Negoziazione e mediazione assistita
Novità introdotte dalla Riforma Cartabia
Prosegue il ciclo di approfondimenti sulle novità apportate dalla Riforma Cartabia al Processo Civile; in particolar modo, in questo articolo esamineremo le modifiche apportate agli istituti della negoziazione e della mediazione assistita e le innovazioni ivi apportate.
E’ la stessa legge a prevedere, sia per la mediazione che per la negoziazione assistita, i casi in cui le stesse devono essere esperite obbligatoriamente, a condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
La ratio delle riforme introdotte con la Riforma Cartabia è quello di deflazionare il carico pendente sui Tribunali, favorendo la risoluzione alternativa delle controversie anche attraverso il ricorso ai procedimenti della mediazione e della negoziazione assistita. In tale ottica di deflazione, la Riforma ha rafforzato i benefici fiscali a vantaggio di chi decida di utilizzare tali strumenti alternativi di risoluzione delle controversie.
La mediazione assistita
Una delle novità introdotte dalla Riforma Cartabia, attiene al novero di materie, tassativamente elencate nell’art.5, comma I bis del D.Lgs 28/2019, per cui la mediazione è considerata obbligatoria, a cui, a partire dal 30.06.2023, sono state aggiunte quelle relative ai contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, franchising, d’opera, di rete, di somministrazione, di subfornitura e di società di persone.
In materia di condominio, la novità principale riguarda la possibilità dell’amministratore di attivare una procedura di mediazione, aderendovi e partecipandovi senza la necessità di una delega o dell’autorizzazione dell’assemblea dei condomini.
Si è inoltre assistito all’implementazione della mediazione demandata dal giudice, che, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione ed il comportamento delle parti ed ogni altra circostanza, può disporre, con ordinanza motivata, l’esperimento della stessa.
Relativamente ai benefici fiscali, laddove la mediazione abbia un esito negativo, i crediti di imposta saranno ridotti della metà ex art.20 del D.Lgs n.28/2010, come modificato dal D.Lgs n.149/2022. In caso di raggiungimento di un accordo invece, si potrà usufruire di un credito di imposta pari all’indennità corrisposta all’organismo fino a concorrenza di euro 600,00.
La mediazione rappresenta uno strumento di risoluzione alternativa della controversia, in cui le parti, prima di avanzare una domanda giudiziale, si rivolgono ad un organismo di mediazione accreditato che nomina un mediatore, affidandogli il compito di assistere le parti nella controversia che li coinvolge. Il mediatore, una volta ricevuto l’incarico, invita le parti davanti a sé per un primo incontro. Se durante l’incontro le parti dichiarano di non voler proseguire con il percorso di mediazione, queste sono libere di porre termine alla procedura, se invece dichiarano di voler proseguire nel percorso, il mediatore provvede a fissare una serie di incontri al fine di tentare di raggiungere una soluzione condivisa della controversia.
La peculiare caratteristica della mediazione è la presenza, assolutamente necessaria, di un soggetto terzo quale il mediatore.
La negoziazione assistita
La procedura di negoziazione assistita è stata introdotta nel nostro ordinamento con il decreto legge 12 settembre 2014, n.132, convertito in legge 10 novembre 2014, n.162, e le materie in cui è obbligatoria per legge sono il risarcimento dei danni da circolazione di veicoli e natanti ed il pagamento a qualsiasi titolo di somme che non superino i cinquantamila euro.
Le novità apportate dalla Riforma Cartabia alla negoziazione assistita, riguardano principalmente il gratuito patrocinio e la possibilità per le controversie in materia ordinaria, di lavoro e di famiglia, di utilizzare i modelli redatti dal Consiglio Nazionale Forense.
Ulteriormente, una novità è costituita dalla possibilità delle parti, in accordo, di beneficiare della procedura telematica, che consentirà loro di trasmettere gli atti e l’accordo conclusivo via PEC. Gli avvocati dovranno in questo caso certificare la sottoscrizione delle parti attraverso la firma elettronica.
La ratio di tale istituto è la deflazione del carico di lavoro gravante sugli uffici giudiziari, difatti, la negoziazione assistita è uno strumento di risoluzione delle controversie alternativo alla giurisdizione, con il quale si ricerca la composizione di una lite esternamente al processo, purché attenga a diritti disponibili. Difatti, come si evince dall’art.2 del d.l.132/2014, la finalità della negoziazione assistita è quella di risolvere una controversia “in via amichevole”.
L’attività della negoziazione mira a far raggiungere un accordo stragiudiziale fra le parti, basato su un atto scritto denominato “convenzione di negoziazione assistita”, attraverso la c.d. attività di “negoziazione”. La convenzione è sostanzialmente l’accordo concluso con l’assistenza degli avvocati delle parti, che ricoprono un ruolo di assistenza fondamentale nella procedura, demandata ex lege, non essendo richiesta, a differenza che nella mediazione, la presenza di un terzo, c.d. mediatore.
La procedura ha inizio con l’invito a stipulare la convezione di negoziazione, che deve indicare l’oggetto della controversia e che consiste fondamentalmente nella sottoscrizione di tutte le parti, della predetta convenzione, con la quale si stabilisce di cooperare per risolvere in via amichevole una controversia vertente su diritti disponibili, tramite l’assistenza degli avvocati. Laddove si riesca a raggiungere l’accordo, questo, sottoscritto dalle parti, costituirà titolo esecutivo valido per l’iscrizione di un’eventuale ipoteca giudiziale.
Seguirà nella successiva pubblicazione la trattazione delle riforme apportate al Tribunale della famiglia.
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Dott.ssa Sara Singh
- Posted by Sara Singh
- On 23 Novembre 2023