RIFORMA DEL LAVORO SPORTIVO: IMPATTO SULLE RETI DI IMPRESA
Le Imprese Sportive possono creare o aderire ad un contratto di rete.
Alla luce della definizione normativa delle Reti di Impresa, il contratto di rete può infatti essere stipulato da ‘più imprenditori’ indipendentemente dalla loro natura, incluse le imprese individuali, le società, gli imprenditori pubblici o altri enti che hanno per oggetto esclusivo o principale un’attività di impresa, anche non necessariamente commerciale, così come le imprese senza scopo di lucro.
Le Imprese Sportive, sono caratterizzate da un’organizzazione finalizzata al raggiungimento dello scopo istituzionale relativo alla promozione, organizzazione e gestione delle attività sportive. Normalmente esse sono costituite, ai sensi del Codice Civile, in società di capitali.
Riforma dello sport 2023
Inevitabile, pertanto, è la ricaduta della ‘Riforma dello Sport 2023’ (D.lgs. n.36/2021) sulle Reti composte da imprese sportive, sia sotto il profilo fiscale che della gestione dei lavoratori.
La Riforma sarà effettiva dal 1° luglio 2023 anche se sono stati introdotti cambiamenti e novità nell’inquadramento dei lavoratori sportivi ed alla data odierna è all’esame della Camera la proposta di decreto legislativo che potrà ulteriormente modificare i decreti legislativi n. 36, 37, 38, 39 e 40 del 2021.
Chi sono considerati “lavoratori sportivi”?
Allo stato, dunque, sono considerati lavoratori sportivi gli atleti, allenatori e istruttori, i direttori tecnici e sportivi, i preparatori atletici, nonché, il direttore di gara ed ogni altro tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva.
Tutte le figure di lavoratori e collaboratori che non rientrano nell’elencazione di cui al D. Lgs. 36/21 o nelle mansioni individuate dagli organismi affilianti o pur rientrandovi, non sono tesserati, dovranno essere inquadrate secondo le regole del lavoro ordinario.
Non sono considerati lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali, né, al momento, coloro che svolgono attività di carattere amministrativo-gestionale.
Comunicazioni relative all’instaurazione del rapporto di lavoro
Quanto alle comunicazioni obbligatorie relative all’instaurazione del rapporto di lavoro, al distacco, trasformazione, trasferimento, termine, proroga, cessazione, si ricorda che la Riforma dello sport ha introdotto per le ASD e SSD l’invio al Registro delle attività sportive dilettantistiche in luogo dell’invio al Centro per l’Impiego, a parere di chi scrive sussisterebbe comunque, per le imprese aderenti alle Reti in questione, l’obbligo di invio del modello ‘UNIRETE’ e quindi il ‘doppio binario’ delle comunicazioni obbligatorie, in caso di ‘codatorialità’ infrarete dei lavoratori dello sport (lì dove la tipologia di tesseramento lo abbia consentito).
I due oneri assolverebbero a scopi diversi: la seconda tipologia di comunicazione, infatti, ha il fine di pubblicità legale relativa all’inizio, trasformazione, proroga e cessazione della codatorialità ed è da effettuarsi a far data dal 23 febbraio 2022, ossia dal giorno successivo alla pubblicazione del D.M. n. 205/2021 sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
IVA
Un breve approfondimento necessita la disciplina dell’IVA, ove la Riforma – salvo correttivi dell’ultimo momento – appare orientata ad una modifica del regime delle sole ASD, che dal 1° gennaio 2024 saranno considerate ‘esenti’ (con applicazione dell’art. 10 del ‘Decreto IVA’) e non più ‘fuori campo’ (ex art. 4, comma 4), in relazione a tutte le prestazioni di servizi resi che siano “strettamente connesse con la pratica dello sport o educazione fisica”, comprese quelle svolte a favore di soggetti non tesserati.
Qualunque dovesse essere, invece, il regime per le SSD, si ricorda che anche in relazione alle operazioni compiute dalla mandataria (di solito è l’impresa Capofila) nelle Reti di Impresa, si applica l’articolo 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il quale stabilisce che: “le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra mandante e mandatario” in quanto abbiano la stessa natura e per questo motivo, il trattamento fiscale dell’operazione resa o ricevuta dal mandatario, si estende anche al successivo passaggio mandatario-mandante.
Per avere maggiori informazioni sulle Reti d’impresa potete consultare gli articoli del blog di Meplaw:
https://www.meplaw.net/internazionalizzazione-mediante-la-costituzione-di-reti-dimpresa/
https://www.meplaw.net/reti-di-impresa-fatturazione-e-fiscalita/
https://www.meplaw.net/finanziamenti-ed-incentivi-per-le-reti-di-impresa/
Avv. Cristina Flati
- Posted by Cristina Flati
- On 31 Luglio 2023