PARENTAL ALIENATIONS SYNDROME
I professionisti di MepLaw si occupano da molti anni di diritto di famiglia con particolare riguardo a tutto ciò che concerne i rapporti tra i coniugi e la tutela degli interessi dei minori che restano spesso coinvolti in dinamiche conflittuali più o meno violente. Quello che ormai troppo spesso accade all’interno di una famiglia è che i genitori, alle prese con litigi e discussioni che coinvolgono la loro vita relazionale, perdono di vista il bene dei figli, utilizzandoli come merce di scambio e/o ricatto contro l’altro coniuge, generando nel minore forte senso di disagio e nei casi peggiori gravi disturbi che incidono sullo sviluppo psicofisico dello stesso. In tale dinamica si inserisce la PAS, “Parental Alienation Syndrome”
Concetto clinico o giuridico?
La separazione conflittuale e le dispute per l’affidamento sono il terreno fertile, come già anticipato, per il proliferare della PAS, identificata circa 30 anni fa dallo psichiatra forense statunitense Richard Gardner, come dinamica psicologica disfunzionale che si genera durante le separazioni conflittuali, quando uno dei genitori “alienante” inizia un’opera sistematica di denigrazione nei confronti dell’altro genitore, attraverso una forma di indottrinamento o lavaggio del cervello del figlio.
La PAS viene spesso identificata come una “Sindrome” pur non essendo annoverata nel Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM 5) ne tanto meno considerata dall’APA (American Psychological Association), ed è spesso utilizzata nel lessico giuridico quando si parla di casi che coinvolgano la famiglia.
La Pas non è un disturbo mentale
La SINPIA(Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza), si è espressa sull’argomento a seguito dell’eco generato dalla Sentenza n. 7041 del 20.03.2013 della Corte di Cassazione:
“Il giudice del merito, ricorrendo alle proprie cognizioni scientifiche (Cass., 14759 del 2007; Cass., 18 novembre 1997, n. 11440), avvalendosi di idonei esperti, deve verificare il fondamento, sul piano scientifico, di una consulenza che presenti devianze dalla scienza medica ufficiale (Cass., 3 febbraio 2012, n. 1652; Cass., 25 agosto 2005, n. 17324). Ciò, ad esempio, nel caso in cui il CTU sostenga la presenza di una cd. PAS (sindrome di alienazione genitoriale), ripudiata dalla letteratura scientifica internazionale di maggioranza:”
La SINPIA ritiene dunque che l’esistenza o meno della “sindrome” legata all’alienazione di una figura genitoriale venga posta in modo incongruo.
La comunità scientifica è concorde nel ritenere che l’ alienazione di un genitore non rappresenti di per sé un disturbo individuale a carico del figlio ma piuttosto un grave fattore di rischio evolutivo per lo sviluppo psicoaffettivo del minore stesso.
In effetti, la sindrome PAS non viene considerata come un disturbo mentale ed è stata oggetto di attenzione, prevalentemente in ambito forense, più che da parte della psichiatria e della psicologia clinica. Il sottosegretario alla Salute, a seguito di una interrogazione parlamentare nel 2012, ha precisato che «l’Istituto superiore di sanità non ritiene che tale costrutto abbia né sufficiente sostegno empirico da dati di ricerca, né rilevanza clinica tali da poter essere considerata una patologia e, dunque, essere inclusa tra i disturbi mentali nei manuali diagnostici». La Pas, insomma, non esiste come malattia.
Da un punto di vista prettamente giuridico, l’Alienazione Parentale potrebbe essere definita come la violazione del diritto del figlio, da parte di uno dei due genitori, “di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo” con l’altro genitore e di “conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale” (art.337-ter c.c.).
Nonostante la complessità dei temi dibattuti, il punto focale rimane la tutela dei minori, che devono vedere garantito il loro diritto ad una sana bigenitorialità con particolare attenzione ad una crescita da individui sani e felici.
Annalisa Crisci
- Posted by Annalisa Crisci
- On 16 Aprile 2019