La Convenzione con il Lussemburgo contro la Doppia Imposizione
Il Lussemburgo, noto per la sua stabilità economica e un sistema fiscale competitivo, continua ad attrarre imprenditori e investitori da tutto il mondo. Tra le ragioni principali di questo successo, si distingue la rete di trattati bilaterali che eliminano il rischio di doppia imposizione fiscale, un ostacolo significativo per chi intende espandere le proprie attività oltre i confini nazionali.
La doppia imposizione rappresenta una delle principali sfide per le imprese internazionali. Pagare due volte le imposte sullo stesso reddito – sia nel Paese in cui esso è generato sia in quello di residenza del contribuente – può erodere i margini di profitto e compromettere la competitività rispetto ai concorrenti locali. Grazie a detrazioni e incentivi, le aliquote effettive in Lussemburgo sono spesso molto più basse, specialmente per le imprese coinvolte in settori strategici come la tecnologia, la finanza e le energie rinnovabili. La doppia imposizione farebbe venir meno ogni citata attrattiva all’investimento.
Senza trattati bilaterali, un’impresa italiana che opera all’estero si troverebbe a versare imposte sia nel Paese ospitante sia in Italia, con un impatto negativo sulla sostenibilità economica delle operazioni transfrontaliere.
Il Lussemburgo e l’Italia hanno affrontato questa problematica attraverso il trattato bilaterale del 1981, che offre un quadro chiaro per prevenire la doppia imposizione e promuovere gli scambi economici tra i due Paesi.
Secondo il trattato, i redditi sono generalmente tassati nel Paese in cui vengono prodotti. Ad esempio, se un’azienda italiana genera utili in Lussemburgo, sarà soggetta alla tassazione locale, mentre l’Italia riconoscerà un credito d’imposta per le tasse già pagate. Questo sistema consente di evitare che lo stesso reddito venga tassato due volte, semplificando la gestione fiscale per le imprese operanti in entrambe le giurisdizioni.
Un caso concreto riguarda i dividendi, che, se erogati da una società lussemburghese a un’impresa italiana, beneficiano di aliquote ridotte. Situazioni simili si applicano alle royalties e agli interessi sui prestiti internazionali, con aliquote minime nel Paese di origine e possibili esenzioni o deduzioni nel Paese ricevente.
In ogni caso, i flussi di reddito transnazionali dovranno essere trasparenti e dunque vi sono implicazioni specifiche per i residenti all’estero e per coloro che detengono redditi o beni oltre il confine nazionale. Ad esempio, considerando che i redditi provenienti da beni immobili sono tassabili nello Stato in cui i beni stessi sono situati, allora i redditi da locazione generati in Italia da cittadini italiani residenti in Lussemburgo devono essere dichiarati e tassati in Italia, ma vanno comunque riportati nella dichiarazione fiscale lussemburghese. Tuttavia, il regime fiscale lussemburghese prevede una clausola di progressività per cui i redditi esenti vengano comunque incorporati in una base imponibile fittizia al fine di determinare un’aliquota fiscale complessiva applicabile ad altri redditi soggetti a imposizione nel Granducato.
Conclusioni
Il Lussemburgo rappresenta un’opportunità concreta per gli imprenditori e investitori, grazie a un regime fiscale vantaggioso e alla protezione garantita dal trattato contro la doppia imposizione. Il risultato è una combinazione unica di efficienza, trasparenza e convenienza, che rende il Lussemburgo una destinazione privilegiata per chi vuole crescere in Europa.
Per chi considera questa opzione, una pianificazione fiscale ben strutturata è essenziale. Affidarsi a consulenti esperti permette di navigare con successo le complessità normative e di sfruttare appieno i benefici della legislazione lussemburghese.
- Posted by Alfonso Massimo Cimò
- On 13 Dicembre 2024