IL PREMIO DI PREPARAZIONE NEL CALCIO GIOVANILE
Tra gli istituti di più frequente emersione nelle vicende, giuridiche e non, che caratterizzano il panorama calcistico giovanile, figura senz’altro il premio di preparazione.
Il premio di preparazione, che trova integrale disciplina all’art. 96 N.O.I.F. (Norme Organizzative Interne F.I.G.C.), identifica l’indennizzo corrisposto dalle società che tesserano per la prima volta un “giovane” calciatore con vincolo pluriennale in favore delle società titolari del vincolo annuale che abbiano contribuito alla sua formazione.
È bene, dunque, premettere che lo status di “giovane” è proprio di calciatori e calciatrici che abbiano compiuto gli 8 anni di età e che non abbiano compiuto il 16° anno al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva (art. 31 NOIF). All’interno di tale fascia d’età, sussiste un obbligo di tesseramento con esclusiva durata annuale sino al compimento del 14° anno di età. A partire da tale età e sino al venir meno dello status di “giovane”, vi è invece discrezionalità di optare per un tesseramento con vincolo annuale o pluriennale. In tale ultimo caso, il calciatore assumerà lo status di “giovane di serie” laddove tesserato da società affiliata a Lega Professionistica (Serie A, Serie B e Lega Pro) (art. 33 NOIF) o “giovane dilettante” se da società dilettantistica (art. 32 NOIF).
L’instaurazione del vincolo pluriennale diviene, per contro, obbligatoria al compimento del 17° anno di età, con il passaggio alla categoria Juniores Under 19. Resta tuttavia salva, a partire dalla prossima stagione 2021/2022, la facoltà del calciatore diciassettenne tesserato con società dilettantistica di continuare a svolgere attività di Settore Giovanile con vincolo annuale partecipando al neo-istituito campionato Under 18 Regionale e Provinciale (C.U. FIGC 3/A del 01.07.2021).
La forma di premialità in esame, pertanto, assolve a una chiara finalità solidaristica, apprezzabile sotto duplice prospettiva: anzitutto economica, essendo le società remunerate per un’attività di formazione e sviluppo di calciatori di cui non è dato, per effetto del trasferimento, beneficiare nelle successive stagioni; e al contempo di sistema sportivo, venendo incentivata la formazione di giovani calciatori ed altresì l’esercizio dell’attività agonistica realizzando, così, l’interesse generale allo sviluppo del movimento calcistico giovanile.
Chi ha diritto a ricevere il premio?
Il premio spetta alle ultime tre società con cui il giocatore ha contratto tesseramento annuale con status di “giovane” nell’arco delle ultime cinque stagioni sportive antecedenti quella in cui si instaura il rapporto pluriennale. Se tuttavia le squadre affiliate alla Lega Nazionale Dilettanti vantano un diritto al premio nei confronti di compagini tanto dilettantistiche quanto professionistiche, quelle affiliate a Leghe Professionistiche possono richiederne la corresponsione nell’esclusivo caso di tesseramenti effettuati da società militanti nella medesima Lega o superiore.
Pertanto, risultano esclusi dai beneficiari del premio le c.d. scuole calcio, vale a dire quelle società che svolgono attività sportiva ad esclusivo livello di Settore Giovanile e Scolastico (estromessi a seguito delle modifiche all’art. 96 NOIF introdotte con C.U. n. 152 del 24.06.2019).
Come si calcola?
L’ammontare del premio si ottiene moltiplicando il parametro economico annualmente stabilito dalla Federazione ad un coefficiente individuato in funzione della categoria di militanza della Prima Squadra della società avente diritto (stabilito dall’apposita tabella all’art. 96, comma 5 NOIF).
Il parametro – nel 2020 pari a € 554,00 – è aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita ed è raddoppiato nel caso di tesseramento per società delle Leghe Professionistiche.
Nell’eventualità di pluralità di squadre aventi diritto, il premio viene ripartito tra le stesse in quote annuali pari a 1/5 dell’intero ammontare, corrispondenti a ogni stagione sportiva di tesseramento del calciatore come “giovane”. Laddove nel quinquennio il giocatore abbia contratto vincolo annuale con unica società, alla medesima competerà l’intero premio.
Com’è regolato il pagamento del premio?
Il pagamento del premio deve essere regolato in via diretta dalle società interessate, con conseguente esclusione di ogni intervento in tal fase degli organi federali.
Conseguentemente, per acquisire il premio le società aventi diritto dovranno attivarsi con apposita richiesta rivolta ai club di nuovo tesseramento: ciò entro lo spirare del termine prescrizionale del relativo diritto, fissato al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato (art. 96, comma 4 NOIF).
Le società destinatarie del premio, tuttavia, godono di ampia autonomia nel pattuirne i vari elementi, potendo disciplinarne modalità di corresponsione, differente ammontare e persino rinunciarvi (con sottoscrizione e deposito di una liberatoria di rinuncia).
Quali conseguenze in caso di mancato pagamento?
Qualora il premio non venga corrisposto o non si addivenga ad accordo, la società avente diritto può adire con ricorso la Commissione Premi FIGC nei termini e con le modalità sancite dall’art. 96, comma 3 NOIF. L’impugnazione contro tali decisioni, in seconda e ultima istanza, va proposta dinanzi il Tribunale Federale sez. Vertenze Economiche; nel caso di accoglimento, la società inadempiente sarà tenuta a corrispondere il premio nonché una penale, da devolversi alla FIGC, di importo massimo pari alla metà del premio stesso.
Entrambe le somme andranno versate entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza, pena il deferimento della società condannata nonchè dei dirigenti coinvolti. In tale evenienza, ai sensi dell’art. 31, comma 11 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, troveranno applicazione sanzioni pecuniarie, inibitorie (a carico dei soli dirigenti) e, in casi particolarmente gravi o di recidiva delle società, sportive (retrocessione, esclusione dalle competizioni e non assegnazione/revoca dei titoli conseguiti).
- Posted by MepLaw
- On 21 Luglio 2021
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