IL CONTRATTO DI AGENZIA NEL DIRITTO EMIRATINO
Gli imprenditori che desiderano avviare un’attività negli Emirati Arabi Uniti devono prestare attenzione alle normative che regolano l’accesso a questo mercato. Di particolare importanza è la regolamentazione dei rapporti di agenzia commerciale introdotta dal Federal Commercial Agency Law No. 18 del 1981 che disciplina la commercializzazione e distribuzione di beni e servizi all’interno del territorio emiratino.
Occorre innanzitutto segnalare che questa legge ha carattere cogente e pertanto le disposizioni non sono derogabili in via pattizia.
Sebbene non esista una definizione di contratto di agenzia, l’art. 1 della legge sull’agenzia definisce:
- Trade Agency ossia la rappresentanza che un agente assume nei confronti di un principal al fine di distribuire, vendere, promuovere un bene o un servizio in un determinato territorio dietro corrispettivo; e
- Principal ossia il produttore del bene o il prestatore del servizio che non promuove le vendite autonomamente in un determinato territorio.
Dal dettato normativo si evince chiaramente il ruolo centrale dell’agente, che dovrà essere una persona fisica di nazionalità emiratina o una società la cui partecipazione al capitale sociale sia interamente emiratina. Tuttavia, con la Federal Law 11/2020 è stata introdotta la possibilità per le Joint Stock Companies che svolgono attività di agenzia commerciale di essere partecipate fino al 49% da soggetti non emiratini.
Affinché sia considerato un contratto di agenzia l’accordo dovrà essere redatto per iscritto in lingua araba, oppure due lingue (inglese e arabo), autenticato da un notaio e iscritto presso il Commercial Agency Register del Ministry of Economy (MoE).
L’accordo deve indicare chiaramente il prodotto o il servizio in questione e il territorio di riferimento, sia esso uno, alcuni o tutti gli emirati, in quanto l’agente godrà dell’esclusiva su qualsiasi operazione commerciale destinata a promuovere il prodotto o il servizio in quel territorio (art. 5). Riconoscere un’esclusiva implica che il Principal non può né contrattare per conto proprio né ricorrere ad un altro agente in quel territorio (art. 23). Inoltre, l’art 7 prevede che l’agente riceva una commissione su tutte le operazioni di vendita effettuate in quel territorio, indipendentemente dal suo effettivo contributo alla transazione.
Dalla disciplina sul recesso si evince senza dubbio il carattere di favore accordato all’agente dalla Federal Commercial Agency Law. Ai sensi dell’art. 8 infatti “The principal shall not be entitled to terminate the agency contract, unless there is a valid reason for termination, regardless that the period of agency contract is fixed”.
In termini pratici, questo comporta che:
- Se il contratto è stipulato a tempo determinato, alla scadenza naturale si intenderà rinnovato per un periodo di ugual durata, salvo che il preponente invochi una giusta causa (valid reason) per impedire il rinnovo automatico;
- Se il contratto è stipulato a tempo indeterminato, questo potrà essere risolto dal preponente solo in presenza di una giusta causa.
In tale contesto appare evidente la necessità di una giusta causa per lo scioglimento del rapporto contrattuale e la giurisprudenza si è occupata di fornire una casistica, stabilendo come “validi motivi“, tra gli altri:
- Il mancato raggiungimento degli obiettivi di vendita, a condizione che siano stati stabiliti nell’accordo.
- L’inadempimento del contratto in caso di violazione degli obblighi di concorrenza e di riservatezza.
- Un comportamento dell’agente teso a provocare un danno all’immagine e alla reputazione del soggetto preponente.
Inoltre, la legge prevede (art. 9) un’indennità per l’agente in caso di mancato rinnovo o scioglimento del contratto. La determinazione di tale indennità si basa su criteri quali la durata del contratto o il contributo dell’agente alla promozione dei beni e servizi. Si tratta indubbiamente di uno degli aspetti più delicati, in quanto la maggior parte delle controversie ha ad oggetto l’ammontare dell’indennizzo.
Arrivato a questo punto, è logico chiedersi cosa può fare un imprenditore che desidera investire negli Emirati Arabi Uniti per evitare gli aspetti più gravosi del contratto di agenzia e quali alternative ha a disposizione. Ci sono modi per proteggere la posizione dell’imprenditore nei confronti dell’agente emiratino, ma ci sono anche altre alternative al contratto di agenzia propriamente inteso:
- Stabilire un rapporto di collaborazione commerciale, molto più flessibile, in base alla Federal Commercial Transaction Law n. 18/1993.
- Costituire una società onshore nel territorio “mainland” per vendere direttamente i propri prodotti o servizi.
- Sottoscrivere un accordo di joint venture (di tipo societario o contrattuale) con una società emiratina.
Alain López Royer
Lorenzo Macchi
- Posted by Alain López Royer
- On 27 Luglio 2022