Messaggi ingiuriosi a mezzo e-mail o P.E.C.
Quando si configura il reato di diffamazione?
Il reato di diffamazione, come disciplinato all’art. 595 c.p., si configura ogniqualvolta venga offesa la reputazione di una determinata persona, all’occasione assente, e con qualsiasi mezzo idoneo a comunicare con più persone: trattasi, infatti, di reato a forma libera, potendo essere svariate le modalità dell’azione.
Non è affatto inusuale che tale reato si configuri attraverso l’utilizzo di e-mail o P.E.C. (posta elettronica certificata), come chiarito dalla Suprema Corte nella recente pronuncia 34831/2020.
Gli Ermellini, infatti, in primis chiariscono che l’invio di e-mail a contenuto diffamatorio può integrare un’ipotesi di diffamazione aggravata quando plurimi ne siano i destinatari (Sez. 5, n. 44980 del 16/10/2012, P.M. in proc. Nastro, Rv. 254044) e sussiste prova dell’effettivo recapito del messaggio, ovvero allorquando il messaggio sia stato “scaricato” mediante trasferimento sul dispositivo del destinatario (Sez. 5, n. 55386 del 22/10/2018, Assirelli, Rv. 274608).
Inoltre, qualora si tratti di invio multiplo, realizzato con lo strumento del “forward” (inoltra) a pluralità di destinatari, il reato in parola si realizza in forma aggravata ai sensi dell’art. 595, co. 3 c.p., in considerazione del “particolare e formidabile mezzo di pubblicità della posta elettronica” (Sez. 5, n. 29221 del 06/04/2011, De Felice, Rv. 250459).
A ben vedere, l’utilizzo della e-mail non esclude la sussistenza del requisito della “comunicazione con più persone” anche qualora destinatario del messaggio sia direttamente ed esclusivamente una sola persona determinata, qualora l’accesso alla casella di posta sia consentito almeno ad altro soggetto, a fini di consultazione, estrazione di copia e di stampa, e tale accesso plurimo sia noto al mittente o, quantomeno, prevedibile secondo l’ordinaria diligenza.
È quanto accade, ad esempio, in ipotesi di trasmissione del messaggio al responsabile di un pubblico ufficio per motivi inerenti la funzione svolta che, per necessità operative del servizio o dell’ufficio, non resta riservato tra il mittente ed il destinatario ed è, pertanto, destinato ad essere visionato da più persone (V. Sez. 5, n. 522 del 26/05/2016 – dep. 2017, S., Rv. 269016), fatta salva l’esplicita indicazione di riservatezza: tale ipotesi è equiparabile a quanto accade con l’invio della classica posta ordinaria non recante la dicitura “riservata – personale”, laddove questa viene visionata anche dagli addetti all’apertura/smistamento della corrispondenza, o a successivi destinatari.
Resta da chiarire se i suesposti principi valgano anche in caso di invio di P.E.C., un particolare tipo di posta elettronica, che consente di assegnare ad un messaggio di posta elettronica lo stesso valore legale di una tradizionale raccomandata con avviso di ricevimento, garantendo così la prova dell’invio e della consegna.
Ebbene, le caratteristiche della PEC non escludono ex se la potenziale accessibilità a terzi, diversi dal destinatario delle comunicazioni, attenendo la certificazione ai soli elementi estrinseci della comunicazione (data e ora di ricezione), e non già alla esclusiva conoscenza per il destinatario della e-mail originale: anzi l’utilizzazione della PEC richiede un rafforzato onere di giustificazione riguardo l’elemento soggettivo del reato di diffamazione, in specie relativamente alla prevedibilità in concreto dell’accessibilità di terzi al contenuto dichiarativo, laddove il mittente opti per siffatto tipo di comunicazione proprio al fine di ottenere prova della ricevuta, avente valore legale, da parte del destinatario.
La Suprema Corte, precisa che, a questi fini, indici rivelatori, possono essere desunti dalla conoscenza delle prassi in uso al destinatario ovvero dalla natura stessa dell’atto, se rivolto all’esclusiva conoscenza del medesimo o se, invece, finalizzato all’attivazione di poteri propri di quest’ultimo che, necessariamente, implichino l’accessibilità delle informazioni da parte di terzi.
Valeria Picaro
- Posted by Valeria Picaro
- On 8 Gennaio 2021