimangono estranei alla compagine sociale e i soci fondatori restano i soli titolari effettivi del business, o meglio delle quote o azioni societarie, mantenendo il controllo esclusivo sull’andamento dell’attività imprenditoriale.
Disciplina del Royalty-based Crowdfunding
Non essendo stata prevista una specifica disciplina per il Royalty-based Crowdfunding, a differenza dell’Equity-based Crowdfunding, per l’interprete è necessario ricondurre la relativa disciplina nell’ambito di applicazione di discipline già esistenti. Nel caso di specie è intervenuto, tra gli altri, il Presidente dell’AIEC (Associazione Italiana Equity Crowdfunding), il quale ha chiarito come tale tipologia di crowdfunding sia perfettamente riconducibile alla disciplina prevista agli artt. 2549 – 2554 del Codice Civile per l’istituto della “Associazione in Partecipazione”. Con essa si intende quel contratto tipico con cui l’imprenditore (o associante) attribuisce ad un altro soggetto (o associato) la partecipazione agli utili e perdite dell’impresa o di uno o più affari, verso il corrispettivo di un determinato apporto, il quale non può mai consistere in una prestazione di lavoro ma esclusivamente in un conferimento in danaro o in natura. Dunque, l’associante o gli associanti rimangono gli unici titolari dell’impresa e, in quanto tali, gli unici soggetti a cui sono riferibili i rapporti giuridici nei confronti di terzi; invece, gli associati partecipano alle perdite e agli utili, con la particolarità che le perdite non possono superare il loro apporto, come disposto ai sensi dell’art. 2553 del Codice civile. Inoltre, l’art. 2550 del Codice civile prevede che l’associante non può attribuire partecipazioni per la stessa impresa o per lo stesso affare ad altri soggetti senza il consenso dell’associato, salvo patto contrario. Ratio è tutelare l’associato stesso da una riduzione degli utili a lui spettanti in virtù dell’ingresso di nuovi soggetti titolari di medesimi diritti patrimoniali. Infine, sebbene l’associato non assuma alcun diritto di proprietà sul progetto né al rimborso del capitale, dispone di poteri di controllo sull’operato dell’associante.
Critiche e problematiche del Royalty-based Crowdfunding
Tuttavia, neanche il Royalty-based Crowdfunding è uno strumento esente da critiche e problematiche, sia per quanto riguarda la società che lancia una Royalty-based Crowdfunding sia per gli aderenti alla campagna stessa. Da un lato, le royalties devono essere detratte dal fatturato in quanto rappresentano un costo in virtù della loro indeducibilità fiscale e, di conseguenza, possono pesare notevolmente sulla redditività netta del progetto imprenditoriale perseguito dalla società finanziata. Per questa ragione tale strumento è maggiormente consigliabile per quelle società che hanno ampi margini di profitto già a partire dai primi anni di attività.
Dall’altro lato, secondo quanto previsto dalla Commissione Europea con il Treatment of Crowdfunding, Working Paper No. 836, la percezione delle royalties da parte dei soggetti finanziatori è una operazione che dovrebbe essere assoggettata ad IVA in quanto fa riferimento a redditi generati da diritti di autore, diritti di proprietà intellettuale, brevetti, licenze, marchi registrati e così via. In aggiunta a ciò, la tassazione del Royalty-based crowdfunding è generalmente riferibile alla disciplina prevista per l’associazione in partecipazione, ai sensi della quale gli utili derivanti sono da considerarsi redditi da capitale e, in quanto tali, soggetti ad una tassazione pari all’imposta sostitutiva del 26%. A ben vedere, tale aliquota del 26% non è l’unica applicata; infatti, la quota spettante a ciascun soggetto investitore, in forza delle percentuali concordate tra le parti, è determinata in riferimento all’utile complessivo già a sua volta precedentemente tassato.
Considerazioni conclusive
Il Royalty-based crowdfunding è uno strumento estremamente interessante in quanto permette di realizzare interessi delle parti altrimenti difficilmente perseguibili, in particolare in riferimento alla possibilità di mantenere i soggetti finanziatori estranei alla compagine sociale ma allo stesso tempo interessati allo sviluppo dell’idea imprenditoriale in virtù della partecipazione degli utili e le perdite, fermo restando esclusivamente nel limite dell’apporto conferito. Allo stesso tempo, in quanto si tratta di un istituto trapiantato solo recentemente nel nostro ordinamento e solo parzialmente disciplinato, pone non poche problematiche inerenti la sussunzione di tale fenomeno nelle categorie del diritto italiano, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti fiscali.
- Posted by MepLaw
- On 8 Febbraio 2022