Brexit e Dazi Doganali: quali cambiamenti?
Alla luce del nuovo accordo tra Ue e Uk, previsto il divieto di applicazione dei dazi doganali per i prodotti di origine inglese ed europea
In merito alla Brexit particolare attenzione hanno riscosso gli effetti sugli accordi commerciali tra Regno Unito e Unione Europea. Il rischio paventato di “No-deal” è stato superato con la sottoscrizione, in data 30 dicembre 2020, del Trade and Cooperation Agreement (TCA), un vero e proprio trattato internazionale che ha introdotto alcune importanti novità in tema di import-export tra Ue e UK con la fissazione di specifiche regole sull’origine delle merci.
Uno dei principi posti a fondamento del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea è rappresentato dal diritto alla libera circolazione, oltre che delle persone, delle merci originarie degli Stati membri. Per dare concreta applicazione a tale principio, al momento della costituzione dell’Ue, vennero rimossi tutti i dazi doganali e le restrizioni quantitative agli scambi, oltre che tutte quelle misure che avessero effetti equivalenti.
I dazi doganali
I dazi doganali sono quelle imposte indirette che si applicano sul valore dei prodotti importati ed esportati dal Paese che li prevede. Il TCA ha stabilito il divieto di applicazione dei dazi doganali per entrambe le parti dell’accordo. Perciò, chi importa “prodotti d’origine” del Regno Unito o dell’Unione Europea da, rispettivamente, uno degli Stati membri europei o dal Regno Unito può beneficiare di un trattamento tariffario preferenziale.
“Prodotti d’origine”
Secondo le regole espressamente previste dal TCA, si considerano “prodotti d’origine” del Regno Unito o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea:
- i prodotti interamente ottenuti in territorio inglese o europeo;
- i prodotti assemblati in territorio inglese o europeo esclusivamente a partire da materiali originari di uno dei due territori;
- i prodotti fabbricati in territorio inglese o europeo incorporando materiali non originari, cioè di Stati terzi rispetto all’Unione europea e al Regno Unito purché nel rispetto dei limiti percentuali di tolleranza – previsti specificamente nell’allegato Orig 2 del TCA – che consentono di utilizzare parzialmente componenti non originarie.
Da sottolineare le disposizioni in tema di cumulo bilaterale dell’origine secondo cui un prodotto manifatturiero può essere prodotto indifferentemente con materiale inglese o europeo oppure attraverso processi industriali eseguiti in territorio inglese o europeo, ed essere comunque considerato d’origine inglese quando importato in Europa e d’origine europea quando importato in Regno Unito. Tale principio vuole incentivare l’approvvigionamento commerciale sull’asse UE-UK, escludendo i Paesi terzi al TCA dallo schema del cumulo dell’origine e dal conseguente trattamento tariffario preferenziale.
Non è prevista alcuna possibilità di cumulo trasversale dell’origine del prodotto. In tal modo si vuole scongiurare il rischio che il Regno Unito o uno degli Stati membri europei possano assemblare all’interno del proprio territorio un prodotto composto da elementi provenienti da Paesi terzi, camuffandone l’origine e, di fatto, sfruttando i benefici doganali previsti dal TCA.
Procedure d’origine
Le procedure d’origine richiedono una stretta cooperazione tra importatori ed esportatori al momento dello scambio commerciale:
- Gli importatori possono godere del trattamento tariffario preferenziale, laddove presentino un’attestazione d’origine rilasciata dall’esportatore in cui il prodotto è dichiarato originario oppure assicurino, sotto la propria responsabilità, l’effettivo carattere originario del prodotto; essi sono responsabili della correttezza della richiesta di trattamento tariffario preferenziale e della conformità delle proprie azioni alle prescrizioni imposte dal TCA;
- Gli esportatori devono sottoscrivere ed allegare alle fatture o agli altri documenti commerciali una dichiarazione che attesti l’origine dei beni da esportare; tali documenti possono avere una durata che varia dai 12 ai 24 mesi decorrenti dalla data di rilascio e possono essere utilizzati per un’unica spedizione di una o più merci o per spedizioni multiple della stessa merce entro un lasso di tempo inferiore ai 12 mesi appositamente specificato nell’attestazione d’origine.
Sia l’importatore sia l’esportatore devono, poi, conservare copie della documentazione attestante l’origine della merce, rispettivamente per un minimo di 3 e 4 anni.
Infine, il TCA prevede che le autorità doganali inglesi ed europee continuino a riconoscere lo status di Authorised Economic Operator (AEO), in capo a quegli operatori che, in presenza di specifici requisiti, come, ad esempio, l’assenza di gravi violazioni della normativa fiscale e doganale o una comprovata solvibilità finanziaria, vengono riconosciuti come partner commerciali affidabili e sicuri nell’ambito del commercio internazionale. Tali soggetti hanno diritto ad alcune semplificazioni doganali e a minori controlli ai confini.
Le novità normative introdotte dal TCA sono oggetto di costante studio da parte dello Studio Legale Associato Meplaw il quale offre consulenza in tutte le materie attinenti al diritto societario e commerciale inglese attraverso la propria sede fisica a Londra.
- Posted by MepLaw
- On 19 Gennaio 2021