LA RIFORMA CARTABIA DEL PROCESSO CIVILE: IL PROCESSO DI COGNIZIONE ORDINARIA
Il Dipartimento di Diritto Civile dello Studio Legale Meplaw prosegue nell’illustrare le modifiche apportate al Codice di Procedura Civile dalla Riforma Cartabia; in particolare l’articolo odierno si occuperà di approfondire il nuovo Processo di Cognizione Ordinaria.
Il Processo di Cognizione Ordinaria alla luce della celerità ed efficienza del processo ha subito una semplificazione della struttura con l’anticipazione di molte attività processuali che in precedenza erano distribuite in altri altre fasi procedimentali.
Processo di Cognizione ordinaria: novità
Ferma l’introduzione della domanda con atto di citazione ad udienza fissa, che deve contenere gli elementi essenziali ex art. 163 c.p.c., e che deve oggi contenere l’indicazione dell’assolvimento delle condizione di procedibilità, ex art.163 n. 3bis, e la previsione dell’esposizione in modo chiaro e specifico, nonchè le ragioni in fatto e diritto, che intende porre a fondamento della domanda e le conclusioni, n.4 ex art.163.
Quanto all’invito al convenuto per costituirsi, la Riforma ha apportato modifiche al n.7 dell’art.163, prevedendo la costituzione entro 70 giorni, in luogo dei 20, lasciando il comma immutato circa le forme della costituzione stabilite dall’art. 166, davanti al giudice designato ex ‘art. 168 bis, con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implicherà le decadenze di cui agli articoli 38 e 167. La Riforma Cartabia ha, ancora, introdotto la difesa tecnica obbligatoria nei giudizi davanti al tribunale ad eccezione di quelli previsti dal art.86 o da leggi speciali, oltre a specificare la possibilità per i non abbienti di accedere all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
La riforma, ha assunto una connotazione informativa, che era già presente nel processo penale, cioè l’indicazione di tutte le garanzie, che oggi viene applicata anche al processo civile nella vocatio in ius.
La Riforma Cartabia ha, altresì, novellato l’art.163 bis cpc modificando i termini liberi tra la notifica dell’atto di citazione e l’udienza fissata che da 90 giorni sono aumentati a 120 se la notifica è fatta in Italia e 150 in luogo dei 120 se la notifica è fatta all’estero.
Ferma la costituzione dell’attore entro 10 giorni dalla notificazione al convenuto dell’atto di citazione.
Articoli 171 bis-ter
A fronte di una pronta spedizione dei procedimenti sono stati l’introdotti gli artt. 171 bis-ter al codice di rito, che prevedono azioni anticipatorie rispetto al vecchio rito.
Infatti, l’art. 171 bis prevede le verifiche preliminari che il giudice istruttore dovrà porre in essere antecedentemente alla prima udienza. E’ stabilito che, scaduti i termini per la costituzione del convenuto, cioè 70 gg. dall’udienza il giudice istruttore, entro i successivi 15 gg., verificata la regolarità del contraddittorio, potrà ordinare l’integrazione del contradditorio in caso di litisconsorzio necessario, ordinare l’intervento del terzo, dichiarare la nullità della citazione ed eventualmente ordinare la rinnovazione della notifica in caso di mancata costituzione del convenuto; potrà , altresì, ordinare l’integrazione dell’oggetto o del titolo della domanda riconvenzionale, qualora siano omessi o incerti, nonché indicare il terzo che si intende chiamare in causa; dichiarare la contumacia del convenuto, rilevare la mancanza della procura e/o i difetti di rappresentanza e di assistenza o di autorizzazione che determinano la nullità fissando un temine sanarla.
Il giudice dovrà, inoltre, indicare le questioni rilevabili d’ufficio di cui ritiene necessaria la trattazione, verificare l’esperimento delle condizioni di procedibilità, ergo negoziazione assistita e mediazione, e la eventuale sussistenza di procedere ai sensi del 183 bis cpc – rito semplificato di cognizione – di cui tratteremo in un articolo ad hoc .
