Applicazioni del Decreto Cura Italia al settore dei giochi
Su Diritto 24 intervento dell’Avvocato Fabio Maggesi, Founding Partner di Meplaw, in merito al tema:
“Decreto Cura Italia. Le misure per il settore dei giochi”
Il Decreto legge 17 marzo 2020 noto anche come Decreto Cura Italia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e legato all‘emergenza epidemiologica da Covid-19 ha dato delle importanti risposte in merito a:
- misure di potenziamento del servizio sanitario
- misure a sostegno del lavoro
- misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario
- misure fiscali a sostegno delle famiglie e delle imprese
- ulteriori disposizioni.
Anche rispetto al settore dei “giochi” sono state indicate delle misure di sicuro interesse.
Articolo 61
Tale articolo stabilisce che a far data dal 02 marzo 2020 sono sospesi:
- i versamenti delle ritenute alla fonte
- i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. Tale disposizione riguarda anche i soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche , sale da ballo, nightclub sale da gioco e biliardi
- soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, compresa la gestione di macchine ed apparecchi correlati.
Nonostante quest’ultima disposizione possa lasciare adito a dubbi, si può affermare che il rinvio riguardi i gestori di Awp, Vlt ed altri apparecchi che rappresentano quasi l’esclusivo strumento di esercizio delle attività delle sale giochi. Il comma 4 di tale articolo inoltre stabilisce che i versamenti sospesi potranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere da maggio 2020. Tra i versamenti rinviati anche il pagamento dell’Isi la cui scadenza era prevista per lo scorso 16 marzo per videogiochi, apparecchi di cui all’art. 110 comma 7 a moneta, flipper e calcetti.
Articolo 69
L’articolo 69 comma 1 del D.l. 18/2020 stabilisce che: “I termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110 comma 6 lettera a) e lettera b) in scadenza entro il 30 aprile 2020 sono prorogati al 29 maggio 2020. Tali somme possono essere versate con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata dovrà essere versata entro il 29 maggio e le successive entro l’ultimo giorno del mese , l’ultima rata entro il 18 dicembre 2020. Per tutta la filiera del gioco pubblico i versamenti in scadenza a marzo ed aprile sono sospesi. Non si può ritenere che per i gestori permanga l’obbligo di versare ai concessionari il PREU relativo alla raccolta effettivamente effettuata, sia in relazione alle scadenze del mese di febbraio 2020 che a quelle del periodo successivo.
Il comma 2 dell’articolo prevede che a seguito della sospensione delle attività di sala bingo non è dovuto il canone di cui all’articolo 1 comma 636 legge 27 dicembre 2013 n.147 e ss.mm. e ii.a decorrere da marzo 2020 e per tutto il periodo di sospensione dell’attività.
Il comma 3 precisa invece che i termini previsti dall’articolo 1 comma 727 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 sono prorogati di 6 mesi.
Altri articoli riferibili al settore del gioco
Articolo 19: interessa i datori di lavoro che nel corso del 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per l’emergenza legata al Covid-19 che possono presentare domanda di concessione di cassa integrazione ordinaria per i periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di 9 settimane e comunque entro il mese di agosto 2020. La domanda deve essere presentata entro il quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione.
Articolo 46: inibisce per i 60 giorni successivi all’entrata in vigore del D.L. la possibilità di ricorrere a licenziamenti per ingiustificato motivo.
Articolo 62: introduce un periodo di sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali contributivi. Per i contribuenti che non abbiano superato il limite di ricavi di 2 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello della norma, la sospensione opera i versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, relativi alle trattenute dell’addizionale regionale e comunale, Iva, contributi INPS e premi INAIL in scadenza tra l’08 marzo ed il 31 marzo 2020. I suddetti versamenti dovranno essere effettuati entro il 31 maggio in un’unica soluzione o in 5 rate mensili a partire da maggio 2020 che dovrebbero essere maggiorate degli interessi legali sulle rate successive alla prima. Al momento nessuna proroga è prevista per i versamenti in scadenza nel mese di aprile.
Articolo 65: riconosce un credito d’imposta sugli affitti dei negozi ai soggetti esercenti attività d’impresa nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione di marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe). Tale misura non è applicabile alle attività essenziali come farmacie, parafarmacie, negozi alimentari e di prima necessità.
Articolo 106: individua nuove modalità per lo svolgimento delle assemblee societarie, in particolare consente alle società di convocare l’assemblea ordinaria entro un termine più ampio rispetto a quello ordinario stabilito dal codice civile e facilitare lo svolgimento delle assemblee nel rispetto delle disposizioni volte a ridurre il contagio.
- Posted by MepLaw
- On 23 Marzo 2020