MATRIMONIO MISTO : ITALO / EGIZIANO
Il diritto egiziano in materia di diritto di famiglia è carente di una chiara codificazione unitaria. Nel corso degli anni si sono susseguite una serie di normative ad implementazione o cassazione delle precedenti. La normativa islamica più nota è la “Shariaa”, che comprende sia norme giuridiche, religiose, sia morali.
– Rispetto ai rapporti patrimoniali, il regime legale previsto nel diritto egiziano è quello della separazione dei beni.
Non è ammissibile la comunione dei beni, salvo logicamente nei casi in cui i beni siano intestati ad entrambi i coniugi, perché ciò sarebbe contrario alla Shariaa ( legge musulmana, ma anche di Stato ).
“…….Si ricordi che l’ordinamento egiziano ed i suoi diritti in generale sono assorbiti dall’ordinamento francese…… “ .
Anche quelle che non sono leggi religiose islamiche, devono comunque rispettare le regole basi della Shariaa.
Nella Shariaa, quindi, i coniugi sono considerati finanziariamente due persone fisiche indipendenti e per tale motivo non si prevede la comunione dei beni.
– Il divorzio, sia a seguito di matrimonio secondo il rito cristiano ortodosso, sia a seguito di rito musulmano ( le due religioni prevalenti in Egitto ), è previsto in Egitto ed è concesso sia al marito, sia alla moglie.
Nel rito musulmano, è ammissibile e ( addirittura ) per il corano non è considerato peccato.
E’ opportuno ricordare, infatti, che secondo il rito musulmano, la normativa politico/religiosa prevede la possibilità ( ma soltanto per il marito ) di avere max 4 mogli.
Tale possibilità concessa al solo marito è, ad oggi, fonte di controversie nella coppia e spesso tale normativa, mal sopportata dalle mogli, giustifica ed induce queste a rivolgersi all’istituto del divorzio.
Per quel che concerne il divorzio laddove, come sopra detto, la richiesta è possibile sia da parte del marito che da parte della moglie, va fatta una differenziazione in base alla religione di appartenenza.
Se il coniuge è egiziano cristiano ortodosso, a differenza dal musulmano, il divorzio diventa ammissibile solo in questi casi:
1) adulterio (occorrono i testimoni per far valere questa istanza);
2) cambio della religione (ad esempio la conversione all’Islam).
Nei casi sopracitati ( a differenza da quello musulmano ) di matrimonio celebrato secondo il rito cristiano/ ortodosso, è soltanto la Chiesa ad essere autorizzata a rilasciare il divorzio.
In rari casi, alcuni egiziani cristiani si sono rivolti al Tribunale per ottenere il divorzio e dopo processi durati diversi anni ( almeno 5 ) l’hanno ottenuto, ma non hanno più la possibilità di risposarsi né in chiesa né in comune.
Visto lo scontro giuridico tra le due dottrine, Chiesa e Stato, si sta elaborando una nuova normativa per i cristiani con la quale si vuole stabilire la possibilità di rivolgersi al Tribunale senza dover andare incontro a processi interminabili.
Si ricordi che nel diritto egiziano ( e soltanto per i cristiani ), non è ammissibile il matrimonio civile in comune.
Il divorzio, come già riportato, può essere anche richiesto dalla moglie, avvalendosi della legge “detta” Kholaa ( seguendo la legge islamica ed il rito musulmano ) che permette alla moglie di richiedere il divorzio senza necessario consenso del marito a condizione di rinunciare a tutti i diritti economici. La legge del Kholaa è regolata dall’articolo 20 della legge n°1 del 2000 e successive ( Legge n.10/2004 e Legge n.11/2004 ) che prevede che la moglie rinunci al proprio mantenimento economico dovuto dal marito. Comunque, tale obbligo del marito ( ma soltanto quello del mantenimento dei figli ) rimane vigente qualora i figli siano ancora minorenni.
