Investire in opere d’arte
Investire in opere d’arte è uno dei modi per diversificare il proprio patrimonio, a lungo termine, per questo sono sempre più diffuse piattaforme tecnologiche dedicate agli scambi tra collezionisti.
Autenticità di opere d’arte
Ora però, il problema dell’autenticità di opere d’arte è una questione fondamentale nell’ambito del relativo mercato e la regola fondamentale è quella secondo cui chi vende l’opera, deve garantirne l’autenticità.
La Legge Pieraccini (L. n. 1062/1971) prevedeva al riguardo l’obbligo del venditore di consegnare al compratore un attestato di autenticità, consistente in una copia fotografica dell’opera con retroscritta la dichiarazione di autenticità firmata.
Attualmente, l’art. 64 del Codice dei beni culturali e del paesaggio – stabilisce che chiunque esercita l’attività di vendita al pubblico, di esposizione a fini di commercio o di intermediazione finalizzata alla vendita di opere d’arte, ha l’obbligo di consegnare all’acquirente la documentazione che ne attesti l’autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza delle opere.
La facoltà di rilasciare l’expertises è attribuita anche a periti e soggetti accreditati del settore, che formulano giudizi trattabili giuridicamente come dichiarazioni di scienza, attività professionale che si inquadra tuttavia tra le “obbligazione di mezzi”, non “di risultato”.
In sostanza, il certificato di Autenticità è il passaporto dell’opera d’arte ed in base a norme di esperienza ed autorevoli linee guida, deve contenere quantomeno l’immagine dell’opera, il nome dell’artista, il titolo, l’anno di realizzazione, le specifiche tecniche dei materiali utilizzati, il numero di copie, la provenienza, la firma del soggetto dichiarante.
Nel campo dell’arte contemporanea, poi, nel 2017, il MiBACT ha emanato la circolare n. 43 relativa al Certificato PACTA – Protocolli per l’autenticità, la cura e la tutela dell’arte contemporanea e le relative linee guida.
Il PACTA è uno strumento di conoscenza volto a tutelare l’identità e autenticità dell’opera, garantendone la corretta conservazione nel tempo.
Il certificato PACTA, dunque, è una necessaria integrazione del contratto di compravendita di opera d’arte contemporanea, contenente – fra le altre – istruzioni per l’allestimento e sulla conservazione, nonché, sui diritti di utilizzazione.
Corpus Mysticum e Corpus Mechanicum
Su quest’ultimo punto è bene ricordare la distinzione tra corpus mysticum, cioè l’opera considerata come bene immateriale ed il corpus mechanicum, il quale consiste invece nell’opera materiale.
Quello che si vende di un’opera d’arte è il“corpus mechanicum”, che entra nella titolarità di chi detiene il diritto di proprietà.
L’ acquirente, proprietario dell’opera, non vanta tuttavia diritti di sfruttamento economico sulla stessa, se non su espressa disposizione contrattuale. Non potrà distruggerla o modificarla, perché incorrerebbe nella lesione dei diritti morali inalienabili dell’artista, né autorizzarne la ripresa video e fotografica o qualsivoglia duplicazione.
In sintesi, tutti i diritti d’autore sull’opera restano in capo all’artista, salvo cessione espressa, sino a che lo stesso è in vita.
Dopo la sua morte si trasmettono agli eredi, ai quali permangono per altri 70 anni.
In tal senso è il principio generale in materia di durata dei diritti d’autore espresso dall’art. 25 L.d.A. in tema di copyright, termine che è stato uniformato in tutti gli Stati dell’Unione Europea nel 1993, con la Direttiva 93/98/EEC, concernente l’armonizzazione della durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi.
Diritto di seguito
Un particolare diritto dell’autore di opere delle arti figurative e manoscritti è il diritto di seguito, consistente in una percentuale sul prezzo di rivendita degli originali delle proprie opere in occasione delle vendite successive alla prima.
Affinché sussista il diritto di seguito deve trattarsi di vendite successive alla prima; deve sussistere l’intervento di un professionista del mercato dell’arte (galleria, casa d’asta o commerciante d’arte) quale venditore, acquirente o intermediario, inoltre, la vendita deve essere effettuata dopo i tre anni dalla prima cessione da parte dell’autore ed il prezzo di vendita deve essere pari o superiore ad € 3.000.
Quando la rivendita avviene entro tre anni dalla prima, il diritto di seguito è dovuto solo se il prezzo supera € 10.000 oppure quando la prima vendita è stata effettuata non dall’artista ma da un suo erede.
Il diritto di seguito è a carico del venditore, a meno che le parti non si accordino contrattualmente per porlo a carico del compratore.
In ogni caso, a dover versare il diritto di seguito alla SIAE è il professionista del mercato dell’arte entro 90 giorni dalla compravendita.
In generale, invece, i diritti patrimoniali che rientrano nel corpus mysticum, sono quei diritti esclusivi dell’autore di utilizzare economicamente la sua opera e di trarne un compenso per ogni utilizzo, come il diritto di riproduzione, il diritto di comunicazione al pubblico, il diritto di distribuzione e possono essere separatamente ceduti.
NFT
Senza l’autorizzazione dell’artista, dunque, possiamo esporre l’opera in casa o nel nostro ufficio, ma non in pubblico, né si potrà trasformare l’opera in NFT.
Quello degli NFT è un mercato emergente, tuttavia, l’acquisto di un NFT non comporta necessariamente il trasferimento dei diritti d’autore sull’opera, anche se non è escluso.
Infatti, è possibile inserire all’interno dello Smart Contract i termini di una licenza o anche di una cessione dei diritti di proprietà intellettuale, così come può essere caricato in formato digitale il certificato di autenticità collegato ad un’opera o ad un esemplare limitato di un’opera che sarà venduta al medesimo acquirente unitamente all’NFT, garantendone la tracciabilità ed il diritto di seguito.
Il certificato digitalizzato sulla blockchain comporterà le stesse problematiche inerenti ad un certificato cartaceo circa l’emittente e la veridicità della dichiarazione; l’autore dell’opera, inoltre, potrà digitalizzarla e grazie al processo di tokenizzazione su blockchain con attribuzione di un codice identificativo con valore di proprietà digitale, ma non di proprietà del corpus mechanicum.
Cristina Flati
- Posted by Cristina Flati
- On 27 Ottobre 2022