La politica dei fondi d’investimento in Lussemburgo
La direttiva 2011/61/UE ha introdotto nel sistema finanziario dell’Unione Europea i fondi alternativi d’investimento.
Questi si presentano come strumenti d’investimento in attività finanziarie o in immobili il cui patrimonio è composto, essenzialmente, da somme versate dai risparmiatori i cui diritti sono garantiti dalla sottoscrizione delle relative quote.
Peculiarità di questi fondi tradizionali è di rappresentare, invero, un patrimonio a sé stante ed amministrato da apposite società di gestione del risparmio.
Da non confondere, dunque, con la ben diversa categoria delle SICAV (società a capitale variabile) e SICAF (società a capitale fisso), caratterizzate dalla gestione diretta del proprio patrimonio di cui i sottoscrittori divengono soci con tutti i relativi diritti.
È poi nota la differenza tra i fondi aperti e i fondi chiusi.
I primi permettono la sottoscrizione delle quote o la richiesta del loro rimborso in qualsiasi momento, mentre i secondi consentono la sottoscrizione soltanto in determinati periodi di offerta ed il rimborso delle quote è vincolato alla scadenza del fondo. Dunque, un fondo aperto è molto più flessibile e, nella prassi, investe normalmente in attività finanziarie. Diversamente, un fondo chiuso generalmente predilige investimenti non liquidi (immobili per esempio) e di lungo periodo.
Chiusa la breve parentesi illustrativa, possiamo senza dubbio affermare che molteplici sono i vantaggi di un fondo d’investimento.
In primo luogo, essi possono essere costituiti soltanto da soggetti professionalmente qualificati, conformemente a quanto disposto dalla succitata direttiva comunitaria. Condizione posta affinché l’istituto possa godere di un più elevato grado di garanzia.
Per quanto concerne gli investitori, questi sono garantiti dal controllo che gli organismi di vigilanza del settore finanziario (CONSOB e BANCA D’ITALIA) esercitano sin dalla costituzione del fondo sulla società. Vi è, inoltre, la possibilità che gli stessi possano seguire direttamente gli investimenti eseguiti.
Certamente, si può verificare che gli investitori non percepiscano il rendimento inizialmente programmato riscontrando anche una perdita di capitali. Questo dipenderà sia da una politica d’investimento non correttamente scelta al momento della costituzione del fondo sia dalla stessa imprevedibilità dei mercati finanziari.
Tuttavia, una corretta strategia d’investimento, di regola svolta attraverso studi specializzati del settore del mercato finanziario globale, dovrebbe porre al riparo gli investitori dal rischio di perdite di capitali societari.
Per quanto concerne il Granducato di Lussemburgo, la costituzione dei fondi d’investimento rappresenta una delle attività principali del settore finanziario.
È sufficiente dire che l’attività dei fondi nel Lussemburgo genera un quarto del PIL ed impiega oltre 13.000 persone nel settore finanziario.
Tuttavia, sono ben altre le caratteristiche dei fondi d’investimento del Granducato che ne fanno la prima piazza finanziaria in Europa e la seconda a livello mondiale per la costituzione di società che si occupano dei fondi d’investimento.
Non solo una duratura stabilità politica, ma anche e soprattutto i vantaggi fiscali che sono applicati ai fondi rendono questi uno strumento fortemente attraente sul mercato.
Infatti, i fondi d’investimento sono soggetti ad una tassa d’abbonamento annuale da versare ogni tre mesi che varia dallo 0,05% per gli OPC (Organismes de Placements Collectifs) allo 0,01% per i FIS ( Fonds d’investissemnt specialisés) e i FIAR ( Fonds d’investissement alternatifs réservés) sino allo 0,25% per le SPF (Société de gestion de patrimoine familial) calcolata sugli attivi netti.
Sono inoltre previsti degli esoneri fiscali alle condizioni stabilite dalla legge lussemburghese per gli OPC, i FIS e i FIAR.
Non è da trascurare, poi, che gli investitori/risparmiatori potranno veicolare e commercializzare i loro beni senza essere imposti fiscalmente né sui loro guadagni né sul loro patrimonio.
La tutela degli investitori è garantita dalla Commission de Sourveillance du Secteur Financier (CSSF), la quale adotta un controllo che può durare anche mesi sulla strutturazione del fondo e sulle sue politiche d’investimento sintetizzate nel documento economico denominato Prospectus
La CSSF, inoltre, continua a vigilare durante tutta la vita del fondo dal suo lancio sino alla sua possibile estinzione.
