Reti di Impresa: accordi di cooperazione orizzontali
Accordi di cooperazione orizzontali
Il contratto di rete è una fattispecie tipizzata di accordo di cooperazione tra più imprese. Il favor legislativo per questo istituto di cooperazione, quindi, potrebbe apparire pacificamente filoconcorrenziale.
Nelle Reti di Impresa, infatti, “più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa”; ciò, tuttavia, non significa che tale fattispecie non dia luogo ad un accordo di cooperazione fra imprese, la cui liceità non debba essere valutata alla stregua dell’art. 101 TFUE circa i requisiti di liceità degli accordi di cooperazione orizzontali.
Sono accordi di cooperazione orizzontali, quegli accordi che vengono conclusi tra concorrenti, effettivi o potenziali, secondo la definizione contenuta nelle Linee direttrici di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2011/C 11/01, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale europea in data 14.01.2011 circa i principi della concorrenza.
Uno degli obiettivi dell’articolo 101 TFUE, che si applica alle imprese e alle associazioni di imprese, infatti, è di garantire che esse non utilizzino la cooperazione orizzontale per impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza sul mercato a discapito di coloro che, in ultima istanza, sono i consumatori.
In sostanza, è pur sempre necessario verificare se il ‘concreto’ accordo tra le imprese attrici rispetti quelle norme che sono state poste a tutela della concorrenza di cui al par. 1 dell’art. 101 TFUE o quantomeno, che sia compatibile con la regola di esenzione di cui al successivo par. 3.
Secondo l’art. 101, par. 1, TFUE, dunque, sono incompatibili con il mercato interno e dunque, vietati, tutti gli accordi che producano effetti idonei a restringere la concorrenza del mercato di riferimento, come quelli volti, per esempio, a fissare i prezzi od ancora lo scambio di informazioni che determinino il controllo del mercato di riferimento.
Il successivo par. 3, TFUE salva quegli accordi che – seppure restrittivi della concorrenza – abbiano comunque l’obiettivo di migliorare l’offerta o di promuovere il progresso tecnico o economico od ancora che trasferiscano agli utilizzatori una congrua parte dell’utile derivante dall’accordo stesso e le restrizioni siano indispensabili ai fini del raggiungimento degli obiettivi dell’accordo programmato.
Rete di imprese
Sul punto è appena il caso di evidenziare nuovamente la definizione di Rete di Imprese, nella parte in cui, si afferma che scopo di questo contratto debba essere quello di accrescere la ‘capacità innovativa’ delle imprese partecipanti e la loro ‘competitività’ sulla base di un programma comune.
Con il contratto di rete, le imprese aderenti, attraverso il nuovo organismo od il nuovo ‘soggetto’ coordinano il loro comportamento sul mercato.
E’ del tutto evidente, che se la Rete non perseguisse in concreto tale scopo, renderebbe nullo lo stesso contratto, generando potenziali accordi orizzontali lesivi della concorrenza del singole imprese in danno ai consumatori.
Solo nell’ottica del perseguimento concreto di tale scopo, lo scambio informazioni o di prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica di cui alla definizione di Rete, può ritenersi sano.
Sta alle imprese attrici dell’accordo, dimostrare la presenza dei requisiti salvifichi di cui al par. 3 dell’art. 101 TFUE.
Progetto di Comunicazione della Commissione – Linee direttrici sull’applicabilità dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale
In data 1 marzo 2022, la Commissione Europea (2022/C 164/01) ha approvato il contenuto del “Progetto di Comunicazione della Commissione – Linee direttrici sull’applicabilità dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale europea in data 19.04.2022
Il documento si propone di fornire un quadro analitico di orientamento per i tipi più comuni di accordi di cooperazione orizzontale, come ad esempio gli accordi di ricerca e sviluppo, gli accordi di produzione, quelli relativi allo scambio di informazioni e gli accordi di normazione od in ultimo di applicazione di condizioni standard
Da notare che, il rispetto dell’art. 101 TFUE incide sulla responsabilità dei comportamenti anticoncorrenziali a cui seguiranno ingenti sanzioni economiche.
Sempre secondo il Progetto di comunicazione da ultimo citato, ai fini dell’accertamento della responsabilità di una violazione dell’articolo 101, paragrafo 1, la Corte di giustizia ha stabilito che le imprese madri e la loro impresa comune “formano una stessa unità economica e, pertanto, un’unica impresa”, “nella misura in cui sia dimostrato che le imprese madri di un’impresa comune esercitano un’influenza determinante su tale impresa comune”.
Di conseguenza, quando viene dimostrato che le imprese madri hanno esercitato un’influenza determinante sull’impresa comune, la Commissione non applicherà di norma l’articolo 101, paragrafo 1, agli accordi e alle pratiche concordate tra l’impresa madre o le imprese madri e l’impresa comune riguardanti la loro attività sul mercato rilevante o sui mercati rilevanti in cui l’impresa comune opera.
Tuttavia, “la Commissione applicherà di norma l’articolo 101, paragrafo 1, agli accordi tra le imprese madri per la costituzione dell’impresa comune”, quindi, per quel che qui interessa, alle retiste in relazione all’accordo di costituzione della Rete di Imprese, oppure: “per modificare l’oggetto dell’impresa comune” ed in tutti gli altri casi indicati nel documento de quale si consiglia attenta lettura.
Avv. Cristina Flati
- Posted by Cristina Flati
- On 6 Ottobre 2023