Cambiano le regole antidoping: sanzioni ridotte
Il 12 gennaio 2021 la Procura Nazionale Antidoping ha emesso il primo provvedimento in Italia di riduzione di sanzione ad atleta squalificato a seguito di assunzione di sostanze proibite.
Il Codice Mondiale Antidoping ( WADC 2021), con Pubblicazione ufficiale del 16.06.2020 ha introdotto la nuova categoria delle “sostanze di abuso” ( tra cui è ricompresa la cocaina ed i suoi metaboliti ) ed è stata emessa la nuova lista di sostanze vietate nella “World Antidoping Agency ( WADA) in categoria s6 stimolanti – lettera a”.
Parimenti, dalla sua entrata in vigore ( 01.01.2021), è stato introdotto un innovativo trattamento sanzionatorio a riguardo; trattamento che è risultato di sostanziale riduzione delle sanzioni da infliggere agli atleti risultanti responsabili di assunzione di tali sostanze.
La NADO Italia antidoping, di conseguenza e nel rispetto delle nuove disposizioni mondiali, emetteva pubblicazione ufficiale in data 23.12.2020, recependo integralmente gli artt.10.2.4.1 dell’anzidetta fonte internazionale e gli artt. 11.2.4.1 e 24.7.4 del Codice sportivo antidoping 2021 ( Anti-Doping Sport Code).
Tale innovazione normativa, nella sua applicazione sanzionatoria ha, inoltre, previsto la seguente disposizione:
Art. 27.3:
“ Nei casi in cui la decisione che ha riconosciuto una violazione di una norma antidoping è stata pronunciata prima della data in vigore del codice Wada, ma l’atleta sta ancora scontando il periodo di squalifica in tale data, l’atleta può adire l’Organizzazione antidoping che aveva la Gestione dei Risultati per la violazione della norma antidoping, al fine di richiedere una riduzione del periodo di squalifica alla luce del Codice Wada 2021. Tale richiesta deve essere compiuta prima della scadenza del periodo di squalifica.. La decisione pronunciata dall’Organizzazione Antidoping può essere appellata secondo la procedura di cui all’art. 13.2.
Il Codice 2021 non si applica alle violazioni delle norme antidoping in cui la decisione finale che abbia riconosciuta la violazione di una norma antidoping è stata pronunciata ed il periodo di squalifica è stato scontato.”
A riguardo però, è opportuno chiarire che l’introduzione di tale riduzione di sanzione non può e non deve ritenersi applicabile a tutti quegli atleti che violano o abbiano violato una qualsivoglia norma antidoping, ma soltanto a quelli che rientrano in alcune fattispecie ben determinate.
La nuova norma, infatti, si applica qualora:
– La sostanza di abuso rientri in quelle categorie enunciate nelle disposizioni WADA 2021;
– La sostanza di abuso sia stata assunta fuori dalla competizione e dalla non immediatezza di questa;
– La decisione processuale sia divenuta definitiva;
– La decisione che infligge la sanzione preveda il riconoscimento di assenza di intenzionalità, assenza di colpa o negligenza significativa;
– L’assunzione sia avvenuta in un contesto sociale senza alcun effetto sulla successiva prestazione e, quindi, non si sia cercato, con tale violazione, un beneficio sportivo ;
– Le pregresse decisioni sanzionatorie siano ancora in atto e l’atleta stia ancora scontando il periodo di squalifica.
E fin qui, nulla da eccepire, almeno dal punto di vista giuridico/legislativo.
Ma un aspetto quantomeno altrettanto innovativo e degno di nota, si é rivelata la straordinaria celerità tempistica con la quale una norma internazionale, recepita dalle autorità italiane soltanto il 23 dicembre 2020, è stata posta immediatamente in esecuzione alla data della sua entrata in vigore.
Nota, infatti, è la tortuosa e lunga procedura “burocratica” atta a recepire ed applicare ai casi di specie le Direttive provenienti da Organi di “superiorità gerarchica” ed in special modo quelle provenienti dall’Agenzia mondiale Antidoping ( WADA).
Per ottenere tale risultato, comunque, è stato necessario indurre gli organi di giustizia antidoping a condividere ed far proprie le tesi avanzate dal legale di un atleta sottoposto a procedimento processuale per le violazioni di cui alla norma in esame.
Nello specifico:
In un giudizio pendente presso la II sezione del Tribunale Antidoping, l’Avv. Luigi Maggesi, Presidente dello studio legale associato MEPLAW già all’udienza dibattimentale di 1° grado del 23 gennaio 2020, nonché a successive udienze interlocutorie/preliminari, memore dell’esistenza della successiva possibile emanazione del nuovo Codice Wada 2021, ha sottoposto all’attenzione dell’Organo Giudicante la prevista tale innovativa “novella codicistica”.
La lungimiranza difensiva era mirata, in quella prima fase processuale, non tanto ad ottenerne un immediato riconoscimento esecutivo, peraltro non ancora applicabile per il mancato riconoscimento della norma in esame e quindi non vigente, quanto quello di rendere edotto l’Organo giudicante sulla necessità, una volta introdotta e recepita dalla Nado Italia tale chiara direttiva, di renderla immediatamente esecutiva al proprio assistito atleta che era da ritenersi nella giusta condizione richiesta e, quindi, nel totale rispetto della nuova norma applicabile.
La II Sezione del Tribunale Antidoping prendeva atto della irrituale richiesta e, recependo tale “innovativo impulso processuale” (si presume, il primo in Italia ), pur in assenza della Pubblicazione Ufficiale NADO che sarebbe avvenuta, come già scritto, in data 23.12.2020, indiceva udienza di dibattimento e discussione ( in remoto ) al 12.11.2020.
Dalle risultanze dibattimentali, i Giudici prendevano atto della legittimità della richiesta difensiva e veemente sollecitati in tal senso, rinviavano all’udienza del 07.01.2021 ( prima data utile dell’anno 2021, dopo il fermo per le festività natalizie). In tale udienza, quindi, la pregressa richiesta avanzata dalla difesa veniva pacificamente riconosciuta ed applicata al caso di specie. La Procura Nazionale Antidoping, quale Organizzazione antidoping responsabile della Gestione dei Risultati, di conseguenza ed in data 11.01.2021, veniva sollecitata dall’avv. Luigi Maggesi con immediata presentazione di istanza di adeguamento/revisione della squalifica. A far data 12.01.2021 la PNA emetteva il provvedimento di riduzione di sanzione.
Luigi Maggesi
- Posted by Luigi Maggesi
- On 26 Marzo 2021