L’ASTA AL CENTESIMO (PENNY AUCTION) E’ GIOCO D’AZZARDO?
Le aste al centesimo, cosiddette Penny Auction, costituiscono un fenomeno degno di nota nell’ambito del commercio online, ma hanno delle caratteristiche per le quali qualcuno potrebbe accomunarle aprioristicamente al gioco d’azzardo, pertanto è necessario esaminarne i presupposti.
Innanzitutto, si tenga presente che il legislatore italiano non ha espressamente fornito una definizione ed una normativa per le aste al centesimo, quindi siamo di fronte ad una lacuna giuridica che implica la necessità di svolgere un’analisi logico-interpretativa.
Generalmente le società commerciali che operano nell’ambito delle aste al centesimo offrono ai consumatori, tramite un sito internet, la possibilità di acquistare beni di notevole vantaggio in quanto commercializzati a prezzi nettamente inferiori a quelli comunemente riscontrabili sul mercato. Ed in effetti, siffatta tipologia di business è in grado di attirare un gran numero di utenti intenzionati ad usufruire di tali benefici economici.
Per partecipare alle aste online gli utenti devono preventivamente registrarsi sul sito web della casa d’asta, e poi acquistare dei “crediti” per formulare offerte volte ad aggiudicarsi i beni di proprio interesse tra quelli proposti dalla casa stessa.
Di solito la procedura funziona nel seguente modo: sul sito internet della casa d’asta vengono messi in vendita una serie di prodotti, ciascuno singolarmente; ogni incanto ha una durata di 7 secondi; ogni offerta presentata da un utente comporta sia l’aumento del prezzo di acquisto dell’oggetto di € 0,01 che il ripristino del tempo rimanente per la chiusura della singola asta, sempre della medesima durata.
Vince l’asta l’ultimo utente che presenta l’offerta entro il tempo limite, senza che nessun altro abbia effettuato un rilancio. In tal modo, al soggetto vincente viene accordata la facoltà di acquistare il prodotto al prezzo determinato alla chiusura del singolo incanto, prezzo che regolarmente ha un ammontare più che profittevole.
Ebbene, a prima vista, lo svolgimento dell’intera attività in argomento potrebbe essere assimilato ad una sorta di gioco, ed è d’uopo sottolineare che l’organizzazione e l’esercizio di giochi di abilità che prevedono una vincita di qualsiasi tipo e per la cui partecipazione sia richiesto un pagamento in denaro sono riservati allo Stato. Al contrario, l’esecuzione delle predette attività senza le dovute concessioni costituisce il reato di gioco d’azzardo, punito a norma degli articoli 718 e seguenti del Codice penale.
L’art. 721 del Codice penale stabilisce che: “sono giuochi d’azzardo quelli nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è interamente o quasi interamente aleatoria”. Si ha il fine di lucro tutte le volte in cui il gioco è esercitato con lo scopo di conseguire vantaggi economicamente valutabili, quindi denaro o altro. Sussiste l’elemento dell’alea quando la vincita o la perdita dipendano interamente o quasi interamente dal caso, e la sorte sia notevolmente preponderante sulle abilità e capacità del giocatore.
Ora, può ritenersi che nell’ambito delle aste al centesimo sia certamente sussistente il fine di lucro, mentre è assente la fortuna in quanto, pur essendo vero che ogni utente fa affidamento sul fatto che gli altri non facciano un’offerta più alta, sono i singoli partecipanti all’asta che determinano autonomamente e liberamente se vale la pena continuare a rialzare il prezzo. Quindi non è il caso ad implicare la vittoria o la perdita ma piuttosto la scelta del partecipante, il quale, nel valutare se un determinato prodotto sia interessante o invece non profittevole, prosegue o meno nel tentativo di aggiudicarselo.
In effetti, le uniche abilità richieste nell’asta, e che comprovano che non si rientra nell’ambito dei giochi, sono quelle idonee a comprendere quale sia l’andamento della stessa e a ponderare se sia opportuno partecipare o no. Tutto ciò implica che nell’asta al centesimo la fortuna è inesistente o comunque ha un ruolo marginale rispetto all’iniziativa dell’offerente, il quale determina autonomamente la propria volontà di acquistare o meno un prodotto.
Alla luce di quanto sin qui esaminato, pertanto, può rilevarsi che, nonostante non esista una normativa ad hoc per le aste al centesimo, quest’ultime non possono essere equiparate al gioco d’azzardo e dunque possono ritenersi lecite.
Avv. Matteo Aniballi
- Posted by Matteo Aniballi
- On 3 Marzo 2022
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