Coronavirus e viaggi: a chi spetta il rimborso?
ASSISTENZA LEGALE IN MATERIA CANCELLAZIONE VOLI, TRENI, PACCHETTI TURISTICI, GITE E VIAGGI PRENOTATI PRIMA DEL DIFFONDERSI DEL CORONAVIRUS
Con il diffondersi dell’emergenza sanitaria internazionale epidemiologica da Covid-19, meglio nota come Coronavirus, tanti cittadini italiani e stranieri stanno vivendo disagi derivanti dalla cancellazione di prenotazioni per viaggi di lavoro, istruzione e svago. Tante sono, infatti, le ripercussioni economico-giuridiche causate dalla impossibilità di adempiere ad una obbligazione contrattuale o dal recesso da un contratto. In taluni casi, infatti, le rinunce sono state volontarie, mentre, altre sono state disposte dagli organizzatori di eventi e/o viaggi.
Pertanto, a fronte dei disagi e del crescente numero di segnalazioni che giungono in maniera sempre più esponenziale, occorre informare i cittadini su come tutelarsi e a chi rivolgersi per fare valere i propri diritti.
Il decreto-legge adottato dal Governo per il sostengo sostegno di famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Coronavirus, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020 il D.L. n. 9/2020, ha previsto tra i principali interventi la sospensione di adempimenti e versamenti fiscali, dei mutui agevolati e delle bollette. Tra le misure, vi è inoltre, il sostegno dell’intero settore turistico-alberghiero attraverso il rimborso delle spese sostenute e della sopravvenuta impossibilità della prestazione legata all’emergenza sanitaria, ed ancora, l’incremento della dotazione del Fondo di garanzia, nonché la proroga delle misure di allerta. Mentre, in materia di lavoro vengono previste misure in materia di cassa integrazione e sostegno del reddito dei lavoratori.
Ma in tale contesto emergono sempre di più le difficoltà segnalate da molti utenti: datori di lavoro, lavoratori, organizzatori di viaggi e/o di eventi (agenzia di viaggi, tour operator), i quali riscontrando e rilevando lacune e dubbi interpretativi delle leggi adottate in via di urgenza dagli organi che in questi giorni hanno legiferato per via del coronavirus, si avvalgono della consulenza legale per richiedere ed ottenere un rimborso o un risarcimento senza incorrere nelle decadenze previste dalla normativa che disciplina ogni singolo settore, come ad esempio quella del trasporto.
In materia di cancellazione del volo aereo, il Regolamento comunitario 261/04 prevede che il passeggero rimasto a terra per volontà della compagnia aerea, che sia stato informato meno di 2 settimane prima della partenza prevista, ha diritto al rimborso del prezzo del biglietto o in alternativa alla riprotezione del volo, all’assistenza in aeroporto e alla compensazione pecuniaria che va dai 250 € a 600 €, a seconda della lunghezza della tratta; se invece, la compagnia dimostra che la cancellazione è imputabile a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso, il risarcimento non sarà dovuto.
Mentre, nel caso in cui il è passeggero che decide di rinunciare volontariamente alla partenza e non ha effettuato il check-in, allora avrà diritto al solo rimborso delle spese aeroportuali.
Orbene, il D.L. 9/2020 prevede che tutti quei passeggeri il cui volo non è stato cancellato ma si trovano in prossimità delle zone rosse e in quarantena a causa del coronavirus hanno pieno diritto al rimborso del prezzo del biglietto. Questi potranno, pertanto, farne richiesta allegando all’istanza l’Ordinanza o il provvedimento con il quale è stata disposta dal Presidente della Regione o dal Prefetto la restrizione”.
Ne consegue, che il diritto al rimborso dell’intero prezzo del biglietto per rinuncia alla partenza da parte del passeggero, sia essa volontaria o a seguito di provvedimento Prefettizio o del Presidente della Regione, è riconosciuto solo a quei passeggeri che si trovano in prossimità delle zone rosse e in quarantena a causa del coronavirus e previa richiesta documentata alla compagnia aerea. In detta ipotesi, la compagnia dovrebbe accogliere la richiesta di rimborso in deroga a quanto previsto dal regolamento 241/04.
Ed ancora, costituiscono oggetto di rimborso quelle prestazioni dovute in relazione ai contratti di trasporto ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre stipulati:
– dai soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria competente, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo periodo di quarantena o permanenza domiciliare;
– dai soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;
– dai soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria competente ovvero il ricovero presso le strutture sanitarie, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero;
– dai soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio come individuate, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;
– dai soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti.
Laura Marsala
- Posted by Laura Marsala
- On 9 Marzo 2020