Pallavolo: FIPAV, tesseramento ed effetti, vincolo sportivo
Lo scorso giugno l’Italia è stata chiamata a sostenere due perimetri di gioco diversi: da un lato, quello della Nazionale di calcio agli Europei e dall’altro, quello della Nazionale di pallavolo femminile e maschile alla Volleyball Nations League.
Calcio e Pallavolo, dunque, due sport che pur avendo molto in comune, come il gioco di squadra, la differenziazione delle competenze, l’intercettazione e il controllo delle traiettorie, hanno al contrario ricevuto una significativa difforme attenzione dei media televisivi.
Questa differenza, tuttavia, è stata poi riequilibrata dalla diffusione sui vari social del ‘bel gioco’ che si è distinto.
In effetti, ci si potrebbe chiedere come si sarebbero potuti evolvere questi due sport senza le Pay tv, se solo la cassa di risonanza fosse stata esclusivamente il ‘bel gioco’ atteso dai tifosi, verso cui società ed atleti dovrebbero sempre mirare; lì dove il ‘bel gioco’ altro non è che la massima valorizzazione delle abilità atletico-tattiche e dei principi sportivi, scritti o meno, come l’umiltà, l’impegno, il sacrificio solidaristico, la non discriminazione, la non violenza, l’accoglienza ed il rispetto, la disciplina e la condivisione, la lealtà e la probità.
Ad ogni buon conto, è un dato di fatto che le palestre italiane stiano sempre più aggregando e fermentino di appassionati della pallavolo di ogni età; per questo, le associazioni sportive hanno accolto in seno, adeguandone i luoghi di esecuzione, tutte le varianti del Volley, come il Beach Volley, lo Snow Volley, ma anche l’S3 e lo Spikeball, riconoscendo in tal modo il ‘gioco’ come lo strumento eletto per l’apprendimento e lo sviluppo, sia fisico che intellettivo, percettivo e reattivo della persona, idoneo sempre ad includere come nel caso del Sitting Volley.
La FIPAV
Il compito di promuovere lo sport della pallavolo è primariamente affidato alla Federazione Italiana Pallavolo, ovvero la FIPAV o Federvolley, quale organismo affiliato al CONI sin dal 17 agosto del 1947, sebbene sia nato come FIPV già nel 1929.
FIPAV è una associazione con personalità giuridica di diritto privato ed è il soggetto deputato a regolare, organizzare e coordinare le attività dilettantistiche ed agonistiche in tale ambito, nonché a rappresentare l’attività pallavolistica italiana in campo internazionale.
Secondo l’art. 1, comma 1 dello Statuto FIPAV, possono associarsi alla Federazione tutte le Società ed Associazioni Sportive che pratichino, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, lo sport della pallavolo, del Beach Volley e del Sitting Volley come disciplinate dalla FIVB e dalla CEV
Gli atleti, inoltre, sono inquadrati presso le Società e le Associazioni Sportive affiliate alla FIPAV mediante il tesseramento, che è un contratto adesivo aperto con il quale l’atleta assume diritti e doveri che deve conoscere all’atto della sottoscrizione, così come anche i genitori esercenti la potestà sui minori che vengano introdotti a questo sport.
Tesseramento, effetti, vincolo sportivo alla luce delle modifiche apportate dal D. Lgs. 36 del 2021
L’art. 8, comma 3, dello Statuto FIPAV dispone che: “Gli atleti, i dirigenti federali e i componenti delle commissioni federali, i soci e i dirigenti sociali, gli ufficiali di gara, i tecnici sportivi, i medici ed i collaboratori parasanitari sono autorizzati a partecipare all’attività federale mediante il tesseramento” ed il successivo comma 8 stabilisce la punibilità di “coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile”.
Il successivo comma 5, poi, stabilisce che la disciplina del tesseramento sia dettata dal Regolamento di Affiliazione e Tesseramento (R.A.T.) della FIPAV, come in effetti vi provvede dagli artt. 17 e seguenti.
Orbene, con la Legge Delega n° 86 del 2019, attuata con il d.lgs. n. 36 del 2021, il Governo ha introdotto nel nostro Ordinamento non solo l’istituto del contratto di lavoro sportivo anche nello sport dilettantistico, ma ha pure provveduto al contestuale e radicale ‘ridimensionamento’ del c.d. vincolo sportivo (anche se la disposizione legislativa usa il termine di ‘abolizione’), tenuto conto delle norme sulla libertà di circolazione dei lavoratori a livello europeo, senza tuttavia trascurare la necessità di forme di ristoro per gli oneri di investimento e formazione sostenuti dalle Società ed Associazioni sportive di provenienza.
Ciò ha comportato il necessario adeguamento degli Statuti e dei Regolamenti delle varie federazioni sportive, tra cui la FIPAV, che vi ha provveduto prima della proroga concessa dal Ministro il 25 giugno scorso.
