LE START-UP INNOVATIVE: UNA NUOVA CULTURA INDUSTRIALE
Con il D.L. 179/2012 il legislatore italiano ha introdotto un corpus normativo organico, comprendente gli aspetti più rilevanti del ciclo di vita di una Start-up e, specialmente, delle Start-up innovative. Scopriamo alcuni aspetti interessanti.
L’ introduzione nell’ordinamento italiano della disciplina delle Start-up ha portato con sé una nuova consapevolezza ed un nuovo modo di svolgere l’attività d’impresa. Tale disciplina è volta a sostenere l’imprenditore fin dai momenti anteriori alla creazione della struttura societaria, in quella che viene definita la fase c.d. Early Stage. Vengono messi a disposizione strumenti per supportare, in primo luogo, la sola idea e, successivamente, per poterla sviluppare rendendola idonea ad essere inserita nella forma societaria più adatta, sia essa una S.r.l. o una S.p.A..
A seconda della tipologia societaria prescelta, verranno seguite le normative vigenti in materia di Società di Capitali. Peculiarità presente all’interno dello Statuto, sarà un oggetto sociale indirizzato, esclusivamente o prevalentemente, allo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.
La società dovrà poi rispondere a determinati requisiti quali: l’aver come sede principale l’Italia, o uno stato UE con sede produttiva o filiale in Italia; qualora non si trattasse di una struttura societaria aperta ex novo , dovrà essere costituita da non più di 60 mesi; l’ultimo bilancio approvato non dovrà superare i 5 milioni di Euro; non dovranno essere distribuiti utili di esercizio per i primi 5 anni dalla costituzione ed infine, la società non deve nascere da una fusione, scissione o cessione di ramo d’azienda. Ciò, considerando che la Start-up innovativa non è un tipo societario autonomo, bensì una qualifica temporanea che può essere conferita a Società di Capitali di nuova costituzione o preesistenti, a patto che vengano iscritte nell’apposita sezione speciale del registro delle imprese e che ricorrano i presupposti menzionati. La specialità delle start-up innovative si può evincere dal vincolo sull’oggetto sociale, che può essere riassunto come “il requisito dell’innovatività”.
L’atto costitutivo può prevedere categorie di quote fornite di diritti diversi e determinare liberamente il contenuto delle categorie ossia possono essere create categorie di quote che non attribuiscono diritto di voto o lo attribuiscono in misura non proporzionale alla partecipazione, o limitatamente a dati argomenti;
In base all’articolo 29 del Dl 179/2012, e fino al 31 dicembre 2025, i conferimenti in denaro effettuati in una o più start up o Pmi innovative e mantenuti per almeno tre anni beneficiano di:
- Una detrazione IRPEF del 30% per gli investimenti effettuati da persone fisiche nei limiti di 1 milione di euro;
- Una deduzione della base imponibile IRES pari al 30% per investimenti effettuati da soggetti IRES fino all’importo massimo di 1,8 milioni di euro.
Vi è possibilità di accedere al credito d’imposta per l’assunzione del personale altamente qualificato di cui all’articolo 24 del D.L. 83/2012. Il beneficio corrisponde al 35%, con un limite massimo di 200.000,00 euro annui per impresa, del costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato nei confronti di personale in possesso di un dottorato di ricerca e per personale in possesso di laurea magistrale.
Inoltre, sono disposte agevolazioni per l’ambito “Marchi”, prevedendo una defiscalizzazione del 25% per le Royalties percepite da persona fisica, e una deduzione del 100% dei costi sostenuti da una società per il pagamento delle Royalties.
Tali imprese possono, altresì, escludere dalla base imponibile il 50% dei redditi derivanti dall’utilizzo, anche congiunto, di determinati beni immateriali (software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili) o dalla cessione degli stessi beni immateriali qualora il 90% del “ricavato” venga reinvestito nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la vendita.
Vi è, altresì, una vasta possibilità di accesso a Bandi nazionali e regionali per l’erogazione dei finanziamenti necessari per lo svolgimento dell’attività dell’impresa. Finanziamenti di vario genere, che si caratterizzano dall’avere percentuali di risorse a fondo perduto che possono caratterizzare anche il 100% del contributo erogato.
Insomma, uno strumento utile per tutti quei soggetti che desiderano entrare nel mondo dell’imprenditoria in maniera smart, grazie ad una serie di previsioni volte ad incentivare l’utilizzo e la diffusione di tale strumento societario, che, auspicabilmente, avrà una ruolo fondamentale come traino dell’economia presente e futura.
Giovanni Pelliccia
- Posted by Giovanni Pelliccia
- On 18 Luglio 2022