Spese straordinarie e spese ordinarie : differenze
Al momento della separazione fra coniugi, il Giudice dispone l’assegno di mantenimento in favore dei figli. Esso comprende le spese ordinarie ma non quelle straordinarie, che dovranno essere versate a parte, normalmente nella misura del 50%.
Va detto che il Codice Civile non contiene una espressa disciplina in materia di spese straordinarie, né si preoccupa di definirla aprioristicamente. Pertanto la portata e il contenuto delle spese straordinarie sono frutto di un’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.
Le spese ordinarie
La giurisprudenza stabilisce che “le spese riguardanti il sostentamento e le cure ordinarie sono ricomprese nell’assegno corrisposto mensilmente”.
Sono considerate”ordinarie“: le spese alimentari, di igiene personale, vestiario, ricreative, nonché quelle per regali, spostamenti urbani e acquisto di libri. Con riguardo al settore scolastico/educativo, si rileva in giurisprudenza che vengono considerate come spese ordinarie, quelle effettuate per l’acquisto di libri scolastici, di materiale di cancelleria, dell’abbigliamento necessario per lo svolgimento dell’attività fisica a scuola, della quota di iscrizione alle gite scolastiche. Tutto ciò, ovviamente, basandosi sulla considerazione che la frequenza scolastica da parte del minore, con i suoi correlati attività e adempimenti, non ha carattere eccezionale ed imprevedibile ma, al contrario, obbligatorio e fondamentale. Con particolare riguardo a quelle sanitarie, sono considerate ordinarie quelle relative a una normale visita pediatrica di controllo o all’acquisto di medicinali da banco , o quelle relative a prestazioni sanitarie mutuabili.
Le spese straordinarie
Devono qualificarsi come spese straordinarie, escluse dall’importo dell’assegno di mantenimento, le spese concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio minore, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal S.S.N. ( come esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). Nella individuazione delle spese straordinarie per la prole può rinviarsi al protocollo in uso presso il Tribunale territorialmente competente
Ripartizione delle spese ordinarie e straordinarie
In caso di separazione, quando vi e’ affido condiviso, laddove in concreto i tempi di gestione dei figli da parte dei genitori siano molto simili e le condizioni economico reddituali dei genitori del pari non siano così sperequate, il principio di proporzionalità viene realizzato attraverso il mantenimento cosiddetto diretto per le esigenze ordinarie del minore (vitto, abbigliamento, ecc.) e le spese straordinarie vengono ripartite in parti uguali.
Rimborso delle spese straordinarie sostenute nell’interesse dei figli
In tema di rimborso delle spese straordinarie sostenute nell’interesse dei figli minori, il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l’altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, poiché l’art. 155, comma 3, c.c.(oggi art. 337-ter c.c.) consente a ciascuno dei coniugi di intervenire nelle determinazioni concernenti i figli soltanto in relazione “alle decisioni di maggiore interesse”, mentre, al di fuori di tali casi, il genitore non collocatario è tenuto al rimborso delle spese straordinarie, salvo che non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso.
Omesso versamento delle spese straordinarie in favore dei figli
Cosa accade in caso di mancato versamento delle Spese straordinarie? La fattispecie incriminatrice di cui all’articolo 570, comma 2, del c.p non può configurarsi solamente per effetto della violazione dell’obbligo di adempiere ai pagamenti imposti con provvedimento del giudice civile, richiedendo un quid pluris costituito dallo stato di bisogno dell’avente diritto e dalla mancanza dei mezzi di sussistenza.
In particolare, quest’ultimo concetto non è sovrapponibile a quello di mantenimento, in quanto i mezzi di sussistenza, pur rapportati alle abitudini di vita familiare e sociale, comprendono tutto ciò che è necessario per soddisfare le esigenze primarie della vita, quali vitto, abitazione, istruzione, salute del beneficiario; l’obbligo di mantenimento, invece, comprende tutto quanto sia richiesto per soddisfare un tenore di vita adeguato alla posizione economico-sociale tenuta, a prescindere dalla sussistenza dello stato di bisogno del beneficiario.
Ciò posto, nel caso di specie, avente a oggetto l’imputazione per il reato de quo nei confronti di un uomo accusato di aver omesso di versare le spese straordinarie in favore dei figli, il Tribunale ha assolto l’imputato in quanto, a fronte del pagamento dell’assegno di mantenimento, l’omessa, corresponsione delle sole spese straordinarie in favore dei figli non è tale da far venir meno i mezzi di sussistenza ai minori.
Avv. Stefania Mara Desantis
- Posted by Stefania De Santis
- On 22 Dicembre 2020