Le DAO come nuova forma di cooperazione economica digitale
Le DAO (decentralized autonomous organizations) rappresentano una nuova forma di cooperazione economica digitale che nel prossimo futuro potrà affermarsi come valida alternativa alle tradizionali organizzazioni economico giuridiche. Ciò in ragione della rapida e profonda evoluzione tecnologica, dell’aumento esponenziale del numero e dell’utilizzo di innovativi dispositivi elettronici e, più in generale, del grande interesse che i governi occidentali stanno ponendo nel processo di digitalizzazione della società. Infatti, i più recenti eventi storici, tra tutti la pandemia da Covid-19, hanno dimostrato che l’impedimento degli spostamenti degli individui, la riduzione dei contatti personali e gli attuali strumenti tecnologici, non pensati e sviluppati per risolvere le problematiche odierne, rappresentino oggigiorno un grave ostacolo per lo sviluppo economico del paese.
Cosa sono le DAO
Le DAO sono delle organizzazioni autonome decentralizzate che, essenzialmente, rappresentano uno strumento organizzativo, alternativo a quelli tradizionali, il quale consentirebbe l’organizzazione di fattori produttivi da impiegare per lo svolgimento di attività di impresa, sfruttando la tecnologia blockchain. Più nel dettaglio, le DAO permetterebbero la creazione di organizzazioni il cui funzionamento interno e, addirittura, alcuni rapporti con i terzi, sarebbero predeterminati in base a regole formali (software) codificate sulla blockchain, lasciando comunque discrezionalità ai partecipanti di incidere sulle decisioni più rilevanti, per lo più inerenti lo sviluppo dell’organizzazione stessa, attraverso un sistema di votazione che, sempre sfruttando la tecnologia blockchain, permetterebbe di dare esecuzione immediata a quanto deliberato.
Alcuni vantaggi e svantaggi delle DAO
I grandi vantaggi rappresentati dalle DAO, solo per citarne alcuni, sono: la decentralizzazione e autonomia, nel senso che l’organizzazione è in grado di operare autonomamente, senza necessità di un’entità centrale che coordini i partecipanti e prenda decisioni per conto di essi, grazie alla automatizzazione delle regole di governance; l’ottimizzazione e digitalizzazione dei processi formali, burocratici, amministrativi; la possibilità di ricorrere a registri (ledger) aventi finalità di registro e controllo delle regole, attività e dei processi produttivi; esecuzione istantanea di delibere e operazioni, garantendo allo stesso tempo trasparenza ed efficienza delle stesse. Ovviamente, tale tecnologia non è perfetta e, per questo, non è esente da aspre critiche, fra tutte: difficoltà nel digitalizzare i processi decisionali umani per mezzo di codici informatici; l’impossibilità di porre repentinamente rimedio alle gravi conseguenze che potrebbero verificarsi in caso di errori informatici nella scritturazione dei codici; abbandono del tradizionale modello di corporate governance, prevedendo invece la concessione dei poteri gestori a tutti i partecipanti della DAO, soggetti esclusivamente al principio di maggioranza per l’adozione delle delibere e, più in generali, delle decisioni inerenti la sopravvivenza della DAO.
Definizione di imprenditore
Per poter approfondire ulteriormente la questione, è necessario richiamare le nozioni giuridiche di imprenditore e impresa. In realtà, il Codice Civile non dà una definizione di impresa ma all’art 2082 si limita a descrivere il soggetto che “fa impresa”: l’imprenditore. Esso è definito dal Legislatore come il soggetto giuridico che esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi. Si tratta di una fattispecie composta da una serie di requisiti minimi necessari e, più nel dettaglio, è imprenditore colui che svolge una determinata attività, intesa come serie coordinata di atti funzionalmente correlati, che sia:
- Economica. È tale l’attività che viene svolta con metodo economico, cioè il compimento di una prestazione suscettibile di valutazione economica volta quantomeno alla copertura dei costi, sostenuti per la produzione o lo scambio dei beni o servizi;
- Professionale. Con tale requisito si fa riferimento alla necessità che si tratti di un esercizio abituale, e non occasionale, di una data attività economica;
- Organizzata. L’imprenditore è tale quando impiega e coordina fattori produttivi (capitale e lavoro, proprio o altrui) per il perseguimento di una finalità produttiva;
- Produttiva. L’attività economica, organizzata e svolta professionalmente, deve essere finalizzata alla produzione o lo scambio di beni o servizi. È bene precisare che tale finalità non coincide con uno scopo di lucro. Infatti, non è necessario che le modalità di gestione e organizzazione dell’imprenditore della propria attività economica tendano alla realizzazione di ricavi eccedenti i costi, ma è sufficiente siano tendenti al pareggio fra costi e ricavi.
