La Riforma Cartabia del processo civile: comunicazioni e notifiche
Come anticipato nella prima pubblicazione il dipartimento di Diritto Civile dello studio legale Meplaw, si è prefissato di presentare una sintesi esplicativa della Riforma Cartabia, che ha modificato il tessuto del processo civile.
In questo secondo articolo si approfondirà la modifica strutturale apportata secondo la Riforma Cartabia alle “notifiche“che ha inciso in maniera irrilevante sulle comunicazioni.
La comunicazione
La comunicazione è una notizia inviata tramite biglietto di cancellerie che avviene, come prevista ex art.136 cpc, con l’invio da parte del cancelliere, con biglietto di cancelleria delle comunicazioni prescritte dalla legge e/o dal giudice.
Essa si rende necessaria per esempio per portare a conoscenza le parti su atti emessi dal giudice come la sentenza o le ordinanze emesse fuori udienza. La comunicazione assume particolare rilevanza perché in alcuni casi specifici dalla stessa decorrono i termini per porre in essere delle azioni specifiche -riassunzione di un procedimento a seguito di ordinanza di incompetenza.
La Riforma Cartabia ha modificato l’ultimo comma del 136.cpc in cui era previsto l’utilizzo del fax per le comunicazioni perché ritenuto desueto.
Notifiche di atti processuali
Quanto alle notifiche degli atti processuali, si specifica che prima delle riforme che si sono succedute negli anni, l’ufficiale giudiziario era unico preposto attraverso il quale esse venivano effettuate.
Questo fino alla L. 53/94 che ha autorizzato gli avvocati alla notifica in proprio; detta legge non ha avuto rilevanza iniziale ma si è consolidata solo successivamente con l’avvento del processo telematico e le notifiche telematiche, si è spostata la centralità del soggetto notificante, rendendo di fatto la notifica tramite UNEP residuale rispetto alle notifiche telematiche.
L’art. 137 cpc recita: “ Le notificazioni, quando non è disposto altrimenti sono eseguite dall’ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere.
L’ufficiale giudiziario o l’avvocato esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all’originale dell’atto da notificarsi”. Appare palese che, all’ufficiale giudiziario è stato affiancato, quale soggetto addetto alle notifiche, dall’avvocato, benché non modificata questa norma è stata contenutisticamente svuotata avendo introdotto il comma VII del citato articolo, dove è previsto “L’avvocato esegue le notificazioni nei casi e con le modalità previste dalla legge. L’ufficiale giudiziario esegue la notificazione su richiesta dell’avvocato se quest’ultimo non deve eseguirla a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o con altra modalità prevista dalla legge, salvo che l’avvocato dichiari che la notificazione con le predette modalità non è possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario. Della dichiarazione è dato atto nella relazione di notificazione”.
Quindi, la modalità privilegiata per la notifica è quella effettuata dell’avvocato che deve essere effettuata in via telematica a mezzo di posta elettronica certificata nei confronti di tutti quei soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, che hanno l’obbligo di munirsi di una PEC.
Solo in caso di impossibilita potrà essere effettuata dall’Ufficiale Giudiziario dopo aver preso atto della dichiarazione dell’avvocato che non ha potuto eseguire la notifica in proprio a mezzo pec, o della notifica non andata a buon fine per causa non imputabile al destinatario.
Quindi, l’avvocato si assume, con la sottoscrizione della dichiarazione, una specifica responsabilità esonerando l’ufficiale ed autorizzandolo all’adempimento normativamente previsto residuale e sussidiario.
Tempo delle notificazioni
Importanti modiche sono state apportate anche all’art. 147 cpc rubricato tempo delle notificazioni.
Questa norma assume rilevanza soltanto oggi dato che con l’assetto organizzativo dell’UNEP le notifiche non si sarebbero mai potute effettuare fuori dagli orari d’ufficio.
L’introduzione della notifica a mezzo pec ha ingenerato un dibattito dottrinale e giurisprudenziale che è stato risolto dalla Cartabia interpolando l’articolo con 2 ulteriori commi.
“ Le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato possono essere eseguite senza limiti orari” , quindi l’avvocato può effettuare le notifiche in qualsiasi orario, ma a specifica è stato posto “ Le notificazioni eseguite ai sensi del secondo comma si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna. Se quest’ultima è generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle ore 7” .
Sperando di essere stata chiara vi invito a seguire il nostro blog per essere sempre informati e vi rimando al prossimo articolo sulla cognizione ordinaria del processo civile.
Avv. Annalisa Crisci
- Posted by Annalisa Crisci
- On 2 Maggio 2023