DEINDICIZZAZIONE DI SITI FALSI: IL SI DEL GARANTE PRIVACY
Il Garante della privacy ha di recente emesso un provvedimento per la rimozione e dunque la deindicizzazione di risultati di ricerca di un Url collegato a un sito web falso che trattava dati personali attraverso condotte lesive della reputazione.
La vicenda alla base del reclamo presentato al Garante privacy ha interessato un cittadino italiano che aveva rintracciato sul web un sito – di cui ne ignorava l’esistenza e la titolarità, ma inequivocabilmente a lui riconducibile per via della denominazione dell’URL e della presenza di contenuti sempre a lui direttamente riferibili, tra cui immagini – che per lo stesso interessato al trattamento risultavano diffamatori e lesivi della reputazione personale e professionale.
Rivolta a Google la richiesta di deindicizzare il risultato di ricerca, il motore di ricerca riteneva di non poter intervenire, non disponendo di alcun elemento in grado di consentirgli di svolgere una valutazione in merito alla pretesa inesattezza dei contenuti riportati nell’Url oggetto di reclamo e ritenendo che il ruolo pubblico del reclamante rappresentasse un argomento a favore del diritto del pubblico a ricercare le informazioni rilevanti rispetto al loro ruolo e alle attività pubbliche.
La Decisione del Garante della Privacy
Così inquadrata la questione, il Garante della privacy, nel ritenere fondato il reclamo allo stesso presentato, ordinava a Google di deindicizzare il sito dai risultati di ricerca.
Sebbene lo stesso Garante precisava che il caso trattato, per via delle sue specificità, non potesse rientrare tra quelli avente valore di precedente nei confronti del medesimo titolare del trattamento, ex art. 83, par. 2), lett. c), del GDPR, la decisione dell’Autorità risulta importante in quanto afferma chiaramente che l’esercizio del diritto all’oblio – nell’immaginario collettivo strettamente vincolato solo al trascorrere del tempo – è posto altresì al vaglio degli ulteriori criteri individuati sia dalle “Linee Guida 2014” sia dalle Linee Guida n. 5/2019 adottate dall’EDPB (European Data Protection Board).
In particolare, il Garante della Privacy, nell’accogliere il reclamo presentato contro Google, affermava che al punto n. 4 delle “Linee Guida 2014” è previsto il criterio relativo all’esattezza del dato che richiede, per la valutazione delle richieste di deindicizzazione, la verifica di informazioni che determinino “un’impressione inesatta, inadeguata o fuorviante rispetto alla persona interessata”.
È stata dunque data piena applicazione ad alcuni principi elencati nell’art. 5 del GDPR che richiedono, oltre al trattamento lecito e corretto, l’esattezza del dato, prevedendo di doversi adottare misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati.
Inoltre, a pesare sulla decisione del Garante, rilevava la circostanza che il sito non conteneva alcun riferimento all’informativa di cui all’art. 12 del Regolamento sull’utilizzo dei dati personali né al titolare del trattamento cui rivolgersi per esercitare i diritti di opposizione e di rettifica ex artt. 18 e 21 del GDPR.
Tutto ciò considerato, dunque, il Garante della privacy ha ritenuto fondate le ragioni del reclamante e di conseguenza ha ingiunto a Google di rimuovere il sito falso e denigratorio dai risultati di ricerca.
In altri termini, constatato un trattamento di dati non rispondenti al detto criterio dell’esattezza, il Garante, in base alle suddette ragioni, ha riconosciuto il diritto all’oblio nonché ritenuto doversi adottare la misura della deindicizzazione dell’indirizzo web.
Dunque, per quanto il Garante della privacy non sia l’autorità competente in ambito della diffamazione, viene ribadito il concetto espresso dal legislatore europeo che la violazione dei dati personali può arrecare pregiudizio alla reputazione in quanto rappresentazione sociale della propria identità.
Ne deriva, all’atto pratico, che il soggetto che veda lesa la propria reputazione ed onorabilità, può accedere a diversi strumenti di tutela tra cui, per l’appunto, anche quelli previsti a tutela della propria privacy.
Avv. Alfonso Massimo Cimò
- Posted by Alfonso Massimo Cimò
- On 14 Dicembre 2023