Tra i fondi d’investimento nel Lussemburgo, merita sicuramente di essere annoverato il FIAR (Funds d’Investissement alternatifs réservés) introdotto con legge del 23 luglio 2016.
Questo nuovo strumento finanziario, di fatto trattandosi sempre di un fondo d’investimento, ha la stessa struttura di un FIS.
Come il FIS, il FIAR ha una struttura ad “ombrello” ovvero si costituisce in forma di SICAF o SICAV avente diversi comparti, all’interno dei quali potranno essere investiti i prodotti più diversificati (privaty equity, ai beni immobili, liquidità ed altre attività finanziarie).
Come il FIS, è dovuta trimestralmente la tassa di abbonamento annuale dello 0,01% sugli attivi netti. Se il fondo detiene parti di altri fondi, non è dovuta la tassa annuale dello 0,01% al fine di evitare la doppia imposizione.
Certi fondi, ad esempio i fondi pensioni, sono esonerati dal versamento dell’una tantum annuale dello 0,01%. I FIAR costituiti sotto forma societaria sono esonerati dal pagamento della tassa sul patrimonio, salva qualche eccezione. Non è dovuta neanche l’imposta relativa alla ritenuta alla fonte.
A livello di fiscalità internazionale il FIAR soggiace a 49 delle 76 convenzioni fiscali concluse tra il Lussemburgo ed altri Paesi europei, tutte tendenti ad agevolare o alleggerire l’imposizione fiscale degli investitori/risparmiatori.
Gli investitori di un FIAR non residenti nel Granducato di Lussemburgo e che hanno costituito il fondo come una società di capitali non sono tenuti ad alcuna imposizione sulle loro plus-valenze. Le plus-valenze realizzate al momento dell’uscita da un comparto e all’entrata in un altro non sono imponibili.
Tutti i servizi forniti da una società di gestione della FIAR, per esempio i servizi di gestione del portafoglio o quelli consistenti in consigli di strategia d’investimento, che possono essere forniti oltre che dalla Management companies (ManCO) anche da società indipendenti costituite sotto forma di società in accomandita, sono esonerati dal pagamento d’imposta del 17% a titolo di TVA corrispondente alla nostra imposta sul valore aggiunto (IVA).
Le differenze dal FIS si colgono a livello di costituzione e di passaporto europeo.
Quanto al primo punto, si sottolinea che la costituzione di un FIAR non è sottoposta al vaglio dell’organismo di vigilanza lussemburghese la Commission de Sourveillance du Secteur Financier (CSSF), dunque i tempi di lancio e costituzione si riducono notevolmente (1-3 mesi).
Da notare, però, che il mancato controllo della CSSF viene sostituito dall’intervento obbligatorio per legge delle Management Companies (ManCo) costituite a loro volta in conformità della direttiva comunitaria AIFM 2011/61/UE.
Le ManCo sono società di gestione del FIAR, composte da personale altamente qualificato che opera nel settore finanziario e, soprattutto, le ManCo sono direttamente autorizzate dalla CSSF per tutto quello che concerne l’attività di gestione di un FIAR.
Non è azzardato dire che, in qualche misura, il controllo sulla procedura di costituzione del FIAR e soprattutto della correttezza delle politiche d’investimento del fondo, viene delegato dalla CSSF alle ManCo.
Da notare, però, che questo non significa minore garanzia per gli investitori.
Le ManCo, infatti, non si assumeranno l’incarico di gestire un FIAR sino al momento in cui non avranno verificato la regolarità secondo legge della società costituenda sia sotto il profilo dei presupposti quanto sotto quello più specifico delle strategie e politiche d’investimento contenute nel Prospectus.
Altro aspetto rilevante che differenzia il FIAR dal FIS è il passaporto europeo.
Un FIS non lo possiede. Questo significa che la ricchezza investita nel fondo potrà liberamente circolare per tutto il Granducato di Lussemburgo, ma se gli investitori vorranno a loro volta commercializzare sulle piazze finanziarie di altri Paesi europei dovranno richiedere di volta in volta le apposite autorizzazioni ai rispettivi organismi di sorveglianza del settore finanziario.
Il FIAT, al contrario, permette di veicolare e commercializzare i prodotti investiti nel fondo automaticamente in tutte le piazze finanziarie dell’UE, senza la necessità di richiedere di volta in volta apposita autorizzazione.
Questi e altri vantaggi il FIAR offre, al punto che ne fanno lo strumento finanziario più utilizzato nel Lussemburgo non solo per veicolare ricchezza ma anche per conservare e rendere redditizi i più importanti patrimoni familiari.
Giuseppina Chirico
- Posted by Giuseppina Chirico
- On 8 Ottobre 2019
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