Il PRINCIPIO DI PRECAUZIONE NEL DIRITTO PENALE DELL’AMBIENTE
Fin dagli anni novanta nel panorama del diritto internazionale, del diritto comunitario e successivamente del diritto penale è comparsa una figura apparentemente nuova: il principio di precauzione di cui “esistono almeno venti diverse definizioni, tutte fra loro incompatibili”, circostanza che ne dimostra la sua strutturale duttilità.
La ratio di tale principio si sostanzia nell’attribuzione al legislatore di un potere di intervento normativo in funzione di disciplina sanzionatoria, nei contesti di incertezza scientifica ed epistemologica.
L’ambito fenomenologico elettivo di questo modello punitivo è costituito dalle situazioni in cui risulti possibile formulare serie congetture in ordine alla sussistenza di condizioni di pericolosità per interessi meritevoli di tutela, pur in assenza di consolidate evidenze scientifiche in materia, ovvero in presenza di dati discordanti, o, comunque, non ancora pienamente corroborati.
Si tratta di ipotesi diversamente graduabili: in alcuni casi, i meccanismi causali di produzione di potenziali eventi dannosi sono puramente congetturati, in altri la procedura di validazione e conferma della teoria scientifica è soltanto nella sua fase iniziale, in altri, ancora, ipotesi scientifiche, metodologicamente accreditate e corredate da riscontri empirici, convivono con indirizzi di segno contrario, non avendo avuto ancora acquisito il pieno consenso degli studiosi ella materia.
Il principio di precauzione ha fatto la sua prima comparsa a livello internazionale nella dichiarazione ministeriale nella Dichiarazione di Rio sull’ambiente e lo sviluppo del 1992 ed è stato nel medesimo anno codificato nell’art. 174 del Trattato di Maastricht sull’Unione Europea. Inizialmente, tale principio sembrava essere connotato dalle sembianze tipiche di un canone di politica della legislazione in materia di politica ambientale e protezione dell’ecosistema, successivamente ha progressivamente acquisito la dimensione di un principio giuridicamente vincolante, di diritto positivo secondo alcuni, di un principio costituzionale secondo altri.
Nella ricostruzione delle diverse problematiche che connotano il principio di precauzione, rilievo decisivo assume la Comunicazione della Commissione dell’UE, 2/2/2000: la commissione ne ha infatti formulato un’interpretazione autentica, chiaramente orientata in una prospettiva estensiva, sia in riferimento alla rilevanza assiologia, sia all’incidenza specifica nei vari settori di interesse. Tale ricostruzione ha trovato piena conferma nella giurisprudenza della Corte di Giustizia: il principio di precauzione ha costituito il nucleo essenziale di significative decisioni, soprattutto nel settore della tutela dei consumatori nelle ipotesi di danno da prodotto alimentare.
Nella legislazione dei principali paesi dell’Unione Europea, il principio di precauzione è già espressamente richiamato in fonti normative nazionali, fondando anche previsioni normative di natura penale.
Nell’ordinamento francese, ad esempio, l’art. 201 del Code Rural, successivamente confluito nel vigente Code de l’Environnement , stabilisce che “l’assenza di certezza, tenuto conto delle conoscenze scientifiche e tecniche del momento, non deve ritardare l’adozione di misure effettive e proporzionate miranti a prevenire un rischio di danni gravi e irreversibili all’ambiente, a costi socialmente accettabili”, così come anche il Preambolo della Costituzione menziona espressamente il principio di precauzione.
Nell’ordinamento tedesco, è in via di progressiva attuazione una riforma complessiva della legislazione in materia ambientale, nella prospettiva di un piena conformazione del sistema normativo settoriale al principio di precauzione. Anche la legislazione spagnola prevede espressamente tale principio che trova attuazione in numerosi settori in tema di tutela dell’ambiente e del consumatore.
Il quadro normativo sinteticamente delineato costituisce il punto di partenza di una riflessione relativa alla possibile applicazione del principio di precauzione in ambito penalistico, soprattutto in riferimento alle dinamiche di rischio in cui vengono in gioco interessi di rango primario tradizionalmente presidiati dalla sanzione penale.
Nella scienza penalistica si registra un notevole scetticismo riguardo alla legittimazione di modelli punitivi fondati sul principio di precauzione. La perplessità della dottrina si muove su una solida prospettiva: il principio di precauzione, opera, per definizione, in contesti di incertezza conoscitiva; il diritto penale costituisce, al contrario, il diritto della certezza. Tuttavia, proprio in questo settore, è necessario prendere atto dei limiti di continenza del diritto penale classico al cospetto delle nuove fenomenologie del danno e del rischio indotte dalla modernità.
Nella giurisprudenza dei principali paesi dell’Unione Europea affiorano in maniera sempre più frequente autentiche torsioni interpretative dei criteri di imputazione oggettivi e soggettivi della responsabilità penale. Si registrano infatti autentici processi di deformalizzazione delle categorie classiche (causalità, pericolo, posizioni di garanzia, colpa), nella prospettiva di un adattamento, sul piano puramente interpretativo, del sistema penale alla morfologia di fattispecie di danno o di pericolo connotate da trame causali non ancora decodificate dalla scienza.
Appare dunque necessario vagliare la possibile incidenza del principio di precauzione, de jure condito, sulla fisionomia dogmatica delle categorie costitutive del diritto penale classico di evento e di pericolo. In particolare, è necessario stabilire se, risulti possibile, avallare impostazioni interpretative che, nei contesti di incertezza scientifica, riconoscono a tali categorie fondamentali una fisionomia dogmatica ed un struttura normativa diversificata
Avv. Prof. Francesco Mazza
- Posted by Francesco Mazza
- On 26 Aprile 2023