Principio di solidarietà automatica nelle reti d’impresa
Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 254 del 6 dicembre 2017, che ha esteso il principio generale di solidarietà di cui all’art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003 a fattispecie diverse da quella dell’appalto, ci si è posti la domanda se tale estensione possa comprendere anche fattispecie contrattuali stipulate nell’ambito delle Reti di Impresa.
Sappiamo che, secondo l’art. 3, co. 4-ter del D.L. n°5/2009, con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa.
E’ noto, poi, che l’art. 30, comma 4 ter del D. Lgs 276/2003 stabilisca che tra le retiste è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso.
Con la circolare n. 35/2013, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali aveva ritenuto il contratto di rete una fonte derogatoria dei regimi di responsabilità civile, penale ed amministrativa, negando l’automaticità della solidarietà passiva tra le retiste, sulla scorta del dettato letterale dell’art 30, comma 4 – ter del D. Lgs. 276/2003.
Nel 2018, tuttavia, si è registrata una inversione di tendenza.
Con la circolare n. 7 del 29 marzo 2018, l’INL ha affermato che nell’ambito del contratto di rete, sia in relazione alla codatorialità, sia in relazione al distacco, le eventuali omissioni afferenti il trattamento retributivo o contributivo, avrebbero comunque esposto a responsabilità tutti i codatori, a far data dalla messa “a fattor comune” dei lavoratori interessati, quindi, senza esclusione della automatica applicazione del principio di solidarietà.
L’INL è giunta a tali conclusioni, traendo spunto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 254 del 6 dicembre 2017, la quale ha esteso il principio generale della responsabilità solidale a fattispecie diverse da quella dell’appalto.
Si vuole però spezzare una lancia in favore delle opinioni che criticano questa inversione di tendenza.
La Legge speciale sulle Reti di Impresa ha, infatti, espressamente consentito alle parti contraenti di definire consensualmente, attraverso il contratto di rete, le regole della ripartizione, non solo dei poteri, ma anche degli oneri relativi alla gestione delle risorse umane, nei modi ritenuti più adatti alle esigenze delle attività concordate anche nelle speciali forme del ‘distacco’ temporaneo o della codatorialità’, per la medesima constatazione che a fondamento della ‘condivisione codatoriale’ e del ‘distacco’ del dipendente nelle Reti di Impresa sussiste sempre una sola la ‘speciale’ causa dell’interesse nella partecipazione alla Rete, che il legislatore ha visto essere uno strumento straordinario di coesione sociale, idoneo a promuovere l’occupazione (ne è una riprova la recente ufficializzazione dei ‘contratti di rete di solidarietà’ di cui all’art. 43 – bis della Legge n. 77/2020 di conversione del decreto ‘Rilancio’, DL n. 34/2020).
Né il dettato letterale della norma sulla codatorialità esclude espressamente la ripartizione degli oneri della gestione del lavoro.
Ne discende, quindi, che le retiste potrebbero essere ritenute libere, per volontà legislativa, di ripartire tutti gli oneri, sia retributivi che contributivi, secondo il concreto regolamento contrattuale di costituzione della Rete di Impresa.
Si potrebbe obiettare che tale ripartizione sia limitata alla sola efficacia interna delle pattuizioni delle retiste.
Invero, la non automaticità del principio di solidarietà nelle Reti di Impresa è avvalorata anche dal mancato richiamo da parte del Legislatore all’ineludibilità della responsabilità solidale dei retisti ‘codatori’, a differenza del richiamo espresso, effettuato dalla stessa norma, per il diverso caso dei ‘coassuntori’ nelle Reti di Impresa ‘agricole’ di cui all’art. art. 31, comma quinquies, D.Lgs. 276/2003.
Parliamo, dunque, di una ‘svista’ del Legislatore o di una speciale, diversa volontà dello stesso nel regolare il principio di solidarietà nelle Reti di Impresa a fronte delle due diverse ipotesi della codatorialità e della coassunzione nelle Reti di Impresa, in palese contrasto con la nuova impostazione promossa dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro?
La risposta è demandata ai Tribunali.
Cristina Flati
- Posted by Cristina Flati
- On 30 Settembre 2021