– Il contratto matrimoniale, inoltre, può prevedere delle condizioni aggiuntive rispetto ai diritti ed ai doveri dei coniugi. E’ bene dunque, al momento della celebrazione del matrimonio, inserire delle clausole a maggior chiarezza nell’eventualità dello scioglimento del vincolo tramite divorzio.
– Per quel che concerne la podestà genitoriale, essa è esercitata dal padre che si deve occupare anche del mantenimento della famiglia. La madre invece si occupa, prevalentemente, della custodia dei bambini. La legge n°4/2005 concede alla donna, a seguito di avvenuta richiesta ( sia proveniente dal marito, sia dalla moglie ) ed ottenimento divorzio, la custodia dei bambini fino all’età di quindici anni.
– Il figlio nascenti da matrimonio misto ( celebrato in Egitto ) ma avvenuto in territorio italiano ha, comunque, la possibilità di ottenere la doppia cittadinanza ( trasmessa per “ diritto di sangue” ).
– Nel dettato normativo egiziano, non si rinvengono determinate specifiche riguardo ai rapporti personali tra coniugi. Resta comunque solida la sottoposizione e l’obbedienza della moglie al marito. Alla moglie viene riconosciuto il diritto al mantenimento (artt.1 e 2, legge n° 25/1920) per tutta la durata del matrimonio anche se essa possiede risorse economiche personali oppure è di religione diversa da quella del marito. Il mantenimento sarebbe dovuto in quanto corrispettivo della sottomissione ed obbedienza al marito.
Alla donna viene, inoltre, riconosciuto il diritto al lavoro.
– Per quanto riguarda la questione del passaporto, è il nome del marito che si scrive sul passaporto egiziano della moglie e soltanto quando ella avrà acquisito la cittadinanza egiziana. Nel caso in cui la moglie dovesse partire dall’Egitto con passaporto egiziano, ella potrebbe partire senza il mandato ( concessione ) del marito. Al contrario, se con lei dovessero partire anche i figli, per loro è necessario ottenere il mandato del marito ( una volta questo era necessario anche per la moglie).
Per i titolari di passaporto italiano ovvero doppio passaporto, il problema precedentemente riportato non sussiste ed il soggetto titolare di passaporto potrà lasciare l’Egitto senza particolari consensi e/o concessioni.
– Essendo il matrimonio celebrato in Egitto, non è possibile adottare il diritto italiano atto a regolare i rapporti tra i coniugi, ma si dovrà seguire il diritto egiziano.
Qualora, invece, si ottenga la residenza in Italia ( a seguito di lunga permanenza in tale territorio a avvenuta concessione di permesso di soggiorno e/o cittadinanza ), si potrà soggiacere alle normative italiane anche in merito a diritti di natura famigliare.
Tale giurisdizione è riconosciuta ed applicabile soltanto quanto lo Stato italiano è stato reso edotto della regolare ed effettiva congiunzione matrimoniale dei due soggetti.
E’ sempre consigliabile, quindi ed in presenza di matrimoni misti ( italo/egiziani ), registrare il matrimonio contratto in Egitto, anche in Italia.
– I matrimoni misti, contratti nel territorio egiziano, si effettuano ( celebrano ) presso il Ministero della Giustizia in un ufficio preposto a questo; quindi si tratta di un atto più civile che religioso (sempre nel rispetto, comunque, delle regole dettate dalla Shariaa ).
– E’, altresì, ammissibile il matrimonio per procura, ma si tratterebbe di ottenere certi tipi di mandati ( richieste e documenti amministrativi) rilasciati in Italia, tradotti e legalizzati dal Consolato egiziano a Roma (per esempio) e l’iter non è molto breve e semplice. E’ poco utilizzato e non consigliabile se non in casi particolari di diritto penale ovvero internazionale.
Luigi Maggesi
- Posted by MepLaw
- On 9 Gennaio 2015
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