Lo Studio Legale MEPLAW offre consulenza professionale e mirata per tutto il procedimento di Adozione.
Il Dipartimento è composto da Avvocati fortemente legati al mondo dell’adozione ivi compreso chi per primo, ha costruito una famiglia con il percorso adottivo. La materia, così sensibile e delicata, è costituita da un insieme di norme dettagliate che rendono necessario un affiancamento mirato per evitare gli ostacoli che il percorso in ogni caso prevede.
Per tale motivazione, nel caso si intendesse intraprendere un percorso adottivo, è fondamentale affiancarsi ad un team competente che conosce la materia e che con le giuste indicazioni sarà in grado di consigliare in modo corretto la coppia, onde ottenere, nei tempi più idonei possibili, ed ove ne ricorrano i presupposti, il risultato di costruire una famiglia.
I nostri Avvocati possono seguire la coppia sin dal principio, assistendola in tutto percorso iniziale, ivi compresa la predisposizione della giusta documentazione, l’inoltro della domanda al Tribunale dei Minorenni, sino al perfezionarsi della pratica di adozione.
Lo studio si occupa anche di assistere le famiglie in tutte le problematiche successive, eventualmente sopraggiunte, che possano insorgere nel post adozione e per tutti i casi afferenti il rischio giuridico sopraggiunto.
BREVI CENNI ALL’ISTITUTO DELL’ADOZIONE DI MINORE
L’adozione è un istituto giuridico che permette a un soggetto, detto adottante, di attrarre ufficialmente un altro soggetto, detto adottato, come figlio.
Il principio cui è informata la disciplina è il diritto del bambino a vivere, essere educato e ricevere le cure necessarie, in una famiglia diversa rispetto a quella d’origine, laddove quest’ultima dia luogo a carenze morali e materiali tali da pregiudicarne la crescita e l’equilibrio psicologico e fisico del minore. La legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 27 dispone che «l’adozione fa assumere, al minore adottato, lo stato di figlio nato nel matrimonio degli adottanti, dei quali porta anche il cognome». La stessa legge prevede la possibilità di adottare un minore sul territorio nazionale (adozione nazionale) o in uno Stato estero (adozione internazionale) aderente alla Convenzione dell’Aia per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, oppure in un paese col quale l’Italia abbia stabilito un patto bilaterale in materia di adozione.
I futuri genitori possono dare disponibilità sia per l’adozione nazionale sia per quella internazionale per un paese straniero specifico. Generalmente, al verificarsi di un abbinamento coppia-minore in una delle due distinte procedure (nazionale e internazionale) viene sospesa l’altra, ma in alcuni casi il Tribunale per i minorenni di competenza potrebbe anche permettere alla coppia di concludere l’adozione con entrambe le procedure, qualora vengano proposti e accettati dalla coppia due distinti abbinamenti.
La citata legge 4 maggio 1983, n.184 regolamenta i requisiti sia per l’adozione nazionale sia per quella internazionale.
Nel caso di adozione internazionale lo Stato estero potrebbe porre criteri restrittivi rispetto alla legge italiana.
I requisiti fondamentali stabiliti dalla legge italiana, principalmente, sono i seguenti:
- L’adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve aver avuto mai luogo negli ultimi tre anni, separazione personale neppure di fatto. Il periodo dei 3 anni può essere raggiunto computando anche un eventuale periodo di convivenza pre-matrimoniale more uxorio.
- La differenza di età tra gli adottanti e l’adottato deve essere compresa dai 18 ai 45 anni. Uno solo dei due coniugi può avere una differenza di età superiore ai 45 anni, a patto che la sua età non superi i 55 anni. Inoltre il limite può essere derogato se i coniugi siano genitori di figli anche adottivi dei quali almeno uno sia in età minore, o quando l’adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già dagli stessi adottato.
- Gli adottanti devono essere effettivamente idonei a educare, istruire e mantenere i minori che intendono adottare. Questo punto viene verificato dal Tribunale per i minorenni di competenza tramite i servizi socio-assistenziali degli Enti locali nel percorso adottivo e quindi nel periodo antecedente all’emissione del Decreto di Idoneità.
ADOZIONE DI MAGGIORENNI
Questa tipologia di adozione prevede la possibilità di statuire un legame morale e familiare permanente con un maggiore di età. La procedura è diversa da quella istituita per il minore ed è sempre consigliato l’aiuto di un legale considerata la delicatezza e la complessità della pratica in essere.
