I trasferimenti immobiliari in separazioni e divorzi
I trasferimenti immobiliari in occasione di separazione e divorzio sono tutti gli atti mediante i quali la proprietà o un altro diritto reale su cosa altrui viene trasferito (o costituito) da un coniuge a favore dell’altro o a favore dei figli, allo scopo di regolamentare i rapporti patrimoniali in occasione di una crisi matrimoniale.
I coniugi, con l’accordo di separazione o di divorzio oppure tramite la negoziazione assistita possono regolare le questioni patrimoniali tra cui:
- la divisione o il trasferimento di quote di beni comuni,
- l’assegnazione ad uno dei coniugi di beni di proprietà comune o esclusiva dell’altro coniuge,
- il riconoscimento di un assegno di mantenimento a favore del coniuge debole.
Gli accordi stipulati dai coniugi in favore dei figli, ai fini della gestione della crisi matrimoniale, oltre a garantire la tutela obbligatoria nei confronti della prole, costituiscono, talvolta, l’unica soluzione per dirimere controversie di carattere patrimoniale”.
In giurisprudenza è sorto un profondo contrasto interpretativo sull’essenzialità della figura del Notaio in sede di separazioni e divorzi quando vi sono ad oggetto trasferimenti immobiliari.
CONTRASTO INTERPRETATIVO E RIMESSIONE DELLA QUESTIONE ALLE S.U.
La giurisprudenza ha precisato che è necessario stabilire se il controllo di validità e legalità degli atti di trasferimenti immobiliari siano demandati inderogabilmente al notaio, riservando al giudice un mero controllo esterno e formale, o se invece possa provvedervi anche l’autorità giudiziaria o un suo ausiliario.
L’approccio giurisprudenziale sul tema non è affatto univoco: a pronunce fondate sull’inderogabile verifica di conformità ipocatastale dell’atto demandata al notaio se ne contrappongono infatti altre (come ad esempio quelle del Tribunale di Bologna, Tribunale di Roma), che pur subordinandolo a particolari accorgimenti, legittimano l’accordo traslativo attuato anche mediante un ausiliare del giudice, privilegiando così l’esigenza di regolare in modo esaustivo e celere le conseguenze economico patrimoniali di scioglimento del vincolo coniugale, senza aggravi di spesa correlati alla stipula del rogito notarile.
Secondo un orientamento Giurisprudenziale, muovendo dall’analisi del dato normativo (art. 29 comma 1 bis della L. n. 52/1985) la validità degli atti di trasferimenti immobiliari discendono dalla mera conformità alle prescrizioni normative, per cui non sembra preclusa la legittimità di trasferimenti immobiliari anche ad opera di ausiliari del giudice, prescindendo dall’intervento del notaio. Ai fini della validità dell’atto, quindi, è necessario che l’atto traslativo contenuto nel verbale di separazione consensuale o nella sentenza che recepisce le determinazioni divorzili congiunte, sia corredato dei requisiti richiesti dalla legge a pena di nullità, dovendo assumere l’efficacia di atto pubblico di trasferimento di un bene immobile ma la verifica che la norma rimette al notaio può essere svolta da un ausiliario del giudice dal momento che la validità dell’atto deriva esclusivamente dalla conformità alle prescrizioni normative. Seguendo questa prima interpretazione della norma pare che non vi sia la necessità dell’atto pubblico davanti al notaio.
L’opinione contraria invece poggia le basi sull’indispensabilità ed insostituibilità della funzione del notaio nel controllo relativo alla validità e legalità dell’atto. La natura inderogabile della norma e degli obblighi di conformità ivi contenuti impongono verifiche tecnico-giuridiche notevolmente complesse da compiersi esclusivamente attraverso la capacità professionale e la funzione pubblicistica del notaio e di conseguenza il controllo del giudice non può che essere esterno e meramente formale, non potendo estendersi per mancanza del supporto necessario ai controlli richiesti dalla legge (ad esempio Tribunale di Taranto).
Si resta pertanto in attesa della decisione delle S.U. , fino ad allora occorrerà riferirsi ai protocolli in uso presso i Tribunali competenti.
Avv. Stefania Desantis
- Posted by Stefania De Santis
- On 25 Febbraio 2021