Divorzio Breve – Evoluzioni del XXI Secolo
IL 26 MAGGIO’15, FINALMENTE DOPO ANNI DI ATTESA, È ENTRATA IN VIGORE LA LEGGE SUL DIVORZIO BREVE , PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE 11 MAGGIO 2015, N. 107 – LEGGE 6 MAGGIO 2015, N. 55.
La nuova normativa interviene a modificare i tempi di attesa per la richiesta del divorzio da tre anni a sei mesi se la separazione è consensuale, a un anno se è giudiziale. La vera novità riguarda però lo scioglimento della comunione dei beni che avviene immediatamente, cioè quando il giudice autorizza i coniugi a vivere separati; precedentemente si poteva ottenere soltanto con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione. Ulteriore particolarità della presente normativa è la “retroattività “ della stessa; il divorzio breve infatti è applicabile dall’entrata in vigore della riforma anche per i procedimenti attualmente in corso alla data di entrata in vigore della legge.
Raggiungere questo traguardo non è stato facile, anche se si sperava in una legge che permettesse il divorzio immediato, come di fatto avviene in diversi paesi dell’Unione Europea.
Ma facciamo qualche passo indietro.
Nel 1800 il Codice di Napoleone consentiva lo scioglimento dei matrimoni civili, soltanto con il consenso di genitori e nonni.
Agli inizi del 900 il Governo Zanardelli introdusse una direttiva che prevedeva il divorzio solo in caso di adulterio, lesioni al coniuge e condanne gravi; la stessa però non venne approvata.
In Italia non si discusse più della questione fino alla seconda metà degli anni Sessanta, periodo in cui il deputato Loris Fortuna presentò un progetto di legge per il divorzio, approvato il primo dicembre del 1970; la legge Fortuna Baslini n. 898 “Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio” fu una vera conquista per il nostro paese. Si arrivò alla prima “forma di divorzio breve”, solo con la riforma del 1987, con la quale i tempi del dello stesso si accorciarono da 5 a 3 anni.
Il 22 aprile dell’anno corrente, l’ulteriore grande passo, in attesa del divorzio immediato, stralciato dal Ddl, che gli Italiani attendono ancora con ansia.
Il divorzio (cessazione degli effetti civili del matrimonio) è la risoluzione giuridica del coniugio, cancella doveri e responsabilità giuridiche da esso derivanti e dissolve il vincolo matrimoniale tra le parti (a differenza dell’annullamento che dichiara il matrimonio nullo).
Parallelamente alla recente normativa del divorzio breve, sono state attuate delle disposizioni che accelerano la tempistica delle procedure di separazione e divorzio; stiamo parlando della negoziazione assistita e degli accordi di separazione e divorzio fatti davanti al sindaco, introdotti con il decreto-legge n. 132 del 2014, convertito dalla legge n. 162 del 2014.
La negoziazione assistita da avvocati, è un accordo che si sottoscrive qualora le parti raggiungano un’intesa sulle condizioni della loro separazione o del loro divorzio. Condizione essenziale è che entrambi i coniugi siano assistiti da un legale. Una volta raggiunto l’accordo dovrà essere trasmesso al PM, presso il tribunale competente per un controllo di regolarità; spetterà allo stesso PM il compito di rilasciare il relativo nullaosta. Entro dieci giorni l’Avvocato dovrà provvedere a depositare tale documento presso la casa comunale nella quale i coniugi hanno contratto matrimonio. Si può ricorrere alla negoziazione anche in presenza di figli minori o maggiorenni, in quest’ultimo caso solo se incapaci o portatori di handicap ovvero economicamente non autosufficienti. Anche in questo caso sarà il PM presso il Tribunale competente, ad autorizzare l’accordo raggiunto, in quanto rispondente all’interesse dei figli.
Un’altra possibilità prevede che si possano concludere accordi di separazione e divorzio dinanzi al sindaco (art. 12).
La procedura non è prevista in presenza di figli minori né di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.
Con esclusione del caso riguardante la modifica delle condizioni di separazione e divorzio, una volta raggiunto l’accordo il sindaco dovrà invitare i coniugi a comparire davanti a sé non prima dei successivi trenta giorni per confermare quanto stabilito. La mancata comparizione è motivo di mancata conferma.
In conclusione l’introduzione della nuova normativa che mirava a snellire e a velocizzare le procedure di separazioni e divorzi, a mio parere ha comportato un’ “insalata giuridica” che ha confuso sia l’utente finale che il giurista, costretto a scontrarsi con l’ applicazione della norma.
Il divorzio breve non risolve l’aspettativa delle parti che auspicavano una risoluzione immediata del rapporto di coniugio senza passare per un’ obbligatoria e propedeutica separazione. Ad oggi, pertanto, non ci resta che attendere ulteriori modifiche, e chissà che la prossima non sia la volta buona.
Annalisa Crisci
- Posted by MepLaw
- On 15 Luglio 2015