RETI DI IMPRESA: FATTURAZIONE E FISCALITA’
La decisione di costituire una Rete di Imprese, implica una serie di valutazioni economiche strategiche e nell’analisi, non può non influire l’incidenza dei sistemi di fatturazione e la fiscalità.
Nel processo valutativo, dunque, il primo approccio contempla la distinzione tra Rete ‘soggetto’, la quale è dotata di una autonoma soggettività giuridica rispetto alle retiste che la compongono e la Rete‘contratto’, che ne è priva.
La Rete soggetto o altrimenti detta Rete ‘pesante’, infatti, è obbligata a tenere la contabilità, a redigere ed approvare i bilanci nella forma prevista dalla legge per le Società per Azioni, oltre a dover dichiarare i redditi, l’IVA e adempiere a tutte le incombenze fiscali e tributarie previste per tale modello societario; in questa fattispecie, il conferimento al fondo patrimoniale da parte delle imprese retiste è trattata quale “partecipazione” alla Rete, rilevando contabilmente e fiscalmente, al pari dei conferimenti in società.
La Rete soggetto, inoltre, è fallibile.
Fatturazione
Nella Rete pesante, le fatture sono emesse e ricevute dal nuovo soggetto che si va a costituire.
Diversamente, nella Rete ‘contratto’ o ‘leggera’, il sistema di fatturazione varia in base alla decisione sulla circostanza che il soggetto mandatario della gestione di Rete agisca in nome e per conto delle retiste (mandato con rappresentanza) o solo per conto e non in nome delle stesse (mandato senza rappresentanza).
Tra le varie forme di gestione della Rete, il mandato solitamente è attribuito all’impresa capofila, ma può anche essere costituita un’impresa ad hoc con il precipuo oggetto sociale di gestirla od ancora il mandato può essere conferito ad una società di servizi per il solo ‘accentramento’ della fatturazione.
Nel caso in cui la mandataria agisca con rappresentanza, tutte le attività poste in essere da questo soggetto hanno un effetto diretto nella sfera giuridica e tributaria delle imprese retiste (mandanti) e la fatturazione verso i clienti o dai fornitori avverrà direttamente nei confronti delle retiste.
Qualora, invece, la mandataria agisca senza rappresentanza, il fornitore fatturerà solo nei confronti dell’Organo di gestione comune o della società di servizi, che a sua volta emetterà le rispettive fatture di riaddebito alle retiste in base al loro apporto, ribaltandone in tal modo il costo.
Per la fatturazione attiva, l’impresa mandataria potrà emettere una unica fattura e ribaltare i ricavi sulle retiste, che fattureranno nei suoi confronti la quota parte del prezzo di propria competenza.
Fiscalità
Alcune indicazioni sulla fiscalità di Rete sono fornite dall’articolo 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo cui “le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra mandante e mandatario” in quanto abbiano la stessa natura e per questo motivo, il trattamento fiscale dell’operazione resa o ricevuta dal mandatario, si estende anche al successivo passaggio mandatario-mandante.
Nelle ipotesi di detraibilità dell’IVA’, la Rete, nel momento in cui riaddebita i costi al committente/beneficiario della detrazione, emette fattura o altra idonea documentazione contenente il dettaglio del servizio detraibile, senza applicazione dell’IVA.
La prestazione di servizi resa dal mandante al mandatario e la prestazione resa da quest’ultimo nei confronti di un terzo sono operazioni autonome e ciascuna delle due prestazioni ha rilevanza agli effetti dell’IVA, con l’evidente obbligo di fatturare distintamente ciascuno dei due passaggi, anche se con una base imponibile diversa.
La detrazione spetta anche nella diversa ipotesi in cui il beneficiario della stessa deleghi la Rete al pagamento del corrispettivo dovuto in suo nome e per suo conto, in forza di un mandato con rappresentanza.
Si richiama sul tema ancora l’articolo 15, comma 1, n. 3, del Decreto IVA, secondo cui sono escluse dal computo della base imponibile, ai fini IVA, “le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate”, ossia quelle somme, anticipate per conto del mandante, che risultino da idonea fattura emessa da un terzo e intestata direttamente al mandante.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 30/E del 2020 ha confermato che sono agevolabili tutte le spese caratterizzate da un’immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione
In sostanza, la possibilità di sfruttare la mandataria come strumento per accentrare la fatturazione consente di presentarsi in modo semplificato nel mercato esterno alla Rete, senza neanche perdere benefici ed agevolazioni previsti in materia fiscale.
Un dettaglio anche per le imprese agricole ed agroalimentari che realizzano Reti d’Impresa: in tema di agevolazioni, si rappresenta che il comma 131 dell’articolo 1 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021) ha riproposto, per il triennio 2021-2023, il credito d’imposta del 40%, introdotto dall’articolo 3, comma 1 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, nella Legge 11 agosto 2014, n. 116, a fronte di investimenti, nel limite di 50.000 euro, sostenuti per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.
Commercio elettronico
Nell’ambito del commercio elettronico, poi, è da notare che a partire dal 1 luglio 2021 le vendite on line di beni fisici nei confronti di consumatori finali di altro Paese Ue, hanno trovato una notevole semplificazione, venendo meno l’obbligo di aprire posizioni Iva in altri Paesi Ue, salvo nel caso di depositi in loco.
Per far fronte al pesante impegno previsto per la gestione del sito internet, l’aggregarsi con altre imprese in Reti consente di accentrare le commesse e le vendite, nonchè la fatturazione sull’impresa mandataria, ottimizzando i costi legati all’internazionalizzazione.
Avv. Cristina Flati
- Posted by Cristina Flati
- On 9 Giugno 2023