Assoggettabilità del Ctd all’imposta unica
L’Avv. Fabio Maggesi interviene su GiocoNews.it alla vigilia della pronuncia della Corte Ue
Il giorno prima della pronuncia della Corte Ue l’Avv. Fabio Maggesi è intervenuto su GiocoNews.it. L’argomento riguarda la legittimità della norma che obbliga le agenzie estere collegate ad un bookmaker comunitario senza concessione a versare l’imposta unica sulle scommesse.
Secondo l’opinione del legale bisogna distinguere due casi. Nel caso di una scommessa posta in essere su un sito scommesse autorizzato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o all’interno di un’agenzia appartenente ad un operatore provvisto di regolare licenza AdM le vincite sono già tassate alla fonte. le eventuali vincite derivanti dalle scommesse effettuate su bookmaker italiani, non devono essere dichiarate al Fisco Italiano in quanto all’interno dell’aggio applicato dalle società è compreso un prelievo fiscale percentuale da parte dello Stato. Ciò si evince dall’articolo 30 del Dpr 600/1973 come novellato dall’articolo 6 della legge 122/2016. I bookmaker non autorizzati da AdM che operano con licenze non italiane non pagano le tasse nel nostro paese nè sono stabilmente organizzate in Italia e seppur in alcuni casi in linea con le normative statali di appartenenza non sono ammesse all’interno del nostro quadro normativo. L’articolo 4 comma 3 della legge 401/1989 recita infatti che chi partecipa alle scommesse illegali accettando biglietti della lotteria o altre scommesse da soggetti sprovvisti delle necessarie autorizzazioni è punibile con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 51 a 516 euro. Tale sanzione riguarda esclusivamente l’aspetto penalistico del gioco su piattaforme non autorizzate e non l’evasione fiscale. Dal punto di vista de giocatore infatti le eventuali vincite risulterebbero invisibili al Fisco Italiano
Il conflitto normativo
Seppur dunque alcuni principi normativi possano essere in contrasto con l’art. 56 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (Tfue) vi è da precisare come tale principio viva di applicabilità su base “Temporanea” Per poter considerare vigente tale principio sarebbe opportuno che il servizio erogato da una Stabile all’interno di uno Stato membro. venga erogato in modo temporaneo e non continuativo in favore dei cittadini Ue Stabiliti in uno stato diverso da quello in cui sono erogati i servizi. Laddove infatti venisse meno la temporaneità sarebbe opportuna l’applicazione dell’articolo 49 del Tfue secondo il quale la libertà di stabilimento importa l’accesso alle attività autonome e al loro esercizio nonchè la costituzione e la gestione di imprese ed in particolare di società ai sensi dell’articolo 54 Tfue secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini. Bisogna inoltre precisare come la Corte di Giustizia più volte abbia statuito che la disciplina dei giochi d’azzardo rientri tra i settori in cui sussistono, tra gli Stati membri dell’Unione, notevoli divergenze di ordine morale, religioso e culturale. In assenza di armonizzazione in tale materia a livello dell’Unione, spetta al singolo stato membro valutare le esigenze che la tutela degli interessi implicati comporta.
Il Bug del sistema Italiano
Secondo il parere del legale il Tax Resident italiano non potrà per nessuna ragione non dichiarare al Fisco la natura e/o l’importo della vincita perchè generata al di fuori delle casistiche previste dalla norma e mai potrà esimersi dal corrispondere al Fisco le percentuali dettate dalla normativa fiscale vigente. Verò è in ogni caso che che il giocatore dovendo inserire alla voce “redditi diversi” si ritroverebbe a dover pagare l’intera vincita ma non potrebbe in nessun modo omettere la dichiarazione per le ragioni su dedotte. Il Bug riguarderebbe proprio la tassazione delle spese sostenute per ottenere la vincita.
- Posted by MepLaw
- On 25 Febbraio 2020