
Adozione per single in Italia: è davvero possibile?
Finalmente, anche in Italia i single potranno diventare genitori adottivi di minori in stato di abbandono all’Estero.
Lo ha stabilito la Corte Costituzionale, con sentenza n. 33 del 21.03.25, con la quale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 29-bis, comma 1, della Legge 4 maggio 1983, n. 18 “nella parte in cui, rispettivamente, non consentono alla persona non coniugata residente in Italia di presentare domanda per la dichiarazione di idoneità all’adozione internazionale e al giudice di emettere il decreto di idoneità all’adozione internazionale nei confronti della persona non coniugata, di cui siano state positivamente riscontrate le attitudini genitoriali nel corso dell’istruttoria”.
https://cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2025:33
Questa sentenza rappresenta un passo importante per la possibilità concreta per i single di adottare un bambino straniero.
E’ un’apertura significativa che supera normative inadeguate rispetto ai valori fondamentali della Costituzione, in particolare nel contesto della protezione dei diritti delle minoranze e dei gruppi vulnerabili; la decisione rafforza l’idea che l’evoluzione del diritto debba sempre essere orientata a tutelare i diritti universali di ogni individuo, senza alcuna forma di discriminazione, basandosi su una visione inclusiva e moderna della società.–°
Le motivazioni della sentenza
Con questa sentenza la Corte Costituzionale, ha dichiarato che le norme censurate impedivano una valutazione dell’idoneità adottiva delle persone non coniugate che dichiarano la propria disponibilità all’adozione di minori stranieri, violando principi costituzionali fondamentali tra cui il diritto alla parità di trattamento e la tutela della dignità della persona.
La Corte ha rilevato, inoltre, un contrasto degli artt. 29-bis, comma 1, e 30, comma 1, della legge n. 184 del 1983 con l’art. 117 Cost., primo comma, in relazione all’art. 8 CEDU, che deve essere letto in modo integrato e coordinato con l’art. 2 Cost., in quanto “non realizzerebbero il fine della tutela dell’interesse del minore e violerebbero il diritto al rispetto della vita privata”.
L’interpretazione tradizionale dell’art. 29-bis, comma 1, limitava determinati diritti a una specifica categoria di individui, contravvenendo al principio costituzionale di uguaglianza. La dichiarazione di incostituzionalità di tale norma, alla luce dell’art. 2 della Costituzione, che tutela i diritti inviolabili dell’individuo, compresi quelli civili, sociali ed economici, sottolinea come il trattamento differenziato previsto dalla norma fosse ingiustificato e non fondato su una ragionevole e proporzionata differenziazione tra le persone coinvolte, contravvenendo così al principio di non discriminazione.
La sentenza fa anche riferimento alla giurisprudenza europea sull’interpretazione dei diritti umani, chiarendo come la legislazione nazionale non possa limitare i diritti fondamentali dei cittadini senza una adeguata giustificazione. In questo senso, la Corte ha affermato che le leggi che impongano discriminazioni tra gruppi di individui o che pongano limitazioni ingiustificate ai diritti di alcune categorie di persone non sono compatibili con la Costituzione Italiana.
La dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 29-bis, comma 1, della Legge n. 18/1983 ha avuto un impatto significativo, non solo sul piano normativo, ma anche sul piano sociale e giuridico. La Corte ha ribadito l’importanza di un approccio che riconosca l’evoluzione della società e dei diritti, orientato verso una maggiore inclusività e rispetto dei principi costituzionali di uguaglianza.
Conclusione
La sentenza della Corte Costituzionale n. 33 del 21 marzo 2025 segna una svolta fondamentale nella legislazione italiana, aprendo nuove opportunità per le persone non coniugate che desiderano diventare genitori attraverso l’adozione internazionale.
Con questa decisione, la Corte ha riaffermato il principio costituzionale di uguaglianza e il diritto alla non discriminazione, promuovendo un approccio più inclusivo e rispettoso dei diritti fondamentali dell’individuo.
La dichiarazione di incostituzionalità dell’articolo 29-bis, comma 1, non solo rafforza la tutela dei diritti civili, ma risponde anche a una società in continua evoluzione, dove la nozione di famiglia non si limita più alla tradizionale unione coniugale. La strada tracciata da questa sentenza non solo favorisce l’inclusività, ma rappresenta anche un passo verso una maggiore protezione e valorizzazione dei diritti del minore, in un contesto di parità e rispetto delle differenze.

- Posted by Annalisa Crisci
- On 4 Aprile 2025