Il Premio di addestramento e il premio alla carriera FIGC
Oltre al più conosciuto premio di preparazione, l’ordinamento premiale federale prevede ulteriori riconoscimenti monetari per la valorizzazione tecnica dei giovani calciatori: il premio di addestramento e formazione tecnica e il premio alla carriera.
Il premio di addestramento e formazione tecnica è un riconoscimento premiale monetario dovuto, a seguito della stipula da parte del calciatore “non professionista” del primo contratto da professionista, dalla società professionistica che ne acquisisce il diritto alle prestazioni alla società dilettantistica titolare del precedente tesseramento (art. 99 NOIF).
La definizione postula un chiarimento preliminare della nozione di calciatore “non professionista” quale atleta militante nei campionati associati alla Lega Nazionale Dilettanti (Calcio, Calcio a 5 e Calcio Femminile) e di età compresa tra 18 e 25 anni (art. 29 NOIF). Con speculare precisazione che è calciatore “professionista” l’atleta tesserato per società affiliata a Lega Professionistica (Serie A, Serie B e Lega Pro) ed esercitante l’attività sportiva a titolo oneroso, con carattere di continuità e vincolo di subordinazione.
Va tuttavia puntualizzato che la soglia d’età iniziale per il riconoscimento del premio non coincide con quella di 18 anni necessaria per l’acquisizione dello status di “calciatore non professionista”, potendo tali atleti stipulare il primo contratto da professionista solo a partire dalla stagione che ha inizio nell’anno successivo a quello di compimento del 19° anno di età (Art. 28, comma 3 NOIF). Limite temporale che, diversamente, non vige per i calciatori ultraquattordicenni tesserati con società professionistica (c.d. “giovani di serie”), per cui è ammessa la stipula del primo contratto professionistico già al compimento del 16° anno di età.
Quando non è dovuto il premio?
Il premio non spetta qualora il calciatore, al momento della sottoscrizione del primo contratto da professionista, non sia più tesserato per la società dilettantistica. E’ pertanto richiesta la necessaria sussistenza, all’atto del trasferimento, del vincolo di tesseramento con il club dilettantistico.
Vi è poi specifica condizione ostativa alla corresponsione del premio per le società della Lega Nazionale Dilettanti promosse nel Campionato di Lega Pro che non si siano avvalse del diritto, ex art. 116 NOIF, di stipulare il primo contratto professionistico con proprio calciatore già tesserato come “non professionista”. Invero, per tali società il diritto al premio sorge unicamente laddove il proprio calciatore stipuli il primo contratto da professionista con altro club entro il 30 settembre successivo al mancato esercizio del diritto (o, in termini più strettamente sportivi, alla promozione nel campionato di Lega Pro).
Qual è l’importo del premio?
L’entità del premio è quantizzata dall’apposita tabella “B” di cui all’art. 99 NOIF. Si fa tuttavia salva la possibilità di accordo a somma minore tra le società coinvolte, da stipulare in forma scritta e trasmettere per conoscenza alla Commissione Premi FIGC (entro novanta giorni dalla sottoscrizione).
Gli importi tabellari variano in funzione di 3 parametri: il campionato di militanza della squadra dilettantistica di provenienza, quello del club professionistico acquirente e l’età del calciatore (con duplice distinzione per calciatori di età pari o inferiore a 21 anni e compresa tra i 22 e i 25 anni). In riferimento alla prima categoria, il premio va da un minimo di € 13.000 (per calciatori di 1a, 2a, 3a categoria tesserati da squadre di Lega Pro) a un massimo di € 93.000 (per calciatori dei campionati Dilettanti, Eccellenza e Promozione trasferiti verso società di Serie A). Sono stabiliti importi inferiori per i calciatori di età compresa tra 22 e 25 anni, con forbice da € 8.000 a € 83.000.
Maturato il diritto al premio, la società dilettantistica titolare dell’ultimo tesseramento è tenuta ad avanzare richiesta alla Commissione Premi FIGC ai fini della certificazione dell’importo dovuto. Solo a certificazione acquisita, potrà domandarsi il pagamento del premio al club obbligato; pagamento che deve avvenire per il tramite della Lega cui è associata tale ultima società e nel rispetto dei termini e modalità periodicamente sancite dal Consiglio Federale.
Quali tutele in caso di controversia sul pagamento del premio?
Il contenzioso in materia di pagamento del premio è devoluto al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche. Il procedimento va instaurato con reclamo della parte interessata, da depositarsi entro il settimo giorno successivo alla ricezione della relativa comunicazione della Commissione Premi, in conformità alle modalità sancite dagli artt. 33 del Codice di Giustizia Sportiva e 96 comma 3 N.O.I.F.
IL PREMIO ALLA CARRIERA
Diversa la configurazione e ratio del premio alla carriera (art. 99-bis NOIF). Questo, difatti, si concreta in un contributo economico da riconoscersi in favore delle società affiliate alla Lega Nazionale Dilettanti e/o di puro Settore Giovanile laddove un calciatore che abbia in precedenza militato tra le proprie formazioni giovanili in età compresa tra 8 e 18 anni:
- a) disputi, partecipandovi effettivamente, la sua prima gara nel Campionato di serie A; ovvero
- b) disputi, partecipandovi effettivamente con status di “professionista”, la sua prima gara ufficiale nella Nazionale A o Under 21.
La riconoscibilità del premio è estesa altresì in favore delle società di calcio femminile, sebbene nell’esclusivo caso di partecipazione effettiva di propria calciatrice a gara ufficiale di Nazionale A (art. 99-ter NOIF).
Chi è tenuto al pagamento del premio?
Il pagamento è di spettanza della società titolare del tesseramento al momento in cui si verifica l’evento o, in caso di calciatore trasferito a titolo temporaneo (c.d. prestito), dal club titolare dell’originario rapporto col calciatore. La somma va versata entro la fine della stagione sportiva in cui si è verificato l’evento.
Qual è l’importo del premio? È sempre dovuto?
Il premio è riconosciuto sotto forma di compenso forfettario pari a € 18.000,00 (€ 2.000,00 per le calciatrici) per ogni anno di formazione impartita nel predetto periodo d’età.
Anche tale premio, tuttavia, reca ipotesi in cui ne è esclusa la corresponsione nonché, diversamente dal premio di addestramento, ridotto l’ammontare. Ed invero il premio, anzitutto, non è dovuto in caso di rinuncia del club avente diritto, stante la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport che ha affermato expressis verbis la rinunziabilità del diritto alla percezione (decisione n. 09/2020). Nel caso, invece, la società ricevente abbia già percepito in precedenza da un club professionistico il premio di preparazione o di addestramento ovvero il corrispettivo per il trasferimento del calciatore, la relativa somma dovrà detrarsi dall’eventuale importo spettante, con premio che dunque, a seconda dei casi, risulterà decurtato o non dovuto. In riferimento, da ultimo, alle procedure di certificazione dell’importo, pagamento e giudiziarie, vi è piena identità con le disposizioni in punto di Premio di addestramento e formazione.
- Posted by MepLaw
- On 5 Ottobre 2021
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