Covid-19: via a udienze da remoto e udienze scritte
Come cambia lo svolgimento delle udienze al tempo della pandemia
L’emergenza Covid.19 ha influito, inevitabilmente, sulla vita delle persone e sul modo di lavorare. Il distanziamento sociale, purtroppo, è l’unica a soluzione per evitare contatti ravvicinati tra persone ed in quest’ottica si muove anche la Giustizia che dovrebbe riaprire le “porte” il 12 maggio’20 come appare dai decreti che si sono susseguiti dal 09.03.200 al 26.04.2020.
Per meglio, garantire esigenze di giustizia e di salute si è resa necessaria l’applicazione di protocolli, già in uso nei processi penali, come previsto dall’articolo 146-bis delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, modificato dalla riforma Orlando del 2017.
In questa fase così complessa, dunque, diventa fondamentale ricorrere all’ausilio dell’ udienza da remoto per tutelare utenti e addetti ai lavori – avvocati-magistrati- cancellieri –
Il CSM ed il CNF, in concerto tra loro, hanno approvato protocolli atti a creare linee guida che permettano una armonizzazione degli applicativi. I protocolli indicano le modalità di svolgimento di tutta l’attività giudiziaria civile e penale.
Il CSM con protocollo 186/VV/2020- testo integrale al seguente link: https://www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/677549/Protocollo+per+udienze+civili.pdf/56847321-9706-4347-a14b-2c9bcee3a089
ha evidenziato la necessita di sospendere e/o rinviare tutte le attività processuali allo scopo di ridurre al minimo le forme di contatto personale che favoriscono il propagarsi dell’epidemia evidenziando comunque gli effetti negativi che il massivo differimento delle attività processuali avrebbe potuto dispiegare sulla tutela dei diritti per effetto del potenziale decorso dei termini processuali (cfr. relazione illustrativa al D.L. n. 18/2020)”.
Il CNF con protocollo – testo integrale al seguente link: https://www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/677549/Protocollo+per+udienze+civili.pdf/56847321-9706-4347-a14b-2c9bcee3a089
emana la specifica dei tempi e modalità di svolgimento delle udienze da remoto e tramite trattazione scritta.
Detti protocolli sono stati recepiti dal Tribunale di Roma che in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Roma hanno elaborato le direttive per lo svolgimento delle udienze civili- testo integrale al seguente link:
https://www.ordineavvocatiroma.it/wp-content/uploads/2020/04/PROT_5010-COA-ROMA.pdf –
che potranno svolgersi sia in modalità da remoto che con trattazione scritta.
L’udienza civile da remoto
Il Giudice emette, fuori udienza, provvedimento – che verrà comunicato dalla cancelleria alle parti ed al PM , laddove previsto, in tempo congruo, preferibilmente entro 10 gg. dall’udienza, salvo ragioni d’ urgenza. Tale provvedimento contiene il link indicante data ora e giorno di partecipazione. Il provvedimento potrà essere contenuto, dove previsto, nel decreto di fissazione udienza e conterrà le indicazioni delle regole da adottare in caso di mancata comparizione nonché l’indicazione per la costituzione delle parti non costituite, che riceveranno il provvedimento in forma analogica.
Gli Avvocati comunicheranno, nell’atto costitutivo e/o a mezzo deposito telematico, un numero di telefono ed un indirizzo pec ai quale essere contati in caso di problemi alla piattaforma. Con istanza congiunta i procuratori costituiti potranno chiedere la trattazione del procedimento rinunciando alla comparizione delle parti, depositando un atto entro 7 gg. dall’udienza fissata.
Svolgimento dell’udienza
Il giudice redigerà processo verbale dando atto della presenza di tutti i partecipanti ed adotterà i provvedimenti per la mancata costituzione ex lege, tenuto conto della comunicazione del link. Darà atto delle difese dei procuratori, e se nel corso dell’udienza si rendesse necessaria la produzione di documenti, se autorizzata dal Giudice, essa potrà essere fatta con metodi di condivisione dello schermo a cui seguirà un deposito svolto in maniera telematica nel fascicolo.
Le parti, infine, dichiareranno di aver partecipato all’udienza nel rispetto del contraddittorio attestando, altresì, che lo svolgimento dell’udienza tramite applicativo è avvenuta regolarmente. Nel caso, all’esito dell’udienza, si rendano necessari provvedimenti da assumere in camere di consiglio, da comunicare alle parti , il giudice si ritira in camera di consiglio –virtuale- concordando con le stesse parti l’ora di comunicazione tramite l’applicativo, eccetto il diverso accordo di non essere presenti alla lettura del provvedimento adottato.
Udienza scritta
Oltre alla trattazione da remoto, come già anticipato, è prevista la possibilità di trattazione scritta del procedimento; detta modalità è possibile soltanto nei procedimenti, in cui non si renda necessaria le presenza delle parti del PM ma sia sufficiente la presenza dei difensori.
Anche in questo caso la trattazione è disposta dal giudice con provvedimento depositato con congruo anticipo e/o su istanza congiunta/ disgiunta dei procuratori , che con detta istanza sottoscritta dalle parti rappresentate, da depositare almeno 07 gg prima dell’udienza, formalizzano rinuncia a comparire .
Il cancelliere comunica il provvedimento con il quale il giudice concede termine per il deposito di “ NOTE PER LA TRATTAZIONE SCRITTA”. Se dalle note depositate disgiuntamente dai difensori, emerge la necessità di deduzioni ed osservazioni potranno depositarsi delle note, con la voce NOTE D’UDIENZA, o un PREVERBALE che dovrà essere depositato con la voce del telematico –ATTO NON CODIFICATO –ATTO GENERICO –ALTRO ATTO.
I difensori, quindi, depositano telematicamente la NOTA che dovrà contenere istanze, eccezioni e conclusioni previste per l’udienza di riferimento, redatte nel principio di sinteticità e chiarezza, che dovrà altresì riportare la data d’udienza, il numero di ruolo e l’anno del procedimento, l’indicazione del Giudice titolare e del Tribunale dinanzi al quale avviene la comparizione figurata, nonché l’indicazione delle parti e dei difensori che compaiono.
Nel caso venga depositata NOTA PER LA TRATTAZIONE SCRITTA congiunta, i procuratori dovranno inserire la dichiarazione che la redazione del documento è stata realizzata, ciascuno per la sua parte, congiuntamente all’altro o agli altri difensori. Il mancato deposito della Nota vale come mancata comparizione (artt. 181, 309, 631 c.p.c.).
Laddove la parte resistente/convenuta, non avesse provveduto alla costituzione ex art. 83, comma 11, dovrà obbligatoriamente effettuare il deposito telematico di tutti gli atti, se si costituisce telematicamente il giorno stesso dell’udienza, depositando nota di trattazione scritta. Il giudice potrà decidere di rinviare la trattazione della causa, al fine di permettere alla parte attrice/ricorrente di approntare le proprie difese nel rispetto del contraddittorio; se controparte si costituisce in udienza senza depositare le note scritte, il giudice potrà rinviare la trattazione della causa, ove ritenuto opportuno, rinnovando il provvedimento che dispone la trattazione scritta. In caso di mancata costituzione la parte verrà dichiarata contumace .
Il giudice verificata la regolarità del procedimento disporrà la trattazione scritta della causa, dandone comunicazione alle parti costituite, redigendo il processo verbale ed emettendo i dovuti provvedimenti che, se emessi fuori udienza, dovranno essere comunicati.
Annalisa Crisci
- Posted by Annalisa Crisci
- On 29 Aprile 2020