Quindi, poi il giudice, se lo ritiene opportuno, può fissare una nuova udienza da cui decoreranno gli ex art. 171 ter. Potrà sempre deferire i termini fino a 45 gg. dalla prima udienza per meglio organizzare il proprio ruolo.
L’art. 171 ter, invece, ricalca il vecchio art.183 VI comma cpc, permettendo di arrivare alla prima udienza con il thema decidendum e il thema probandum definiti.
Perciò, eseguite le verifiche, la regolarità del contraddittorio da parte del giudice le parti, a pena di decadenza, con memorie integrative POSSONO – si rileva come, a differenza del vecchio rito ex art. 183 VI comma cpc ove era previsto “Se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini … , quindi, appare chiaro che le memorie ex art.171 ter costituiscono una facoltà delle parti che non necessitano di provvedimento del giudice – .
Le parti, dunque, possono depositare le memorie secondo queste modalità: la prima almeno 40 gg. prima dell’udienza di comparizione e trattazione, ex art.183 novellato, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo, nonché precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte. Con la stessa memoria l’attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l’esigenza è sorta a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta, anche in questo caso evidenziamo un anticipazione della domanda alla fase preudienza contrariamene nel vecchio rito la chiamata in causa del terzo era prevista nella prima udienza.
La seconda memoria dovrà essere depositata “almeno 20 gg. prima dell’udienza, per replicare alle domande e alle eccezioni nuove o modificate dalle altre parti, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande nuove da queste formulate nella memoria di cui al numero 1), nonché indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali”, ed infine la Terza dovrà essere depositata “almeno 10 gg. prima dell’udienza, replicare alle eccezioni nuove e indicare la prova contraria.”
Notificata la domanda, costituitosi il convenuto esperite le verifiche del giudice depositate le memorie dalle parti il processo è pronto per cominciare.
Articolo 183 cpc
L’art. 183 cpc ha subito una radicale modifica, rubricato “Prima comparizione delle parti e trattazione della causa” prevede la comparizione personale delle parti la cui assenza, senza giustificato motivo, sarà valutata dal giudice ex art. 116 comma 2 cpc, il giudice, quindi, di interrogare liberamente le parti sui fatti ed allegazioni di causa e tenta la conciliazione a norma dall’art 185 cpc. Se non provvede ex art.187, autorizza la chiamata in causa del terzo e fissa nuova udienza.
Nel caso che la conciliazione non riuscisse, il giudice predispone, con ordinanza, il calendario delle udienze successive sino a quella di rimessioni in decisione della causa, tenuto conto della natura, dell’urgenza e della complessità della vicenda, specificando gli incombenti da esperire in ciascuna udienza. Fissando l’udienza per assunzione dei mezzi di prova entro 90 gg., se il giudice si riserva la decisone sui mezzi di prova dovrà sciogliere la riserva entro 30 gg. Nel caso in cui vengano disposti d’ufficio mezzi di prova, come nella disciplina anteriforma, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi, nonché depositare memoria di replica nell’ulteriore termine perentorio parimenti assegnato dal giudice.
La Riforma ha operato anche sui modi di definizione del giudizio ordinario in maniera anticipata introducendo gli artt. i 183 bis-ter-quater.
L’art. 183 bis stabilisce il passaggio dal rito ordinario a quello semplificato di cognizione, quindi il giudice alla prima udienza di trattazione, valutato l’esito delle memorie, la complessità della lite e delle allegazioni probatorie può disporre con ordinanza, non impugnabile il mutamento del rito e la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito semplificato.
Nel corso del tempo i legislatori hanno introdotto provvedimenti anticipatori, che benché non acquistino efficacia di giudicato ex 324 e 2909 c.c., tuttavia riescono a perseguire l’interesse del proponente, come ad esempio le ordinanze ex artt. 186 bis-ter quater generalizzate nell’art. 423 cpc,in liena con detto principio sono stati inserti gli 183 ter e quater.
