L’ASSEGNO DIVORZILE
L’assegno divorzile è una misura economica erogata periodicamente che viene posta a carico di uno dei due coniugi in favore dell’altro, previo accertamento da parte del Giudice di determinati presupposti.
QUADRO NORMATIVO
Dal punto di vista normativo l’assegno divorzile è disciplinato dall’art 5 comma 6 della legge 898/1970, il quale stabilisce che : il Tribunale dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. Tale decisione deve tenere conto di una serie di Criteri ovvero:
- Condizioni dei coniugi, 2.ragioni della decisione, 3. Contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune., 4. Reddito di entrambi, 5. Durata del matrimonio (alla cui luce vanno valutati i precedenti elementi). Tali criteri apparivano poco chiari e non di facile interpretazione; si è reso pertanto necessario apportare dei correttivi .
L’EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE
Il diritto a mantenere il tenore di vita matrimoniale
Ai sensi della legge. n 898/70 , art. 5 comma 6, dopo le modifiche introdotte con la legge n. 74/1987, il riconoscimento dell’assegno di divorzio, richiede l’accertamento dell’adeguatezza dei mezzi di sussistenza o comunque l’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Tale definizione fece sorgere numerosi dubbi interpretativi, non si comprendeva infatti rispetto a che cosa parametrare il criterio della adeguatezza o meno dei mezzi.
Negli anni 90 la Cassazione, alla ricerca di un criterio definitivo, ai fini del riconoscimento dell’assegno divorzile , statuisce che l’adeguatezza dei mezzi doveva essere valutata con riferimento al tenore di vita goduto durante il matrimonio.
La Giurisprudenza , ad integrazione della scarna normativa (SS,UU Cass. N 11490- 11492 del 1990)ha affermato che “il presupposto per concedere l’assegno divorzile –l’an debeatur- fosse costituito dall’indeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente a conservare un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio , senza che fosse necessario provare uno stato di bisogno dell’avente diritto. Quindi il coniuge richiedente poteva anche essere economicamente autosufficiente ma se a seguito del divorzio , vi era un apprezzabile deterioramento delle condizioni economiche godute durante il matrimonio , queste dovevano essere ripristinate dal Giudice. L’assegno divorzile acquisiva, quindi, una funzione al contempo assistenziale e compensativa. In merito al quantum debeatur, essa doveva essere fissata in base alla valutazione ponderata e bilaterale degli indicatori di cui all’art 5 comma 6 l.898/1970.
Il parametro del raggiungimento dell’ indipendenza economica
Nel 2017, il criterio del Tenore di vita viene stravolto, dopo ben 30 anni di operativita’. Tale costante orientamento in materia di assegno divorzile e’ stato rivoluzionato dalla sentenza n 11504 della I sez. della Cassazione Civile che ha ritenuto superato il riferimento al diritto a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Si legge nella sentenza che:
“occorre superare la concezione patrimonialistica del matrimonio inteso come sistemazione definitiva perchè è ormai generalmente condiviso nel costume sociale il significato del matrimonio come atto di libertà e di autoresponsabilità , nonchè come luogo degli affetti e di effettiva comunione di vita , in quanto tale dissolubile. Si deve quindi ritenere che non sia configurabile un interesse giuridicamente rilevante o protetto dell’ex coniuge a conservare il tenore di vita matrimoniale”.
Dunque , per valutare il diritto o meno all’assegno di divorzio (valutazione basata sul principio di autoresponsabilità economica di ciascuno degli ex coniugi quali persone singole) occorre individuare un parametro diverso, ovvero il “raggiungimento dell’indipendenza economica”del coniuge richiedente : se si accerta la sua indipendenza economica viene meno il diritto all’assegno. Con lo scioglimento del vincolo matrimoniale non vi è piu’ il presupposto formale per cui essere solidali, ovvero la famiglia . Il tribunale , quindi, puo’ negare l’assegno divorzile qualora risulti che il richiedente sia in grado di vivere in maniera dignitosa con le proprie sostanze, benchè non possa godere di un tenore di vita analogo a quello avuto durante il matrimonio.
Assegno di divorzio come misura assistenziale , compensativa e perequativa.
Con sentenza n 18287/2018 le SS UU Cassazione, nel dirimere il contrasto giurisprudenziale vertente sui presupposti di attribuzione dell’assegno divorzile , ha disatteso il criterio dell’indipendenza economica proposto dalla Prima sezione , pur condividendo l’abbandono del criterio tradizionale del tenore di vita matrimoniale: le SS .UU hanno affermato che all’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge deve attribuirsi una funzione assistenziale , compensativa e perequativa, ai sensi dell’ art 5 comma 6 l.898/1970. Ciò richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante e dell’impossibilita’ di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno. Il giudizio dovrà essere espresso , in particolare alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti , in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune , nonche’ quello personale del coniuge , in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto”. La Corte ha infine precisato che “la funzione equilibratrice del reddito, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente piu’ debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi”.
Stefania De Santis
- Posted by Stefania De Santis
- On 9 Novembre 2020