Stante l’innovazione, nel nuovo art. 10 bis dello Statuto FIPAV permane per l’atleta (prima, per “l’atleta dilettante o non professionista”), attraverso la procedura di tesseramento, l’obbligo di praticare lo sport della pallavolo “esclusivamente nell’interesse dell’associato titolare del tesseramento” (mentre prima, era del “destinatario dell’obbligo”) ed il divieto di “praticare il medesimo sport con altro associato, salvo il consenso dell’associato titolare del tesseramento”; profondamente modificato, invece, risulta l’art. 10 ter, secondo cui nel testo precedente, il vincolo sportivo aveva durata annuale solo per gli atleti di età inferiore ad anni quattordici e per gli atleti di età superiore ai trentaquattro, nonché, per gli atleti del settore amatoriale; mentre, al compimento degli anni quattordici, il vincolo aveva durata decennale, a partire dalla data del tesseramento fino al termine dell’anno sportivo in cui l’atleta compiva il 24° anno di età e successivamente dal 25° anno di età, aveva durata quinquennale; salvi i casi di scioglimento espressamente previsti.
Oggi, invece, il nuovo art. 10 ter stabilisce che il tesseramento ha la durata pari a quella dell’anno sportivo (che inizia il primo di luglio di ogni anno e termina il 30 giugno dell’anno successivo), senza distinzione di età alcuna.
Inoltre, il tesseramento si rinnova automaticamente per la stagione sportiva successiva dal 1° luglio, salvo il diritto di recesso del tesserato, da comunicarsi con le modalità e nei termini stabiliti dai Regolamenti federali, cosicchè, “alla scadenza del tesseramento, l’atleta è libero di rinnovare lo stesso con il medesimo associato o di chiedere il tesseramento con altro associato; sono fatte salve le indennità o i premi, comunque denominati, che in tali casi siano previsti dai Regolamenti federali.”
In sostanza, il ridimensionamento del vincolo sportivo attiene alla parificazione dello scioglimento senza più distinzioni anagrafiche.
Si è previsto anche, che il tesseramento possa tra l’altro essere sciolto in qualunque momento, secondo le norme dei Regolamenti Federali e il disposto del successivo comma 5.
Altra novità è il comma 6, secondo cui: “Nel caso di stipula di un contratto di lavoro sportivo, nelle forme e nei modi previsti dalla legge ed in conformità alle previsioni dei Regolamenti federali, il tesseramento si rinnoverà di anno in anno sportivo per la durata stabilita dal contratto di lavoro sportivo e ne seguirà le vicende”, considerato che dopo la Riforma è lavoratore sportivo chi esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionali ex art. 25, D.Lgs. 36/2021 modificato.
Disciplina sanzionatoria e concorrenza: auspicabile forbice temporale per il ‘contatto’ legittimo
L’art. 18 dello Statuto dispone la sanzionabilità disciplinare di associati e tesserati che contravvengano a quanto previsto nello Statuto stesso e nei Regolamenti Federali; salvi i mezzi di impugnativa e di difesa, espressamente previsti dalle norme del Regolamento Giurisdizionale.
Nonostante le modifiche legislative al c.d. vincolo sportivo, gli atti qualificabili in senso anticoncorrenziale sono ovviamente sanzionabili alla stregua del richiamo agli artt. 1 e 75 del Reg. Giur. secondo cui: “Le Società, le Associazioni sportive affiliate e tutti i tesserati sono obbligati a rispettare ed osservare lo Statuto, i regolamenti della FIPAV e tutti i provvedimenti dei competenti organi federali e sono altresì tenuti al rispetto dei principi di lealtà, correttezza e rettitudine morale e sportiva”, così come prescrive anche l’art. 2 del Codice di Comportamento CONI, il quale stabilisce il dovere per tesserati, affiliati ed altri soggetti dell’ordinamento sportivo di comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all’attività sportiva e di cooperare attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva.
Anche gli artt. 9 e 10 St. FIPAV stabiliscono che, Società, Associazioni Sportive ed atleti “sono soggetti dell’ordinamento sportivo federale e devono esercitare la loro attività con lealtà sportiva” e l’art. 16, comma 3, afferma che: “Gli associati ed i tesserati hanno il dovere di comportarsi con lealtà e probità, rispettando il Codice di Comportamento Sportivo del CONI. Gli associati ed i tesserati hanno il dovere di osservare, e gli associati sono tenuti a far osservare ai propri soci, lo Statuto ed i regolamenti della FIPAV nonché le deliberazioni e le decisioni dei suoi Organi, adottate nel rispetto delle singole competenze”.
Non cade, quindi – a parere di chi scrive – la disciplina sanzionatoria nei confronti di chi affettui in mala fede tentativi di cooptazione della volontà di atleti ed atlete durante l’anno sportivo in cui siano ancora obbligati a praticare la pallavolo nell’esclusivo interesse del sodalizio titolare del tesseramento e che mirino a distogliere ante tempus e senza il consenso del sodalizio titolare, elementi promettenti dal vivaio di provenienza, tenuto conto del primario diritto di atleti ed atlete ad esercitare la propria libera volontà di recesso o rinnovo.
Nella pratica, mancando nello Statuto in questione e nei regolamenti la previsione espressa di una forbice temporale all’interno della quale sia consentito ad altri sodalizi il legittimo ‘contatto’ di atleti ed atlete con tesseramento in scadenza, nemmeno dopo che questi ultimi abbiano esercitato il diritto di recesso prima della scadenza annuale, può solo desumersi – quindi – che ciò sia sempre lecito solo col consenso del titolare del ‘cartellino’ fino allo svincolo effettivo.
- Posted by Cristina Flati
- On 8 Agosto 2024