Il 183 ter rubricato ordinanza di accoglimento della domanda consiste nell’emissione di un ordinanza da parte del Giudice, su istanza dell’attore, nelle controversie di competenza del Tribunale, aventi ad oggetto diritti disponibili, appare, quindi, palese l’esclusiva competenza del Tribunale, nel corso del giudizio di primo grado. Il presupposto per la richiesta è l’eventuale accoglimento e che i fatti costitutivi sono provati e le difese della controparte appaiono manifestamente infondate.
L’ordinanza di accoglimento è provvisoriamente esecutiva, non ha valore di giudicato, ergo rientra in quella categoria di provvedimenti che anche se privi di valore di giudicato sono dotati di esecutività; non è utilizzabile in altri giudizi ha valenza solo all’interno del procedimento emesso ed è reclamabile ex art. 669 terdecies cpc, il mancato reclamo definisce il giudizio. L’ordinanza di rigetto dell’istanza 183 ter non è reclamabile.
Il 183 quater, ordinanza di rigetto della domanda, emessa con gli stessi presupposti della ter all’esito dell’udienza 183 cpc, ma sulla manifestamente infondatezza della domanda, ovvero assenza dei requisiti essenziali previsti dall’art. 163, co. 3, n.3 e 4 cpc, che non sono stati sanati. Anche tale provvedimento è reclamabile, non acquista efficacia di giudicato e non può essere invocata in altri giudizi. Se non è reclamata o il reclamo è respinto, essa definisce il giudizio e non sarà più impugnabile. In caso di accoglimento del reclamo, il giudizio proseguirà innanzi ad altro giudice.
Udienza di precisazione delle conclusioni
Quindi definito il thema decidendum e il thema probandum il Giudice fissa l’udienza di precisazione delle conclusioni ai sensi dell’ art. 189 cpc, completamente riformato alla luce della Cartabia. Quindi, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisone, fissa una serie di termini, perentori, 60 gg., prima dell’udienza, per la sola precisazione delle conclusioni; 30 gg.,prima dell’udienza, per il deposito di comparse conclusionali e successivi 15 gg. per il deposito di memorie di replica.
È stato introdotto l’art. 275 bis, in cui è prevista la possibilità della decisione a seguito richiesta di discussione orale, quindi, il giudice fissa i termini dinnanzi al collegio e assegna, 30 gg. prima dell’udienza per note di p.c. e 15 gg., prima dell’udienza, per le conclusionali. La sentenza è pronunciata in udienza dando lettura del verbale alle parti del dispositivo e della concisa esposizione delle motivazioni. Se la sentenza non è emessa a verbale, il collegio deposita entro 60 gg.
L’ assetto procedurale riportato ha comportato l’abrogazione dell’art 190. Il medesimo modello decisionale è applicato all’appello – che vedremo in altra pubblicazione.
Il procedimento davanti al Tribunale in composizione monocratica, è rimasto quasi invariato ed ad esso si applicano in quanto compatibili le disposizioni per la cause in cui il Tribunale giudica in composizione Collegiale.
Le modifiche rilevanti hanno interessato gli artt. 281 quinquies e sexies. Il primo prevede decisone a trattazione scritta o mista; quindi, il giudice ritenuta la causa matura per la decisione assegna i termini ex 189 e la sentenza è depositata nei 30 gg. successivi.
Inoltre sulla scia del 275 bis, prevede su richiesta di parte che il giudice dispone lo scambio dei soli scritti difensivi a norma dell’articolo 189 numeri 1) e 2) e fissi l’udienza di discussione orale, entro 30gg. dalla scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali, la sentenza verrà depositata entro 30 gg.
Il secondo, prevede la facoltà per il giudice di emettere sentenza all’esito della discussione orale dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione dei motivi; oppure può depositare la sentenza nei successivi 30 gg.
Sperando di essere stata chiara vi invito a seguire il nostro blog per essere sempre informati e vi rimando al prossimo articolo sulla Cognizione Semplificata.
- Posted by Annalisa Crisci
- On 4 Settembre 2023