Innovation Pills 2: Norme e dubbi in tema di innovazione
L’ultima Novità
Più di un anno fa, precisamente il 15 ottobre 2018, sotto la presidenza di Giuseppe Conte, si è riunito il Consiglio dei Ministri che, su proposta del suo Presidente e del Ministro dell’Economia e delle finanze Giovanni Tria, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia fiscale al fine di introdurre una norma in tema di innovazione d’avanguardia.
La Lettera della Norma
Tra queste si può leggere che:
“ 1. Si definiscono “Tecnologie basate su registri distribuiti” le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l’aggiornamento e l’archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabile da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili.
- Alle informazioni e ai dati certificati attraverso tecnologie basate su registri distribuiti secondo il principio di neutralità tecnologica è attribuita la stessa validità giuridica attribuita a informazioni e dati certificati attraverso l’uso di altre tecnologie.
- La memorizzazione di un documento informatico attraverso l’uso di tecnologie basate su registri distribuiti produce gli effetti giuridici della validazione temporale elettronica di cui all’articolo 41 del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014.
- Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’Agenzia per l’Italia digitale individua gli standard tecnici che le tecnologie basate su registri distribuiti debbono possedere ai fini della produzione degli effetti di cui al comma 3. ))”
Considerazioni
Dalla lettura della norma citata, emergono immediatamente alcuni dubbi interpretativi, legati ad una scelta legislativa discutibile che ha avuto come obiettivo quello di cristallizzare in una definizione troppo stringente ciò che la stessa definisce tecnologia basata su registri distribuiti.
Già dall’analisi di questa definizione ci si accorge come la stessa sia ambigua e quantomeno parzialmente incoerente. È il riferimento alla caratteristica “architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche” che desta più incertezza. Non è noto a chi scrive e non si è stati in grado di reperire in letteratura né italiana né in lingua anglosassone cosa sia esattamente un registro che sia “architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche”, sicché non resta che aspettare che l’Agenzia per l’Italia digitale individui “gli standard tecnici che le tecnologie basate su registri distribuiti debbono possedere ai fini della produzione degli effetti di cui al comma 3” per poter comprendere come si traducono in pratica l’affascinante ma oscuro dettato legislativo.
Altri dubbi vengono poi sollevati anche dal secondo comma dell’articolo in parola, il quale provvede alla qualificazione degli Smart Contract, creando un nuovo “tipo” di documento elettronico ulteriore rispetto alle previsioni del comma 1-bis del CAD, senza prevedere alcun coordinamento con la norma del negozio giuridico recata dal nostro c.c.
Al di là della tecnica legislativa con la quale si è deciso di imbrigliare all’interno di discutibili definizioni normative, la blockchain può essere considerata come un registro replicabile e verificabile la cui solidità è assicurata da funzioni crittografiche, il cui accesso decentralizzato è gestito da un meccanismo del consenso che permette la scrittura di nuovi elementi nel registro senza contravvenirne alle regole.
Tali caratteristiche hanno ispirato in molti la definizione per la quale la blockchain sia immutabile ed incorruttibile. In realtà nemmeno la blockchain numericamente più estesa (Bitcoin) è definibile come immutabile a causa del meccanismo del consenso. Tuttavia è innegabile l’estrema difficoltà di effettuare modifiche al database, difficoltà che aumentano ogni giorno con l’aumentare dell’utenza, confermando l’estrema resilienza della tecnologia blockchain.
- Posted by MepLaw
- On 8 Maggio 2020