Le DAO come nuovo tipo di società?
Un’attività d’impresa, come definita ai sensi dell’art 2082, può essere esercitata da un singolo soggetto giuridico (impresa individuale) oppure da una pluralità di persone (impresa societaria). In quest’ultimo caso, si parla di società, cioè l’esercizio collettivo di impresa da parte di un’organizzazione di persone e di beni preordinato al raggiungimento di uno scopo produttivo. La dottrina è concorde nel ritenere che, in merito alla nozione di società, operi un principio di tipicità in virtù della applicazione dell’art 2249, intitolato “tipi di società”, il quale prevede espressamente che le società che hanno per oggetto l’esercizio di un’attività commerciale devono costituirsi secondo uno dei tipi previsti dal legislatore (società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomanda per azioni). Dunque, non è possibile costituire società atipiche, ossia non appartenenti ad alcun tipo individuato e disciplinata dalla legge, in ragione della tutela dei terzi in buona fede e della certezza dei traffici giuridici. È evidente che, in assenza di un preciso intervento legislativo, non è possibile ricorrere a nuovi modelli organizzativi diversi da quelli tradizionali espressamente previsti dal legislatore nel 1942, tra cui non rientrano ovviamente le DAO, la cui nascita si può ritenere coincidente a quella della tecnologia blockchain, avvenuta a partire dal 2008.
Tuttavia, la ratio sottesa alla scelta del legislatore del 1942 di non definire la nozione di impresa, ma esclusivamente quella di imprenditore, si rinviene proprio nella volontà di lasciare la possibilità all’ordinamento giuridico italiano di adeguare le tradizionali categorie del diritto alle nuove forme di attività di impresa derivanti dalla evoluzione economica, sociale e tecnologica, che avrebbe caratterizzato il nostro paese negli anni avvenire. Per questa ragione, si ritiene utile il legislatore dia avvio ai lavori preparatori per la previsione di una disciplina giuridica del fenomeno delle DAO che sia idonea a soddisfare gli interessi economici di tutti quei soggetti giuridici che avessero intenzione di svolgere attività d’impresa sfruttando la struttura organizzativa e funzionale teorizzata per le DAO.
Conclusioni
Nell’inerzia di un intervento legislativo idoneo, la scelta degli imprenditori di svolgere attività d’impresa facendo ricorso ad una organizzazione di persone e di beni che non sia riconducibile a quelle tipiche previste dal legislatore potrebbe portare a gravi conseguenze giuridiche, economiche e sociali, cui di immediata evidenza sono i tradizionali rimedi giuridici coincidenti con la dichiarazione di nullità della società oppure la qualificazione della stessa come società in nome collettivo irregolare, con il conseguente assoggettamento di tutti i soci della presunta al regime della responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali. In conclusione, in virtù proprio delle principali finalità perseguite dall’ordinamento, tra le altre, la certezza del diritto e tutela dell’affidamento dei consociati, si suggerisce una maggior attenzione per un fenomeno giuridico, quello delle DAO, che nel prossimo futuro potrà imporsi prepotentemente come alternativa ai tipici modelli organizzativi dell’attività economica.
- Posted by MepLaw
- On 1 Aprile 2022