L’ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
L’assegnazione della Casa Coniugale e la sua prassi applicativa è l’argomento del quinto articolo di approfondimento della rubrica di Diritto di Famiglia.
La sorte dell’assegnazione della casa coniugale è piuttosto semplice quando si ha a che fare con una separazione/divorzio consensuale. In caso di raggiunti accordi tra i coniugi, infatti l’assegnazione non trova alcun ostacolo, i coniugi possono decidere come meglio credono dei loro interessi a tutela dei figli o delle loro esigenze personali.
Giuridicamente parlando, per casa coniugale si intende:
… l’imputazione del centro di aggregazione della vita coniugale, dove i coniugi vivono e sviluppano la loro famiglia, con esclusione di ogni altro immobile di cui i coniugi hanno disponibilità (resta sicuramente esclusa la casa al mare o la casa in montagna o comunque qualsiasi abitazione in cui non si svolge la quotidianità della famiglia…
Da quanto detto emerge, quindi, che la casa coniugale rappresenta l’ambiente domestico, costituente un centro di affetti, interessi e consuetudini di vita, abitualmente e stabilmente goduto dalla famiglia.
L’assegnazione di norma comprende tutti i beni mobili ed immobili eccetto i beni personali del coniuge che dovrà allontanarsi dalla casa.
Assegnazione della casa coniugale
L’art. 337 sexies del c.c. rubricato “Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza” https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-primo/titolo-ix/capo-ii/art337sexies.html, riporta “Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli”.
Appare, dunque, manifesto che il Giudice nell’assegnare la casa coniugale debba tener conto dell’interesse superiore dei figli, siano essi minorenni o maggiorenni. Il silenzio della normativa sull’assegnazione a uno dei due coniugi, non proprietario in assenza di prole, non esclude a priori detta possibilità, certo è che in tale caso devono esserci presupposti ed esigenze particolari, anche se la dottrina dominante ritiene non sia ipotizzabile l’assegnazione della casa coniugale al coniuge non affidatario, non collocatario o che non sia titolare di diritti reali sul bene.
Nella realtà le problematiche che genera la destinazione della casa coniugale/familiare sono molteplici, in particolare in assenza di prole o nei casi di convivenza more uxorio.
In assenza di prole se i coniugi non sono concordi il giudice è solito assegnare la casa coniugale al proprietario; in caso di comproprietà e mancato accordo sarà necessario instaurare un giudizio di scioglimento della comunione e nella peggiore delle ipotesi si provvederà alla vendita coattiva del bene.
In caso di convivenza more uxorio con prole non vi sono dubbi, avendo la legge uniformato la normativa sui figli nati all’interno del matrimonio e i c.d. figli naturali, la casa coniugale che in questo caso sarà la casa familiare, verrà assegnata al genitore collocatario e/o affidatario. In assenza di prole al proprietario ed in caso di comproprietà se non vi è accordo si potrà procedere in extremis allo scioglimento della comunione.
I diritti sull’immobile assegnato
L’assegnazione della casa coniugale non comporta la perdita del diritto reale sul bene ma implica una concentrazione dell’esercizio dei diritti e delle obbligazioni esclusivamente in capo al coniuge assegnatario a favore del quale, pertanto, non viene costituito alcun nuovo diritto che va a limitare la preesistente situazione giuridica del dominus. (Cassazione civile, sez. VI, 12/02/2018, n. 3302).
Quanto detto fa emergere diverse problematiche attinenti l’assegnazione della casa coniugale, e sono molteplici le domande poste all’operatore del diritto dal proprietario. Il coniuge proprietario che si è visto spogliare della propria abitazione subisce la limitazione del suo diritto ma sicuramente non è privo del potere di vendere o comunque cedere a terzi l’immobile, in tal caso bisogna tener conto che l’assegnazione della casa coniugale è titolo opponibile a terzi ex art. 2643 c.c. addirittura è opponibile anche se non è trascritto per nove anni dall’emissione del provvedimento.
Ulteriore problematica attiene le spese ricadenti sull’immobile, per esempio quelle condominiali e le tasse dovute (IMU TASI E TARI). Secondo una consolidata prassi giurisprudenziale in caso di una mancata previsione dei coniugi (separazioni consensuale), le spese condominiali sono così ripartite:
- ordinarie a carico dell’assegnatario
- straordinarie a carico al proprietario
Per quanto riguarda le tasse sull’immobile la Circolare-IMU-legge-di-bilancio-2020-definitiva.pdf (finanze.gov.it) stabilisce per quanto riguarda l’IMU che … nell’ambito dell’assimilazione all’abitazione principale sono ricomprese anche le ipotesi di provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare in assenza di un precedente rapporto coniugale. Nulla quindi è mutato rispetto alla precedente disciplina. Pertanto, continua a permanere l’esclusione dall’IMU della casa familiare assegnata con provvedimento del Giudice già assimilata all’abitazione principale nella previgente disciplina…. Si prescinde quindi dalla proprietà in capo ai genitori o ad altri soggetti (ad esempio i nonni) e i requisiti della residenza e della dimora dell’assegnatario non sono rilevanti ai fini dell’assimilazione.
Presupposti per la revoca
Il coniuge assegnatario perde il diritto all’assegnazione stessa quando vengono meno i presupposti che hanno generato il provvedimento:
- i figli non convivono con il genitore
- I figli convivono con il genitore ma sono economicamente autosufficienti
- l’immobile non viene adibito o cessa di esser adibito a casa familiare
- il coniuge assegnatario contrae nuove nozze o instaura una convivenza more uxorio.
In questi casi la revoca è subordinata ad un ricorso al giudice che valuterà la sussistenza delle condizioni per il provvedimento di revoca, che dovrà essere trascritto per l’opponibilità ai terzi.
Annalisa Crisci
- Posted by Annalisa Crisci
- On 1 Febbraio 2021