IL NUOVO CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA
Previsto per il prossimo 15 Luglio l’entrata in vigore del nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, dopo l’ennesimo rinvio dettato dal decreto PNRR2, in linea con il termine ultimo per il recepimento della direttiva UE n. 2019/2013 Insolvency (17 luglio 2022), il cui scopo è quello di armonizzare la materia fallimentare nei Paesi membri per garantire un miglior funzionamento del mercato interno e realizzare una maggiore tutela della libertà di circolazione all’interno dell’Unione.
Si intravede la luce in fondo al tunnel dopo i rinvii e i ritardi causati dalla pandemia da Coronavirus, che ha fatto slittare di quasi due anni l’entrata in vigore della nuova disciplina che sostituirà in toto la materia delle procedure concorsuali.
A differenza dell’attuale normativa fallimentare improntata a espellere dal mercato l’impresa mal gestita secondo esigenze di efficienza e giustizia distributiva, le nuove norme vedono la crisi d’impresa come un possibile momento fisiologico dell’azienda, che può essere gestita nell’interesse della continuità aziendale.
Viene cancellato il termine “fallimento” – sostituito con l’espressione “liquidazione giudiziale” epurando la normativa da ogni connotazione morale, perché crisi e insolvenza devono essere considerati rischi del mestiere di imprenditore.
La crisi si apre di fronte all’inadeguatezza dell’azienda a far fronte agli impegni assunti ed è vista come un momento di difficoltà momentanea, reversibile attraverso una serie di interventi correttivi assunti dall’azienda stessa.
L’insolvenza è invece lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, atti a dimostrare che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
La nuova disciplina si concentra sull’azienda e sul tentativo di conservazione della stessa e pertanto le imprese saranno tenute a adottare un assetto amministrativo, organizzativo e contabile adeguato alla rivelazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.
Molti i correttivi apportati alla normativa, dovuti sia per far fronte alla crisi conseguente l’emergenza pandemica, sia allo snellimento di alcune procedure considerate di difficile applicazione, in favore di strumenti di maggiore flessibilità quali la composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa (CNC), la cui normativa è già in vigore, introdotta con il D.L. 118/21.
La CNC è procedimento per agevolare il risanamento delle imprese che pur in stato di squilibrio patrimoniale ed economico finanziaria hanno le potenzialità di restare sul mercato ristrutturando le posizioni debitorie.
Trattasi di un procedimento stragiudiziale riservato e volontario, che può essere promosso da imprenditori commerciali e agricoli in completa autonomia e che non comporta alcuna forma, neppure attenuata, di spossessamento del patrimonio.
L’istanza non ha ad oggetto una procedura concorsuale ma la nomina di un professionista, l’esperto della composizione della crisi, la cui funzione è quella di guidare l’imprenditore verso un processo di risanamento dell’azienda e di assisterlo nelle trattative che potrebbe essere necessario avviare con i creditori, i soci, i potenziali acquirenti, i fornitori e i lavoratori per il ripristino dell’equilibrio patrimoniale o economico-finanziario perduto.
Nonostante sia uno strumento ontologicamente diverso dalle procedure concorsuali, le prime prassi applicative hanno fatto emergere che nella fase iniziale sono necessari una serie di passaggi procedurali che difficilmente l’imprenditore potrà mettere in atto in vera autonomia, richiedendo piuttosto l’affiancamento di professionisti legali e contabili, sia per l’imprenditore che intendere accedervi, sia per i creditori.
Tra gli elementi di novità introdotti dal decreto legislativo A.G. n. 374 approvato il 17 marzo 2022, che reca ulteriori modifiche o correttivi al Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza oltre alcune modifiche riguardanti la disciplina della composizione negoziata della crisi, v’è la previsione di una maggior tutela e di più intense forme di garanzia partecipativa in favore dei lavoratori, gli strumenti di segnalazione dei creditori qualificati e comunicazione da parte degli istituti di credito, con la definizione dei parametri che fanno scattare l’obbligo di accedervi; la nascita dello strumento del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (PRO); il venir meno con l’esdebitazione delle cause di ineleggibilità e decadenza collegate all’apertura della liquidazione giudiziale.
Altro elemento che arriva dallo schema del D.lgs. del 17.3.2022 riguarda l’estensione, di quanto già previsto nell’art. 2086 del Codice civile per l’imprenditore collettivo, anche all’imprenditore individuale il quale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi ed assumere senza indugio le iniziative necessarie per farvi fronte. Di fatto viene chiesto all’impresa individuale di attivare adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, in base alla natura e dimensione dell’impresa.
Ovviamente, i piccoli imprenditori, adotteranno misure idonee diverse da quelle delle aziende medie e grandi.
L’amministratore inadempiente, infatti, oltre al danno, si espone a responsabilità risarcitoria, in quanto in assenza di un adeguato assetto organizzativo, l’attività svolta dall’impresa collettiva è da considerarsi illecita al pari di una attività condotta con patrimonio netto negativo (fatto salve le esenzioni di legge).
Per le società già da marzo 2019 è in vigore l’art. 2086 del Codice civile e la prima giurisprudenza in merito ha evidenziato il fatto che la mancata adozione degli adeguati assetti organizzativi è più grave in una impresa in condizioni di equilibrio economico e finanziario piuttosto che in una impresa in crisi, perché dispone di risorse anche economiche, per predisporre efficaci misure organizzative, amministrative e contabili.
Il cambiamento epocale che si prospetta imminente impone sia agli imprenditori che operano in forma collettiva o societaria che agli imprenditori individuali di dotarsi di un adeguato modello di risk management in grado di mitigare gli effetti causati dalla pandemia del Covid-19 e dalla crisi di materie prime e risorse energetiche causata dalla guerra in Ucraina.
Il rinvio di Luglio dovrebbe quindi essere considerato dalle imprese come un’opportunità per rafforzare le funzioni amministrative e di controllo, in modo da adeguarsi alla nuova disciplina e per poter far fronte a possibili futuri momenti di crisi.
Sara Brogioni
- Posted by Sara Brogioni
- On 16 Giugno 2022