Il Processo esecutivo alla luce della riforma Cartabia
Le modifiche apportate dal Dlgs 149/22 al processo esecutivo trovano applicazione nei procedimenti esecutivi iniziati dal 1° marzo 2023, fatte salve alcune eccezioni già in vigore dal luglio 2022.
La riforma si ispira ad un criterio sostanzialista, che abbandona formalismi non in linea con l’ordinamento moderno come già scriveva Satta ( Commentario al c.p.c., III, Milano, nel 1965) avuto ad esempio riguardo alla abrogazione della formula esecutiva, e che ha come punto focale il c.d. fattore tempo, siccome spiegato anche nella relazione preparatoria del Prof. Luiso.
Le principali novità
Vediamo, sia pure in maniera compendiata, quali sono le principali novità. Con la modifica degli articoli 474, 474, 479 c,p.c. e di tutte le norme codicistiche e delle disposizioni di attuazione cui la formula esecutiva trovava riferimento, il D.lgs 149/22 ha reso più agevole agire in executivis. Basterà, infatti, scaricare la copia del titolo esecutivo dal fascicolo telematico ed attestarne la conformità all’originale senza più necessità che il cancelliere apponga la formula nota come “comandiamo”. Di talché, saranno gli stessi difensori ad estrarre copia dei provvedimenti giudiziali dal fascicolo telematico e ad attestarne la conformità ai rispettivi originali.
I titoli notarili, o ricevuti da altro Pubblico Ufficiale, potranno essere rilasciati ai sensi dell’art. 153 disp. att. c.p.c., anch’esso novellato, in copia conforme con il sigillo del notaio o dell’ufficio al quale appartiene il P.U.
Eventuali vizi potranno essere opposti dopo la notifica del precetto, nel quale dovrà essere indicata esclusivamente la data di esecutività del titolo, con la richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c.; o una volta intraprese le azioni esecutive, proponendo istanza della sospensione dell’esecuzione o mediante la richiesta di limitazione delle procedure esecutive o di riduzione del pignoramento .
Modifica all’art. 492 bis
Di grande interesse pratico è la modifica all’art. 492 bis cpc in tema di sospensione del termine di efficacia del precetto in caso di ricerca telematica dei beni da pignorare. La sospensione opera ipso iure dalla presentazione della istanza, al Presidente del Tribunale o all’ufficiale giudiziario, e permane fino alla comunicazione delle risultanze o del rigetto della domanda.
Se l’istanza è presentata dopo la notifica del precetto e dopo il decorso del termine dilatorio di dieci giorni previsto dall’art. 482 c.p.c. non è necessaria la autorizzazione da parte del presidente del tribunale, Competente ad effettuare le ricerche è l’ufficiale giudiziario addetto al Tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio o la dimora oppure per gli enti la sede. La data di detta istanza e degli esiti della ricerca dovranno essere inseriti nel pignoramento ai sensi dell’art 492 cpc.
Accesso diretto da parte dell’Ufficiale Giudiziario alla Banca dati dell’ Agenzia delle Entrate
Il Ministero della Giustizia ha reso attivo dal 22 Agosto 2023 l’accesso diretto da parte dell’Ufficiale giudiziario alla Banca dati della Agenzia delle entrate per rendere operativo il disposto di cui all’art. 155 quater uc disp att cpc, attraverso il sistema di interscambio avuto riguardo a dichiarazione dei redditi e certificazioni, atti di registro e archivio rapporti finanziari.
Una modifica importante riguarda l’ espropriazione di crediti della P.A., la competenza territoriale è attribuita, in questi casi, ai tribunali dove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato, nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede (art. 26-bis, comma 1, c.p.c, già in vigore dal 22 giugno 2022).
La competenza determinata in base al foro del creditore nei procedimenti esecutivi a carico della P.A.si ritiene sia stata mutata in vista del prossimo accentramento della funzione di tesoreria statale, che avrebbe comportato la concentrazione di tutte le procedure esecutive di cui si dice dinanzi al Tribunale di Roma, con conseguente carico di ruolo non sostenibile.
