Avvocato posso vedere mio figlio?
Regole per il diritto di visita nel corso dell’ emergenza sanitaria da Coronavirus
L’emergenza sanitaria da Coronavirus ha imposto al nostro paese delle ferree regole da seguire che limitano gli spostamenti a quelli strettamente necessari. Le numerose famiglie in cui sono presenti genitori divorziati e minori si trovano a dover fronteggiare una seria problematica. Come bisogna agire in relazione al diritto di visita del coniuge non collocatario?
Il Decreto Presidenziale del 09.03.2020 che ha esteso a tutto il territorio nazionale le limitazioni già imposte in alcune province, all’art. 1 c. 1 lett. a), impone di
“evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”.
Ad esso è seguita la specifica del 10.03.2020 pubblicata sul sito istituzionale
“gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio”
Maggiore chiarezza è pervenuta dal Tribunale di Milano che con provvedimento dell’ 11.03.2020 si è così espresso:
“Nessuna chiusura di ambiti regionali può giustificare violazioni di provvedimenti di separazione o divorzio vigenti”
Appare dunque evidente che il diritto di visita, supera tutte le limitazioni imposte dal decreto #IoRestoaCasa, e continua ad essere esercitato nelle modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione e divorzio.
Assume un ruolo fondamentale la responsabilità del genitore, che dovrebbe in questa circostanza far emergere il buon senso ed agire cercando di tutelare il più possibile il benessere del minore.
In casi straordinari, come quelli di contrasto tra ex coniugi e laddove esistesse un alto rischio di contagio del genitore non collocatario ed in mancanza di un accordo fra le parti, l’altro genitore potrebbe adire il Tribunale art. 709 cpc per richiedere un provvedimento di limitazione e/o interruzione del diritto di visita.
E’ bene evidenziare inoltre che in caso di mancato accordo tra le parti genitoriali la limitazione ” arbitraria” del diritto di visita e frequentazione al genitore non collocatario assume risvolti penali
“commette reato di cui all’art.388 cp il genitore non collocatario che ostacola l’incontro con l’altro genitore”
Cassazione penale sentenza n. 38608/2018
L’auspicio in questa delicata fase di emergenza sanitaria che sta attraversando l’Italia, è che prevalga il buon senso dei genitori che agiscano con responsabilità ed esclusivamente per il bene del minore, insegnando che soprattutto in una situazione così delicata l’accordo e il rispetto dell’altro sono elementi davvero essenziali.
Annalisa Crisci
- Posted by Annalisa Crisci
- On 25 Marzo 2020