La scommessa come contratto aleatorio
Il Tribunale di Nola nei primi giorni di luglio 2020, si è espresso ribadendo come il contratto di scommessa vada ricondotto nell’alveo dei contratti aleatori. La causa del contratto di scommessa è rappresentata, infatti, dall’alea che può colpire entrambe le parti e che consiste nella possibilità, per il concessionario, di trattenere il costo della giocata e, per lo scommettitore, di realizzare la vincita di una somma percentualmente maggiore della posta giocata, a seconda dell’esito dell’evento dedotto nell’alea. Ne consegue la nullità del contratto in caso difettasse l’alea al momento della giocata.
Nel caso oggetto di analisi dal Tribunale campano, uno scommettitore aveva convenuto in giudizio una concessionaria autorizzata a offrire scommesse a distanza, deducendo di aver effettuato una giocata on line l’11.9.2018 alle ore 20:43, dal proprio conto di gioco, puntando la somma di € 190,00 sul risultato “PARZIALE-FINALE 2-2” dell’evento sportivo Spagna-Irlanda del Nord Under 21. Effettuata la giocata ed emesso il relativo ticket, veniva accreditata sul conto di gioco a lui intestato la vincita di € 9.880,00; tuttavia, il giorno successivo il conto di gioco del ricorrente veniva bloccato e, con e-mail del 12.9.2018, gli veniva comunicato che “le somme erroneamente accreditate erano state stornate”, senza tuttavia che il conto fosse intanto sbloccato. La concessionaria, dal canto suo, documentava come l’evento sportivo oggetto di scommessa alle ore 20:43:02 si fosse, in realtà, già concluso alle ore 20:42:08, dunque antecedentemente alla giocata.
Il ricorrente conveniva in giudizio, quindi, la concessionaria al fine di ottenere la sua condanna, ai sensi dell’art. 1453, 1° co., c.c., alla riapertura del conto di gioco allo stesso intestato e chiuso in data 12.9.2018, nonché accertare l’illegittimità della mancata corresponsione, da parte della concessionaria resistente, della vincita collegata a un ticket e della mancata restituzione della posta di gioco versata, di € 190,00, e per l’effetto condannare la concessionaria medesima al pagamento, in favore del ricorrente, della vincita ingiustamente non corrisposta di € 9.980,00 oltre al risarcimento del danno per inadempimento contrattuale ex art. 1218 e ss. c.c. nonché per violazione dei canoni di diligenza, correttezza e buona fede nella esecuzione del contratto ex artt. 1175, 1176, 1375 c.c.
Il Tribunale ha ritenuto di non dover accogliere la domanda del ricorrente per ragioni di diritto e di merito.
In primis il decidente ha rilevato come la fattispecie prospettata da parte ricorrente vada ricondotta nell’ambito della fattispecie contrattuale della scommessa, integrante un contratto in forza del quale lo scommettitore punta una somma sul risultato di un determinato evento, non ancora disputato, quindi incerto, e l’agenzia di scommesse (ovvero la concessionaria del servizio di gioco e scommessa) si impegna a restituirgli tale somma, maggiorata di una percentuale previamente indicata, nel caso in cui, disputato l’evento, il risultato corrisponda a quello su cui ha scommesso il primo.
Il contratto di scommessa va, dunque, ricondotto nell’alveo dei contratti aleatori, postulando l’esistenza di una situazione di incertezza circa il vantaggio o svantaggio economico che potrà alternativamente realizzarsi nello svolgimento e nella durata del rapporto. Ed infatti, la sua causa è rappresentata dall’alea che può colpire entrambe le parti e che consiste nella possibilità per il concessionario di trattenere il costo della giocata ovvero, viceversa, per lo scommettitore nella possibilità della vincita di una somma percentualmente maggiore della posta giocata, a seconda dell’esito dell’evento dedotto nell’alea e che, nel caso di specie, consiste nell’esito di un evento sportivo.
È, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui la aleatorietà di un contratto deve essere valutata ex ante, ovvero con riferimento alla situazione esistente al momento della conclusione del contratto, sicché l’alea è ravvisabile quando vi sia una ragionevole incertezza sul valore della prestazione, che non possa essere predeterminabile: «Il contratto è aleatorio qualora, già al momento della sua conclusione, l’alea sia, per legge o per volontà delle parti, elemento essenziale del sinallagma» (così Cass., sez. II, 28.02.2013, n. 5050; si cfr. anche, ex multis, Cass., sez. II, n. 19763 del 12.10.2005; Cass. n. 14796 del 24.6.2009; Cass. sez. I, n. 6105 del 26.11.1984). In altre parole, «nel contratto aleatorio è incerto – al momento della stipulazione – il rapporto fra il sacrificio e il vantaggio derivante dal negozio» (Cass., sez. II, 30.8.2004, n. 17399).
La Suprema Corte ha, altresì, statuito che «Il concorso a sorte indetto da una società di distribuzione commerciale costituisce un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c., di contenuto aleatorio, soggetto alla disciplina dell’errore viziante di cui agli art. 1427 e ss. c.c.; ne consegue che tale offerta è annullabile ove risulti che gli strumenti utilizzati per lo svolgimento del concorso siano affetti da errore, riconoscibile da parte del concorrente, tale da elidere in tutto o in parte l’alea posta a base del concorso stesso. (Nella specie, si trattava di un concorso a premi connesso alla vendita di un certo tipo di prodotto e consistente nella consegna di schede contenenti venti caselle, sotto alcune delle quali rimanevano celate le immagini dei premi, di modo che chi avesse scoperto quattro immagini uguali cancellando solo quattro caselle avrebbe vinto il premio. La S.C. ha ritenuto che la riconoscibilità delle caselle vincenti, dovuta ad un difetto di stampa delle schede, facesse venire meno l’alea insita nel contratto)» (Cass., sez. III, 24.11.2009, n. 24685).
Ebbene, poichè «L’incertezza circa l’entità del vantaggio e, correlativamente della perdita di ciascun contraente all’atto della stipulazione del contratto, nella quale si concretizza l’alea, cioè il rischio del contratto aleatorio, deve essere obiettiva e dipendere dal verificarsi o meno di un evento futuro dedotto quale fonte dell’alea» (Cass., sez. II, 04.01.1993 n. 10), la domanda proposta dal ricorrente non poteva essere accolta dal Tribunale, difettando l’alea al momento della giocata, con conseguente nullità del contratto.
Il Tribunale ha ritenuto quindi che, alla luce delle acquisizione documentali in atti, poteva ritenersi provato che nel momento in cui il ricorrente ha effettuato la giocata, alle ore 20:43:02 dell’11.9.2018, l’incontro di calcio su cui egli andava a scommettere era già stato disputato ed il relativo risultato era già noto e, dunque, conoscibile dallo scommettitore, con la conseguenza per cui non residuava alcun profilo di alea o rischio, integrante l’elemento casuale del contratto di scommessa. Il contratto di scommessa deve essere, quindi, considerato a tutti gli effetti nullo per difetto di causa.
Fabio Maggesi
- Posted by Fabio Maggesi
- On 30 Luglio 2020