Inoltre, il creditore procedente, ai sensi dei commi 5 e 6 dell’art 543 cpc, introdotti dall’art. 1 co.32 della L 206/21 è onerato a notificare ai debitori esecutati ed ai terzi l’avvenuta iscrizione a ruolo del pignoramento, con relativa indicazione del numero di ruolo, entro la data della prima udienza a pena di inefficacia del pignoramento medesimo. Della avvenuta notifica si dà atto nel fascicolo dell’esecuzione. Dopo una iniziale incertezza, è oggi pacifico che la notifica può essere eseguita anche dall’avvocato in proprio o a mezzo pec, non necessariamente tramite ufficiali giudiziari.
Esecuzione immobiliare
Quanto alla esecuzione immobiliare la maggiore novità riguarda senz’altro il riordino delle attività di custodia dei beni staggiti.
L’art. 559 co. 2 come modificato dal d.lgs. 149/2022 prevede che la nomina del custode sia contestuale alla nomina dell’esperto da individuare nell’I.V.G. o in uno dei professionisti delegabili per le operazioni di vendita, inseriti nell’elenco di cui all’art. 179-ter disp. att. c.p.c.. .Il GE può anche non sostituire il debitore con un custode giudiziario se non necessario alla custodia del bene od alla sua amministrazione, che potrà dunque rimanere in capo al debitore. Il successivo terzo comma dell’art. 559 c.p.c. indica i compiti del custode giudiziario (che si sommano a quelli analiticamente indicati nel D.M. n. 80/2009), cioè il controllo, in ausilio all’esperto stimatore, della completezza della documentazione di cui all’art. 567 c.p.c.. e l’obbligo, qui la novità, di procedere con una relazione informativa in un termine indicato dal giudice dell’esecuzione. Il custode potrà più formalmente partecipare alla definizione della procedura anche indicando al debitore gli strumenti alternativi come ad esempio l’accesso alle norme sul sovraindebitamento, o il ricorso ad un saldo e stralcio.
Le modalità della custodia disciplinate dall’art 560 cpc sono state riordinate e schematizzate. Permangono gli obblighi di custodia, oltre a quello nuovo di rendere il conto, ma il debitore ed i suoi familiari non perdono il possesso del ben staggito fino alla ordinanza di vendita, a meno che lo disponga il Giudice per intralcio nelle operazioni di vendita o cattiva tenuta del bene, ovvero a richiesta dell’aggiudicatario. Il custode potrà liberare il bene senza formalità anche ricorrendo alla forza pubblica previa autorizzazione a tale ricorso da parte del Giudice e senza le formalità di cui all’art 605 e ss cpc ed a spese dell’aggiudicatario.
La novella ha ridotto i termini per il deposto della documentazione di cui all’art. 567 co II cpc. Anche di quelli di proroga, onere mitigato dalla collaborazione del custode e dell’esperto nella verifica della documentazione catastale di cui si è detto. Il “fattore tempo” ha influenzato anche la modalità della delega di cui all’art 591 bis cpc, che prevede tre esperimenti nel corso dell’anno, con avvisi schematizzati secondo le indicazioni del GE e termini molto stringenti per la redazione del progetto di distribuzione.ex art 568 cpc.. In questo senso, le norme di dettaglio sono affidate alle disposizioni di attuazione dagli articoli168 e 169 quinques, 173 e 173 quater, 179 ter e quater che disciplinano le modalità dei prospetti di stima, e della relazione di vendita oltre alle modalità di tenuta dell’albo dei professionisti delegati,. E’ inoltre prevista la possibilità per le parti e per gli interessati di proporre ricorso al GE per reclamare gli atti del professionista delegato, nel termine di venti giorni dall’atto o dalla sua conoscenza, al fine di dare maggiore stabilità alla vendita Su tale reclamo il Ge provvederà con ordinanza reclamabile ex art. 617 cpc. Un ampio spazio viene dato alla normazione della c.d. vente privée già introdotta con la Le 206 del 2021.
In ultimo, è interessante osservare che l’art. 38 del Dlg.s 149/22 ha modificato l’art. 3 D.lgs. n. 15/2020 in armonizzazione alle modifiche apportate all’art. 492-bis c.p.c. La norma di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2014/655 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituiva una procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo dei conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale, è stato allineato allo spostamento delle previsioni precedentemente contenute nel II comma dell’art. 492-bis e ora confluite nel nuovo IV comma.
Avv. Amalia Sprovieri
- Posted by Amalia Sprovieri
- On 6 Novembre 2023