L’abolizione del vincolo sportivo
L’abolizione del vincolo sportivo è tra le principali novità introdotte dalla riforma dello sport, attuazione della Legge Delega n. 86/2019.
Si è sempre discusso di come, in costanza di vincolo sportivo, l’autonomia contrattuale dei giovani atleti dilettanti sia stata oltremodo limitata.
Con particolare riferimento al calcio dilettantistico, tale limite appare ancor più gravoso se si considera quanto accade nella sfera dei professionisti, liberi dal vincolo ormai dal 1996 con la sentenza Bosman.
Nonostante la progressiva affermazione di orientamenti dottrinali e giurisprudenziali inequivocabilmente diretti verso l’illegittimità del vincolo sportivo, ha sempre prevalso l’aspetto economico.
Il vincolo sportivo, infatti, ha garantito da sempre una fonte (certa, o quasi) di monetizzazione per le società dilettantistiche. L’estremizzata fidelitas dell’atleta alla società dovuta al vincolo sportivo, comportava che compiuto il venticinquesimo anno di età, il giovane dilettante costituiva un capitale economico da concretizzare.
Neppure possono ritenersi sufficienti le fattispecie di scioglimento prima del tempo previste dalle N.O.I.F. FIGC.
Nessuna di esse, infatti, trova la propria ratio nell’autonomia contrattuale dell’atleta. Al contrario, specie nel caso di atleti minorenni, le famiglie dei calciatori per sciogliere il vincolo, erano costrette a sforzi economici non indifferenti (si pensi allo svincolo per cambio di residenza).
Già nel lontano 2016 l’illegittimità del vincolo sportivo risuonava a gran voce.
In un precedente articolo del blog erano già state evidenziate quelle criticità che, ad oggi, sono state le fondamenta della riforma in commento per l’intervento relativo all’abolizione del vincolo sportivo.
Nel contributo del 2016, erano stati individuati due punti di estrema attualità: da un lato, la nullità di diritto, ex art. 1418 c.c., del vincolo sportivo “in quanto contrasta con norme imperative di ordine pubblico e, dunque, realizza interessi immeritevoli di tutela da parte dell’ordinamento giuridico ( ex art. 1322 codice civile, comma 2 ).
Dall’altro lato, la connivenza di Federazioni e società sportive, ancorate a “regolamenti da considerarsi assolutamente “arcaici” sia sotto il profilo fattuale sia sotto il profilo dell’equità sostanziale […]”. La bozza del Testo Unico, infatti, chiama le Federazioni ad un adeguamento normativo interno volto alla definitiva abolizione del vincolo sportivo entro un anno dall’entrata in vigore del Testo Unico.
In tal senso, è del tutto evidente che l’abolizione del vincolo sportivo sarebbe l’alba per il libero esercizio della propria autonomia contrattuale, appannaggio, come mai prima d’ora in ambito dilettantistico, del diritto dell’uomo alla pratica dello sport.
In conclusione, dunque, sul tema dell’illegittimità del vincolo sportivo la sostanza dal 2016 ad oggi non è cambiata e, indipendentemente dal destino normativo del Testo Unico per la riforma dello sport, non cambierà: il vincolo sportivo a tempo indeterminato, oppure irragionevole, cagiona una violazione.
Avv. Luigi Maggesi
Dott. Corrado Farina
- Posted by Luigi Maggesi
- On 15 Dicembre 2020
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