Il noleggio di commercial yacht ed il formulario MYBA
Il Ruolo del broker e dello Stakeolder
Il noleggio di unità da diporto è definito, ai sensi dell’art 47 del Codice della Nautica da Diporto, come il contratto con cui una delle parti, dietro corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell’altra l’unità da diporto per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto.
Nonostante in molti casi ormai, società di charter e broker, si siano dotati di un proprio strumento contrattuale “ad hoc”, il contratto più comunemente utilizzato nel mercato europeo rimane il formulario predisposto dalla Mediterranean Yacht Broker Association (MYBA). Il MYBA Charter Agreement è soggetto al diritto inglese (clausola 23) e consta di 25 clausole standard, che vengono recepite dalle parti generalmente senza essere ulteriormente negoziate. Nella prima pagina del MYBA Charter, che dovrà essere compilata e sottoscritta dalle parti, devono essere inseriti: il nome e l’indirizzo dell’armatore e del charterista, il nome del broker e dello stakeholder, i dettagli dell’unità oggetto del noleggio (nome, bandiera, porto di registrazione, tipo e lunghezza), la durata del charter, il luogo della consegna e della riconsegna dell’unità, l’area di navigazione consentita, il numero degli ospiti e dell’equipaggio a bordo, l’importo del nolo ed i termini di pagamento, il fondo spese provvisorio (Advance Provisioning Allowance – APA), il deposito cauzionale e le somme dovute per la consegna e la riconsegna dell’unità (Delivery e Re-Delivery Fee).
Il ruolo centrale del broker e dello stakeholder nei contratti charter
Nel noleggio di unità da diporto, rivestono un ruolo fondamentale il broker e lo stakeholder (anche se spesso le due figure finiscono per coincidere), i quali sono anch’essi parti contraenti del contratto di noleggio. Il broker è il soggetto che, dietro il pagamento di una somma di denaro (commissione) che verrà pagata esclusivamente dall’armatore, ha individuato l’unità da diporto richiesta dal charterista e ha messo in contatto quest’ultimo con l’armatore affinché concludano un contratto di noleggio.
Lo stakeholder è invece il soggetto depositario delle somme pagate dal noleggiatore. La clausola 20 prevede infatti che tutte le somme dovute dal noleggiatore in virtù del contratto di noleggio (ossia il nolo, l’APA, le Delivery e Re-Delivery Fee) siano pagate direttamente su un conto dedicato dello stakeholder. Quest’ultimo pagherà il 50% del nolo all’armatore all’inizio del charter (dedotte le sue commissioni), l’APA sarà interamente versato al comandante, oppure all’armatore che lo metterà a disposizione del comandante prima dell’imbarco, mentre Delivery e Re-Delivery Fee ed eventuali spese straordinarie saranno interamente pagate all’armatore o al comandante al momento del primo pagamento fatto all’armatore. Il saldo del nolo, invece, sarà trattenuto e versato all’armatore alla conclusone del charter, a meno che il noleggiatore, durante o al termine del noleggio, abbia avanzato un reclamo circa lo svolgimento del noleggio secondo le modalità prescritte dalla clausola 21. In tal caso lo stakeholder è tenuto a trattenere il saldo del nolo per ulteriori 14 giorni, trascorsi i quali, provvederà a versarlo all’armatore. Soltanto nel caso in cui, le parti abbiano adito al tribunale arbitrale competente (la clausola 23 prevede il ricorso ad un arbitrato a Londra secondo i terms della London Maritime Arbitrators Association – LMAA), lo stakeholder sarà obbligato a trattenere ulteriormente i fondi fino all’emissione del lodo arbitrale.
La condotta che deve tenere lo stakeholder è quindi dettagliatemene disciplinata dal contratto di noleggio, un rilascio somme in difformità alle previsioni contrattuali o alle istruzioni ricevute dalle parti renderebbe lo stakeholder inadempiente e quindi responsabile nei confronti del soggetto danneggiato dall’errata gestione dei fondi.
Le commissioni del broker e dello stakeholder
Le commissioni del broker (ed anche quelle dello stakeholder), secondo quanto previsto dalla clausola 24 maturano al momento della conclusone del contratto di noleggio ed il contestuale pagamento del deposito. Esse sono calcolate, in misura percentuale, (generalmente il 20% quando broker e stakeholder coincidono) sia sul nolo che sulle Delivery e Re-delivery Fee, con esclusione delle spese correnti. Non necessariamente il diritto alle commissioni si esaurisce, con quel contratto di noleggio, infatti il broker, in relazione alla medesima unità, avrà diritto ad ulteriori commissioni nei seguenti casi:
- Il noleggiatore decide di estendere il periodo del noleggio: in tal caso le commissioni ulteriori saranno calcolate in percentuale sul nolo ulteriore applicato.
- Il noleggiatore, entro 2 anni successivi dal termine del primo charter, noleggia nuovamente la stessa unità, avvalendosi di un altro charter broker. In tal caso le commissioni saranno suddivise per 2/3 al nuovo broker e 1/3 al broker
- Il noleggiatore acquista, entro 2 anni successivi dal termine del primo charter, l’unità oggetto di noleggio a seguito di una trattativa diretta con l’armatore senza l’attività di intermediazione di un Sales Broker. Il Charter Broker avrà diritto ad una commissione in percentuale sul prezzo di vendita da calcolarsi secondo valori standard previsti per le compravendite di unità da diporto. Qualora invece, nella compravendita, sia intervenuto un apposito Sales Broker, quest’ultimo dovrà riconoscere al Charter Broker il 15% della commissione da lui incassata. L’art. 24 lett. (d) (ii) prevede espressamente che è onere dell’armatore informare il Sales Broker di tale circostanza.
Il pagamento delle commissioni del broker nel contratto di noleggio differisce radicalmente dal pagamento delle commissioni del broker che è intervenuto nella compravendita di una unità da diporto (c.d. Sale Broker). Infatti, il formulario MYBA per le compravendite di unità da diporto, prevede che le commissioni maturano non alla conclusione del contratto di compravendita preliminare (c.d. Memorandum of Agreement) bensì nel momento in cui avviene l’effettivo passaggio di proprietà mediante il Bill of Sale e contestuale consegna dell’unità e pagamento del prezzo. Diversamente le commissioni del Charter Broker maturano alla firma del contratto di noleggio, anche se, successivamente, il noleggio, per causa imputabile all’armatore, al noleggiatore ovvero per il verificarsi di un evento di forza maggiore, non ha luogo.
Lorenzo Macchi
- Posted by Lorenzo Macchi
- On 13 Dicembre 2022