L’adottato acquista:
- il diritto di anteporre il cognome dell’adottante al proprio
- il diritto a succedere all’adottante nella stessa posizione dei figli legittimi,
- il diritto agli alimenti.
L’adozione ordinaria non muta diritti e doveri dell’adottato verso la famiglia di origine e non produce effetti verso i parenti dell’adottante e verso quelli dell’adottato.
Possono chiedere di adottare un maggiorenne le persone (coniugate o meno) che:
- non hanno discendenti legittimi o legittimati
- hanno compiuto i 35 anni d’età
- superano di almeno 18 anni l’età di coloro che intendono adottare.
In casi eccezionali il tribunale può autorizzare l’adozione, se l’adottante ha raggiunto almeno i 30 anni d’età, fermo restando la differenza d’età di almeno 18 anni rispetto al soggetto che si intende adottare.
E’ richiesto il consenso:
- dell’adottante, dell’adottando e dei loro eventuali coniugi
- dei figli (legittimi o legittimati o naturali riconosciuti) maggiorenni dell’adottante
- dei genitori dell’adottando
Se l’assenso dei genitori dell’adottando o quello dei coniugi dell’adottante o dell’adottato è negato, il tribunale, su istanza dell’adottante, può ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all’interesse dell’adottando, pronunziare ugualmente l’adozione; allo stesso modo il tribunale può pronunziare l’adozione quando è impossibile ottenere l’assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo.
ADOZIONE DA PARTE DI GENITORI DELLO STESSO SESSO
> IN ITALIA
Questa tipologia di adozione non è normata in italia per i minori in stato di abbandono.
La stepchild adoption è però disciplinata sin dal 1983 con la Legge 4 maggio 1983, n. 184 “Diritto del minore ad una famiglia” e permette l’adozione del figlio del coniuge.
L’art. 44 prevede deroghe per alcuni casi specifici e prevede la possibilità di adottare un bambino che non sarebbe adottabile in modo tradizionale.
E’ il caso del minore che ha un genitore. Questi dunque può essere adottato dal partner del genitore biologico (biological parent).
L’adottante sarà quindi il genitore sociale (step–parent).
Il partner del genitore di sangue potrebbe essere convivente con l’altro, ovvero i due potrebbero essere parte di un’unione civile o addirittura, in alternativa, potrebbe anche trattarsi di una coppia omosessuale che si è unita in matrimonio all’estero.
> IN EUROPA
Lo Studio si occupa anche di seguire le coppie dello stesso sesso, laddove intendessero adottare un minore in stato di abbandono, nei paesi Europei di Spagna, Inghilterra e Lussemburgo.
> In Spagna: In Spagna l’adozione di bambini da parte di coppie dello stesso sesso è legale e disciplinata dal Codice Civile spagnolo così come modificato dalla legge che nel 2005 ha aperto il matrimonio, e con esso l’adozione congiunta di minori, alle coppie dello stesso sesso.
> In Inghilterra: Nel Regno Unito l’adozione di bambini da parte di coppie dello stesso sesso è legale per effetto dell’Adoption and Children Act 2002, legge che ha aperto l’adozione congiunta di minori alle coppie di fatto di sesso diverso e dello stesso sesso in Inghilterra e Galles, dell’Adoption and Children (Scotland) Act 2007, e della sentenza emessa dalla Corte d’Appello dell’Irlanda del Nord nel giugno 2013, che ha allineato l’Irlanda del Nord al resto del Regno Unito.
> In Lussemburgo: L’adozione congiunta di minori è aperta alle coppie dello stesso sesso per effetto della legge che ha garantito alle coppie dello stesso sesso l’accesso al matrimonio, approvata nel corso del 2014 ed entrata in vigore a inizio 2015.
Il Dipartimento di Adozione si occupa di:
• Orientamento all’Adozione
• Assistenza al percorso adottivo Nazionale
• Assistenza ed instradamento al percorso adottivo Internazionale
• Attività giudiziaria afferente il percorso pre o post adozione
• Diritto dei minori
• Consulenza afferente il percorso adottivo internazionale per coppie omosessuale
Capo Dipartimento: Avv. Alessia Maria Di Biase – Senior Associate