Intervento della Pubblica Autorità a favore dei minori
L’articolo 403 C.C. “Intervento della pubblica autorità a favore dei minori“, è in vigore dal 24 dicembre 2021 e si applica a tutti i procedimenti instaurati a partire dal 22 giugno 2022.
In passato, trovava applicazione in 3 possibili situazioni:
1)quando il minore fosse stato moralmente o materialmente abbandonato (ipotesi tutt’ora attuale);
2) quando il minore fosse stato allevato in locali insalubri o pericolosi;
3) quando il minore fosse stato allevato da persone incapaci di provvedere alla sua educazione per negligenza, immoralità, ignoranza o altri motivi.
Attualmente trova applicazione quando c’è un’urgente necessità di garantire una protezione immediata ai minori che si trovano in una situazione di pericolo, di abbandono morale e materiale, di grave pregiudizio.
Chi interviene?
Interviene l‘Autorità di Pubblica Sicurezza (che finisce per coincidere con le forze dell’Ordine ed i Servizi sociali locali)
Esattamente cosa fa l’Autorità di Pubblica Sicurezza?
La pubblica autorità entro le 24 ore successive mette in sicurezza i minori , con l’allontanamento da uno o da entrambi i genitori, e dà immediato avviso al PM presso il Tribunale Dei Minori nella circoscrizione in cui il minore ha la sua residenza abituale, trasmettendo (al PM) il provvedimento con una sintetica relazione che descrive i motivi dell’intervento a tutela del minore
Entro le successive 72 ore, Il PM chiede al Tribunale dei Minori la convalida del provvedimento ed entro le successive 48 ore il Tribunale Dei Minori , con DECRETO convalida il provvedimento e nomina il curatore speciale.
Successivamente il Giudice fissa l’udienza di comparizione delle parti entro il termine di 15 giorni. Il ricorso e il decreto sono notificati entro 48 ore agli esercenti la responsabilità genitoriale e al curatore speciale a cura del PM. All’udienza il Giudice Relatore interroga liberamente le parti, ed ascolta il minore direttamente o con l’ausilio di un esperto.
Entro 15 gg. i successivi il Tribunale Dei Minori pronuncia il DECRETO con cui conferma, modifica o revoca; il decreto di convalida può adottare provvedimenti nell’interesse del minore.
Il decreto è immediatamente comunicato alle parti a cura della cancelleria ed entro 10 giorni dalla comunicazione del decreto il PM, gli esercenti la responsabilità genitoriale e il curatore possono proporre RECLAMO alla Corte d’appello che provvede entro 60 gg. dal deposito del reclamo.
Avv. Maria Tamma
- Posted by Maria Tamma
- On 8 Maggio 2023